22 Ottobre 2019

I criteri di individuazione dell’Agenzia fiscale competente ad emettere l’accertamento

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Ufficio territorialmente competente ad emettere un avviso di accertamento è individuato facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente.

Infatti, l’articolo 31, comma 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce testualmente che «la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».

Ciò significa che, al fine di verificare la competenza territoriale di un determinato Ufficio, è necessario individuare il domicilio fiscale del soggetto d’imposta, facendo riferimento al momento di presentazione o di omissione della dichiarazione dei redditi (Cfr. Cass. sent. n. 10224/2003).

A tal proposito, l’articolo 58 D.P.R. 600/1973 dispone che «le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte».

Dunque, il legislatore tributario colloca ex lege ogni contribuente nel proprio Comune di residenza, a meno che questi non abbia indicato il domicilio fiscale in un altro luogo al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Occorre precisare che il concetto di domicilio fiscale non coincide con quello di domicilio civilistico: quest’ultimo è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre il domicilio fiscale è solo il luogo indicato da una persona (fisica o giuridica) per individuare l’Ufficio territorialmente competente a ricevere la dichiarazione.

Ai sensi del combinato disposto delle norme citate, appare evidente come la determinazione del domicilio fiscale assuma una notevole rilevanza in materia di accertamento tributario, dacché essa consente di individuare, oltre al luogo in cui gli atti tributari devono essere notificati e all’Ufficio al quale il contribuente deve indirizzare le istanze di autotutela e rimborso, anche l’Ufficio competente ad effettuare l’accertamento.

Sotto tale profilo, possono sorgere alcune problematiche in caso di omessa dichiarazione dei redditi da parte del contribuente e di intervenute variazioni di residenza.

In linea generale, la Corte di Cassazione ritiene che la variazione del domicilio fiscale indicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi costituisce atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione finanziaria il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere all’accertamento delle imposte (Cfr. Cass., sent. n. 11170/2013).

Con riferimento invece all’ipotesi in cui il contribuente non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi indicante un diverso domicilio fiscale, la Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 561 del 2 ottobre 2019, ha recentemente affermato che questo deve essere individuato nel comune nella cui anagrafe il contribuente risulta iscritto, e quindi nel Comune di residenza.

In particolare, nel caso di specie, un contribuente impugnava dinanzi alla competente CTP un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione per il periodo d’imposta 2010 i redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato.

Tra le altre doglianze il contribuente eccepiva la nullità dell’atto impugnato per incompetenza territoriale dell’Agenzia, giacché sin dal 2007, e quindi anche alla data del 31.07.2011 (termine ultimo per la presentazione della dichiarazione omessa), risiedeva in un Comune diverso da quello risultante dall’Anagrafe tributaria.

Ebbene, i giudici di seconde cure, nel confermare la pronuncia di annullamento dell’atto impugnato, hanno evidenziato come era da considerarsi acclarato che, al momento rilevante ai fini dell’individuazione dell’Ufficio competente, il contribuente risiedeva nell’individuato Comune, dato che in precedenza non aveva mai presentato una dichiarazione dei redditi idonea a radicare la sua competenza in un diverso domicilio fiscale.

Pertanto, in tale ipotesi non può non operare il principio di carattere generale di cui all’articolo 58, comma 2, D.P.R. 600/1973, secondo cui il soggetto d’imposta residente in Italia ha il domicilio fiscale nel Comune di residenza, se dallo stesso non diversamente comunicato.

Al contrario, se l’Agenzia avesse verificato la validità del dato, risultante dalla mera comunicazione da parte del Comune di residenza, della coincidenza di quest’ultima con il domicilio fiscale, avrebbe potuto agevolmente constatare il mutamento di detto Comune, avvenuto peraltro in epoca ben antecedente agli anni 2010-2011.

Sulla base di tali ragioni, la CTR Molise rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, condannandola al pagamento delle spese di lite.

La gestione delle liti con il fisco