31 Maggio 2016

Studi di settore: obblighi “redivivi” e sanzioni “alleviate”

di Giovanni Valcarenghi
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La circolare 24/E pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate ci dà l’occasione per richiamare alcune specificità attinenti gli obblighi compilativi dei modelli ed il connesso regime sanzionatorio, recentemente modificato ad opera dei decreti attuativi della Legge Delega.

In merito agli aspetti compilativi, pare utile sottolineare come il documento di prassi si occupi (probabilmente in modo improprio) anche di rettificare le indicazioni fornite dalla precedente circolare 10/E/2016 in relazione ai contribuenti forfetari. Che “ci azzecca”, direbbe qualcuno, il regime forfetario con gli studi di settore? Stiamo parlando di contribuenti che – per loro natura – sono esclusi dal monitoraggio con Gerico; tuttavia, la risposta è presto data, posto che la “latitanza” delle informazioni contabili relative ai costi di tali soggetti (elementi riconosciuti in via automatica dal sistema) ha fatto ritenere utile la compilazione di un’apposita sezione del quadro RS del modello Unico, con buona pace dell’assenza di obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Proprio con riguardo a tali informazioni, le Entrate evidenziano che, con circolare 10/E era stato affermato che:

  • i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti;
  • gli esercenti attività di impresa dovranno dichiarare le informazioni per le quali abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella misura in essa indicata;
  • i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, dovranno essere dichiarati nella misura del 50%.

Ci si è allora resi conto dell’evidente distonia dei criteri emergenti dagli ultimi due punti dell’elenco: le spese da indicarsi come da documento contabile, i beni da indicarsi tenendo conto dell’eventuale utilizzo promiscuo.

Tenuto conto di non meglio precisate finalità cui è destinata la raccolta delle suddette informazioni (a parere di chi scrive per controllare il disallineamento tra l’ammontare dei costi effettivi e quelli riconosciuti in automatico) e delle ragioni di semplificazione che hanno ispirato l’introduzione del nuovo regime agevolato (in tal senso l’affermazione è oscura, in quanto la semplificazione dovrebbe indurre a negare l’esistenza di qualsiasi onere informativo a carico di un soggetto non tenuto alle annotazioni contabili), si giunge ad affermare che “l’indicazione fornita nella citata circolare n. 10/E del 2016 (ndr. in relazione ai beni strumentali) è applicabile anche ai costi e alle spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente.

Tornando ora sul versante dei soggetti tenuti all’applicazione degli studi di settore, il paragrafo 8 della circolare si sofferma sulla rivisitazione del sistema sanzionatorio che accompagna le patologie compilative del modello.

Si ricorda, allora, che – nei vari comparti impositivi (dirette, IVA, IRAP) – le sanzioni non subiscono più la maggiorazione (del 10% e del 50%) applicabile nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli degli studi di settore, ovvero di omessa presentazione di tali modelli, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti.

Tuttavia, la mancata indicazione di informazioni nel modello dichiarativo (di cui fa parte la sezione dedicata agli studi di settore) può comportare violazione dell’articolo 8 del decreto 471/1997, ove si evoca una sanzione che va da 250 a 2.000 euro.

L’ultimo periodo del richiamato comma, al riguardo, prevede che: “si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate”.

Siamo dunque perfettamente “incastonati” nel nuovo approccio alla omissione di informazione nei modelli, come accade, ad esempio, in tema di società di comodo e interpelli, di costi da paesi black list, ecc..

Per fortuna, essendo tali e tanti i dati richiesti dal modello studi, le Entrate rammentano che la sanzione di cui all’articolo 8 è applicabile solo con riferimento a quelli rilevanti ai fini:

  • dell’assegnazione ai cluster di riferimento;
  • della stima dei ricavi o dei compensi;
  • del calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.

Per comprendere, con precisione, quali siano tali variabili “rilevanti” si potrà fare riferimento:

  • alle Note Tecniche e Metodologiche di approvazione degli studi;
  • allo stesso software GERICO, che prevede una specifica funzionalità (scheda “Calcolo” > “Evidenzia campi per il calcolo”).

In conclusione, ci pare di poter trarre le seguenti conclusioni:

  • il “nuovo volto del Fisco” richiede una trasparenza massima in sede di segnalazione delle informazioni all’interno del modello dichiarativo;
  • il concetto, per evidente parallelo, si applica anche al caso dei contribuenti forfetari, sia pure non tenuti alla applicazione degli studi di settore;
  • i contribuenti che applicano gli studi, invece, sono passibili della comminazione di una sanzione in misura fissa (al massimo pari a euro 2.000) qualora si riscontrino patologie nella indicazione di informazioni “rilevanti” ai fini del funzionamento dello studio.

Risulta allora chiaro che tutte le ulteriori informazioni che “girano” in GERICO contino poco o nulla, ed in tal senso sappiamo essere già stata avviata (e speriamo di vederne presto gli effetti) la fase di “alleggerimento e semplificazione” tesa a realizzare una completa pulizia di dati informazioni superflue.