30 Maggio 2016

Il fringe benefit nel caso di prestiti concessi ai dipendenti

di Luca Mambrin
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Tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro che, al ricorrere di determinate condizioni, concorrono alla formazione del reddito del dipendente vi sono i prestiti concessi al dipendente.

L’articolo 51, comma 4, lett. b), del Tuir prevede che in caso di concessione di prestiti costituisce reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (oggi Tasso ufficiale di Riferimento, T.U.R) vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente:

(T.U.R. – i )*50%

Generalmente il ricorso alla concessione di prestiti può risultare conveniente, sia per il dipendente che ha una maggiore facilità di accesso al credito ottenendo un finanziamento ad un tasso generalmente più basso rispetto a quello bancario, che per l’azienda che, favorendo il dipendente, ne rafforza il rapporto di fiducia avendo poi la possibilità di ottenere una maggiore forza contrattuale con gli istituti di credito e le società finanziarie.

Sul tema la C.M. 326/E/1997 ha precisato che:

  • la disposizione trova applicazione a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata;
  • la disposizione trova applicazione sia per i prestiti concessi direttamente dall’azienda al dipendente che relativamente ai finanziamenti concessi da terzi con i  quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche senza il sostenimento di oneri specifici da parte di quest’ultimo; rientrano nell’ambito di questa previsione, i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio, mentre ne restano esclusi le dilazioni di  pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro;
  • l’importo del fringe benefit deve essere assoggettato a tassazione alla fonte al momento del pagamento delle singole rate del prestito stabilite dal relativo piano di ammortamento;
  • per i prestiti in valuta estera, occorre mettere a confronto gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento e quelli calcolati al tasso di interesse effettivamente praticato, effettuando la conversione in euro sulla base del rapporto di cambio vigente alla data di scadenza delle singole rate del prestito;
  • in caso di prestiti a tasso variabile (caratterizzati da una variazione del tasso di interesse iniziale) il prelievo alla fonte deve essere effettuato, alle scadenze delle singole rate di ammortamento del prestito, tenendo conto anche delle variazioni subite dal tasso di interesse iniziale;
  • qualora il prestito venga concesso a tasso zero, il calcolo dell’importo da assoggettare a tassazione deve essere effettuato alle scadenze delle singole rate di ammortamento della quota capitale;
  • nei casi di restituzione del capitale in un’ unica soluzione oltre il periodo d’imposta, l’importo maturato va comunque assoggettato a tassazione in sede di conguaglio di fine anno.

La norma prevede che debba essere utilizzato a riferimento il T.U.R. vigente al termine di ciascun anno, ma dato che l’importo del fringe benefit deve essere assoggettato a tassazione alla scadenza di ogni singola rata, può essere applicato un T.U.R. provvisorio, vigente nel periodo d’imposta precedente, effettuando poi il conguaglio con il tasso effettivo vigente alla fine del periodo d’imposta.

 


Esempio

Si supponga che venga concesso un prestito ad un dipendente di un importo pari ad euro 60.000:

  • T.U.R.: 2%
  • Tasso di interesse applicato: 1%

Il fringe benefit annuo sarà così determinato:

((60.000 * 2%) – (60.000 * 1%)) * 50% = € 300

A tali condizioni il prestito genera un fringe benefit da tassare in capo al dipendente, pari ad euro 300, in quanto superiore alla soglia di esenzione di euro 258,23.


 

La norma in questione non trova invece applicazione:

  • per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per i quali resta in vigore, ai fini della determinazione dell’importo che deve concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente, il criterio del  costo specifico;
  • per i prestiti di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni;
  • per i prestiti concessi a dipendenti vittime dell’usura;
  • per i prestiti concessi a dipendenti ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.