15 Ottobre 2018

Gestori della crisi: dal 2018 aggiornamento obbligatorio

di Massimo Conigliaro
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Chiamata alla formazione obbligatoria per migliaia di gestori della crisi.

Forse non tutti lo ricordano, presi da mille scadenze e adempimenti, ma è utile segnalare che dal 2018 è scattato l’obbligo di aggiornamento biennale per gli iscritti nel registro dei gestori della crisi da sovraindebitamento.

Infatti, il 27 gennaio di quest’anno si è concluso il periodo transitorio previsto dall’articolo 19 D.M. 202/2014 che dispone quanto segue: “Per i tre anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all’articolo 4, comma 2, sono esentati dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5, lettera d) (concernente l’obbligo formativo, ndr), e 6, primo periodo, purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge”.

Questa norma, ha consentito due importanti deroghe:

  • la prima – per gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti che abbiano svolto quattro procedure in ambito fallimentare o nelle vendite delegate – riguardante il generale sistema per l’iscrizione come gestori presso gli Organismi di Composizione delle Crisi (OCC), che prevede la frequentazione di un corso abilitante in presenza dei citati requisiti professionali;
  • la seconda riguardante l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno un ordine professionale ovvero presso un’università e o privata.

Dal 2018, pertanto, ai fini sia dell’iscrizione nel registro dei gestori della crisi tenuto dal Ministero della Giustizia che del mantenimento della stessa sarà necessario frequentare il suddetto corso specifico di aggiornamento.

È da segnalare che ciascun gestore della crisi dovrà monitorare la decorrenza del proprio obbligo di aggiornamento professionale, poiché il Ministero della Giustizia non ha previsto un termine fisso a partire dal quale calcolare il biennio entro cui concludere la frequenza del corso di aggiornamento ex articolo 4, comma 5, lett. d), D.M. 202/2014, bensì lo ha agganciato a quello di iscrizione nel registro.

Invero, il Ministero della Giustizia, in risposta ad uno specifico quesito posto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, ha precisato che in relazione all’obbligo di formazione biennale ex articolo 4, comma 5, lett. d), D.M. 202/2014 si devono distinguere due fattispecie:

  1. in caso di professionista che sia diventato gestore della crisi usufruendo della normativa transitoria, ovvero con il requisito delle quattro procedure, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dal 29/01/2018 al 29/01/2020;
  2. in caso di professionista che sia diventato gestore della crisi tramite il requisito della frequenza di un corso di formazione iniziale di 200 o 40 ore, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dalla data di iscrizione nel registro del singolo gestore, riportata nel Provvedimento del Direttore Generale.

I gestori della crisi, ai fini dell’iscrizione, devono altresì possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

  1. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 cod. civ.;
  2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del Lgs. 159/2011;
  3. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  • alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, Legge Fallimentare, nonché dall’articolo 16 della legge;
  • alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  • alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

4. non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall’avvertimento.

Ricordiamo infine che la richiesta di iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi deve avvenire tramite l’Organismo di Composizione della Crisi di riferimento. Sarà poi il referente dell’OCC a comunicare immediatamente al Ministero della Giustizia, anche a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell’organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonché le misure di sospensione e di decadenza dei gestori.

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Crisi d’impresa e sovraindebitamento: accordo, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio