24 Novembre 2020

Nuova guida alla fattura elettronica – I° parte

di Roberto Curcu
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La scheda di FISCOPRATICO

A partire dal 1° ottobre di quest’anno i contribuenti che emettono fatture elettroniche possono utilizzare i nuovi tracciati record della fattura elettronica, utilizzando le specifiche tecniche 1.6.1, approvate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche diventerà obbligatorio.

Con contributi pubblicati il 25 settembre, il 29 settembre ed il 30 settembre, abbiamo fornito le nostre interpretazioni su come vanno utilizzate le nuove specifiche tecniche, fondando il nostro ragionamento sulla logica del sistema, ossia sul fatto che l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione del contribuente la bozza delle liquidazioni Iva e della dichiarazione Iva.

Ieri, 23 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito una guida alla nuova fattura elettronica.

Nel rinviare a tali articoli, le cui “previsioni” sono state di fatto confermate, ci soffermiamo oggi su alcune precisazioni che hanno interessato la fase attiva della fatturazione elettronica (quella che di fatto sarà obbligatoria dal 2021). La fase passiva, che sarà facoltativa per tutto il 2021, salvo diventare obbligatoria dal 2022 (qualora sia approvata una specifica norma contenuta nella bozza della Legge di Bilancio in discussione in Parlamento), verrà commentata con un successivo articolo.

La fase attiva vede introdotti dei nuovi tipi di documento e dei nuovi codici relativi alle operazioni per le quali non è esposta l’Iva, e riflettono più o meno le complicazioni che si incontrano nella compilazione del quadro VE della dichiarazione. In particolare, in tale dichiarazione vanno tenute distinte le operazioni che non concorrono alla determinazione del volume d’affari, quali le cessioni interne e  le cessioni di beni ammortizzabili; vanno indicate in distinti campi le operazioni che concorrono alla formazione del plafond e le operazioni non imponibili che non concorrono; vanno indicati in specifici campi le operazioni per le quali è stata emessa una fattura in reverse charge, a seconda che si tratti di cessione di rottami, di prodotti energetici, di subappalti edili ecc…

Nella guida pubblicata ieri, l’Agenzia evidenzia che il codice N6.9 è attualmente inutilizzabile, in quanto è stato previsto per ipotesi di reverse charge che il legislatore potrebbe introdurre in futuro.

Per quanto riguarda invece le operazioni non territoriali, tra le quali, in particolare, quelle risultanti tali a seguito dell’applicazione dell’articolo 7-ter, viene confermato che deve essere sempre utilizzato il codice N2.1, superando la distinzione tra clienti comunitari e quelli stabiliti in Paesi terzi.

La distinzione, tuttavia, rimarrà per quanto riguarda le annotazioni da inserire in fattura, che continueranno ad essere “inversione contabile” per le prime, e “operazione non soggetta” per le seconde.

Una cosa che interessa le operazioni attive, è la distinzione tra fatture immediate, differite poiché si è intermediari di una operazione triangolare, e differite per aver ceduto nel corso di un mese dei beni con emissione di un ddt nei confronti di un cliente.

Con particolare riferimento a tali ultime operazioni, da fatturare utilizzando il nuovo codice TD24, le specifiche tecniche riportano due importanti indicazioni.

La prima, per la quale l’eventuale successiva emissione di una nota di credito deve essere certificata con un documento con causale TD04, e non con un documento con causale TD24 con segno negativo; analogamente, qualora dovesse essere emessa una nota di credito per una precedente fattura di cessione di beni ammortizzabili fatturata con il codice TD26, andrà sempre utilizzato il codice TD04 (e quindi la compilazione automatica del rigo VE40 risulterà non corretta).

La seconda indicazione riguardante le fatture differite, che certamente dovrà essere rivista, è che “Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. (cfr. Risposta interpello n. 389 del 24/09/2019). È comunque consigliabile utilizzare la data dell’ultima operazione che si documenta”. In realtà, la stessa risposta all’istanza di interpello n. 389/2019 permetteva anche di emettere la fattura differita con una data compresa tra quella dell’ultima operazione, ed il 15 del mese successivo (cioè la data “naturale” della fattura differita, ossia quella di “emissione del documento”), purché la stessa fattura fosse inviata contestualmente a SDI, e la possibilità di retrodatare” la fattura, indicando l’ultimo giorno del mese in cui erano avvenute le cessioni, era una “conquista” in termini di semplificazioni rispetto al passato.

Volendo riepilogare il problema che sta alla base, si prenda l’esempio di una impresa che emette nel mese di settembre dei DDT per i quali deve emettere successivamente fattura differita. Tale fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo, e le modalità di emissione sono sempre variate a seconda della struttura dell’azienda e del software contabile adoperato.

Vi è infatti chi emette materialmente la fattura l’ultimo giorno del mese, e data la fattura lo stesso giorno; vi è colui che la emette materialmente nei primi giorni del mese successivo e grazie alla risposta 389/2019 la “retrodata” all’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione (per semplificazioni contabili e per logiche di incasso del corrispettivo); vi è chi emette la fattura nei 15 giorni del mese successivo, la data nel giorno di redazione ed emissione del documento, ma fa confluire l’operazione (e l’eventuale Iva a debito) nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione.

Bene, mentre la risposta ad interpello n. 389/2019 permetteva tutte tre le possibilità, la guida appena pubblicata sembra non consentire la terza, cioè l’emissione della fattura differita con una data del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Qualora la cosa dovesse essere confermata, molte aziende dovranno modificare, da qui al 1° gennaio, le proprie procedure contabili.