2 Maggio 2018

E-fattura: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Nella giornata del 30 aprile l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema della fatturazione elettronica con il provvedimento n. 89757/2018 e con la circolare 8/E/2018.

Mentre il provvedimento si occupa, più in generale, delle regole di emissione e ricezione delle fatture elettroniche, la circolare si concentra sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione, dedicando anche qualche cenno alle misure dettate in materia di contratti d’appalto.

Sintetizziamo, di seguito, i più rilevanti chiarimenti forniti.

 

Il provvedimento n. 89757/2018

Il provvedimento annuncia importanti novità finalizzate a semplificare il processo di emissione e gestione della e-fattura.

Oltre ad un software installabile su PC, una procedura web e un’app per la predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, sarà infatti fornito un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”.

Per il recapito della fattura elettronica, infatti, l’Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione “dell’indirizzo telematico” (vale a dire una Pec o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file.

Se il contribuente ha effettuato la registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate al suddetto indirizzo telematico. Inoltre, nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il recapito non fosse possibile (ad esempio, perché la casella Pec è piena), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Quest’ultimo dovrà quindi tempestivamente avvisare il suo cliente che la fattura è disponibile nell’area riservata, ricorrendo ovviamente ad altri mezzi.

Nel caso in cui, invece, la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, ad un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente può valorizzare il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate. Al cliente consumatore finale dovrà comunque essere rilasciata una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

La stessa procedura sarà poi estesa anche ai casi in cui il cessionario/committente non sia riuscito a dotarsi di casella Pec o non abbia attivato il canale telematico “web service” o FTP con SdI, oppure non abbia fatto ricorso ad un intermediario in grado di ricevere fatture per suo conto. A seguito della messa a disposizione della fattura nell’area web, il cedente/prestatore dovrà tempestivamente comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile nell’area autenticata.

Come in passato, i contribuenti potranno poi conservare gratuitamente le fatture elettroniche utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate; con il provvedimento è inoltre annunciata la predisposizione di un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Nel provvedimento si precisa tuttavia che le  fatture elettroniche sono consultabili e acquisibili solo dall’utente ovvero da un suo intermediario delegato; In caso di attività di controllo, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture elettroniche e le note di solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente.

Viene infine previsto che, con riferimento alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti devono trasmettere, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione. La comunicazione in oggetto si configura come meramente facoltativa in tutti i casi in cui sia stata emessa una bolletta doganale o sono state emesse/ricevute fatture elettroniche.

 

La circolare 8/E/2018

In considerazione dell’approssimarsi del 1° luglio 2018, e, quindi, dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le “cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori” (articolo 1, comma 917, L. 205/2017), l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sul punto con la circolare 8/E/2018.

Viene quindi precisato che:

  1. l’obbligo di fatturazione elettronica nel periodo 01.07.2018-31.12.2018 riguarderà esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio per motori a uso autotrazione (settore, questo, maggiormente soggetto alle frodi Iva). Restano invece momentaneamente fuori dalla nuova disciplina, ad esempio, le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere (salvo non si decida di ricorrere, facoltativamente, alla fattura elettronica);
  2. continuano a essere esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  3. la fattura elettronica dovrà essere emessa secondo le ordinarie regole, le quali, come noto, non prevedono l’indicazione di elementi come ad esempio la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”. Pertanto, i richiamati elementi (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche, salvo che il contribuente non ritenga comunque opportuno esporli per esigenze gestionali;
  4. se sono effettuate più operazioni, tutte da esporre in un’unica fattura, ma solo alcune di esse soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, quest’ultima forma si rende obbligatoria per l’intero documento (si pensi, a mero titolo di esempio, al contribuente che, oltre ad acquistare il carburante, faccia eseguire sul suo mezzo piccoli interventi di riparazione o richieda il lavaggio del veicolo);
  5. potrà essere emessa in formato elettronico anche la fattura differita, se le cessioni sono state tutte accompagnate da un documento di trasporto o da altro documento, analogico o digitale, idoneo a identificare il momento dello scambio e le parti (la circolare precisa che, come documenti, potranno essere utilizzati anche i buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche);
  6. come noto, la detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo sarà subordinata al ricorso di strumenti di pagamento tracciabili. Tale obbligo di tracciabilità troverà applicazione anche in tutti i casi in cui il pagamento avviene in un momento diverso dalla cessione; purtuttavia tale obbligo di pagamento non si accompagnerà sempre anche all’obbligo della fatturazione elettronica, con riferimento al quale è sempre necessario far riferimento alla disciplina Iva. Pertanto, se ad esempio sono emessi dei buoni carburanti o carte ricaricabili che consentono al cliente di rifornirsi di carburante presso un qualsiasi distributore della rete, la fattura elettronica dovrà essere emessa al momento di ricarica della carta o di acquisto del buono; se, invece, la carta consente l’acquisto presso soggetti diversi oppure l’acquisto di diversi beni o servizi, dovrà essere qualificata come un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad Iva e non richiede l’emissione della fattura elettronica al momento del pagamento con strumenti tracciabili. Considerata tuttavia la circostanza che in passato erano stati forniti chiarimenti diversi, non troveranno comunque applicazione sanzioni fino al prossimo 31 dicembre 2018
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