15 Febbraio 2022

Il quadro lasciato “in bianco” non configura il reato di omessa dichiarazione

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

La sentenza della Corte di Cassazione n. 5141, depositata ieri, 14 febbraio, rappresenta un utile spunto per tornare a soffermare l’attenzione sul rapporto tra i reati di omessa dichiarazione e di infedele dichiarazione.

Un contribuente veniva condannato per il reato di omessa presentazione della dichiarazione, avendo lo stesso presentato una dichiarazione in bianco (non essendo stato il quadro RS compilato), seppur entro i termini previsti.

La Corte d’Appello, infatti, aveva assimilato la dichiarazione trasmessa “in bianco” all’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha quindi ritenuto necessario richiamare la lettera dell’articolo 5 D.Lgs. 74/2000, in forza del quale “È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”.

Il reato, pertanto, può ritenersi integrato soltanto quando il contribuente non trasmette le dichiarazioni, nei termini previsti e nel rispetto delle soglie individuate.

La dichiarazione sostanzialmente “in bianco”, per questo motivo, non può essere equiparata all’omessa dichiarazione, essendo la norma chiara sul punto e non essendo ammesse interpretazioni estensive.

Se il contribuente trasmette la dichiarazione, sebbene con dati non verosimili, può incorrere nell’infedele dichiarazione, e l’avviso di accertamento deve essere conseguentemente notificato nei termini ordinari, non essendo applicabile la proroga prevista in caso di omissione della dichiarazione.

Viene sul punto richiamata una risalente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 10759/2006), la quale, però, deve ritenersi oggi superata, e, comunque non riconducibile al caso prospettato. Il caso oggetto della richiamata pronuncia vedeva infatti una dichiarazione compilata solo nel frontespizio, e, tra l’altro in un’annualità in cui non era ancora prevista la trasmissione telematica. Ecco il motivo per il quale, all’epoca, fu ritenuta rilevante la mancata sottoscrizione della stessa e si ritenne quindi configurato il reato di omessa presentazione della dichiarazione.

D’altra parte, con la più recente decisione n. 32490/19 del 24.04.2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto integrato il reato di infedele dichiarazione in caso di omessa compilazione dei quadri RG/RF, non essendo stata ravvisata un’ipotesi di omessa dichiarazione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, sono state accolte le ragioni del contribuente, non potendo l’omessa compilazione di un quadro configurare il reato di omessa dichiarazione, essendo più correttamente qualificabile la condotta come infedele dichiarazione.