5 Aprile 2024

I diversi 120 giorni di proroga dei termini in caso di contraddittorio preventivo obbligatorio o meno

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Il principio del contraddittorio preventivo, di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, è in vigore dallo scorso 18.1.2024, mentre le nuove regole per l’accertamento introdotte dal D.Lgs. 13/2024 – confluite in parte nell’istituto dell’adesione di cui al D.Lgs. 218/1997 – investono gli atti emessi dal 30.4.2024.

Per il periodo transitorio è intervenuto l’atto di indirizzo del Vice Ministro del Mfe, Maurizio Leo, in data 29.2.2024, che dopo aver ricostruito normativamente la questione, ha ritenuto che, fino al momento dell’emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso (articolo 6-bis, comma 2, L. 212/2000) e, in ogni caso, fino alla predetta data del 30.4.2024, nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente. Provvedimento sigillato dall’articolo 7, D.L. 39/2024, pubblicato nella G.U. n.75 del 29.3.2024, in vigore dal successivo 30.3.2024, secondo cui le disposizioni dell’articolo 6-bis, L. 212/2000, non si applicano agli atti emessi prima del 30.4.2024 e a quelli preceduti da un invito, ai sensi del D.Lgs. 218/1997, emesso prima della medesima data. A tali atti, si applica la disciplina vigente prima del 30.4.2024. Qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo.

A regime, comunque, avremo un contraddittorio obbligatorio e uno facoltativo.

Ai fini del contraddittorio obbligatorio, l’articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000, prevede che, proprio per favorire il confronto, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, al fine di assicurare un contraddittorio preventivo, informato ed effettivo, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui sopra.  

Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120 giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio (termine, quindi, mobile, che dipende dalla data di scadenza di presentazione delle osservazioni).

Ai fini del contraddittorio facoltativo, l’articolo 5, D.Lgs. 218/1997, autorizza l’ufficio, di iniziativa, nei casi di cui all’articolo 6-bis, comma 2, L. 212/2000, ad avviare il procedimento di adesione, mediante invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;

c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;

d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).

Per quel che ci interessa in questa sede, l’articolo 5, D.Lgs. 218/1997, al comma 3-bis (norma che non ha subito modifiche), prevede che, se tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’Amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario. La norma fissa con precisione il dies a quo della proroga (che non è mobile), individuandolo nel giorno di scadenza del termine ordinario di accertamento.

In pratica, da una parte (in caso di contraddittorio preventivo obbligatorio) avremo un termine mobile e dall’altra parte (nell’ipotesi di contraddittorio preventivo facoltativo) avremo un termine fisso.