13 Ottobre 2015

Entro il 30 ottobre sanatoria per l’acconto IMU sui terreni

di Fabio Garrini
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Anche nel 2015 ad ottobre è presente una scadenza intermedia per il versamento dei tributi locali.

Come tutti ben ricorderanno, lo scorso anno toccò alla TASI essere interessata da tale adempimento supplementare: al 16 ottobre 2014 si era provveduto a versare la “seconda tranche” degli acconti, quelli relativi ai quei Comuni che non avevano reso disponibili i parametri di calcolo entro il mese di maggio, rendendo quindi impossibile il versamento entro il 16 giugno.

Quest’anno la scadenza intermedia riguarda invece l’altro tributo: l’IMU. Si tratta comunque di una moratoria non generalizzata, in quanto interessa solo la fattispecie dei terreni agricoli. Anche la data che è stata prescelta è diversa, visto che alla tradizionale scadenza di metà mese è stata preferita la data del 30 ottobre 2015.

Da notare che la questione di cui si discute riguarda esclusivamente l’imposta municipale, essendo tutti i terreni agricoli, indipendentemente da ogni caratteristica, esenti ai fini TASI.

 

La confusione sui terreni

Il motivo di questa scadenza supplementare è da ricercarsi nella confusione che negli scorsi mesi si è presentata sui terreni agricoli e, in particolare, in relazione al trattamento dei terreni ubicati in quelli che sono sati definiti Comuni “ex montani”.

Del tema ci siamo occupati a più riprese sulle pagine della presente rivista telematica (si veda in particolare l’approfondimento “IMU: il punto sull’esenzione per i comuni montani” e il successivo “Per l’IMU sui terreni, il rompicapo della detrazione di € 200”).

La revisione della disciplina dei comuni montani (circa il 70% dei comuni italiani) è iniziata lo scorso anno e, dopo successive modifiche, si è completata attraverso il DL 4/15: sono stati individuati un gruppo di Comuni nei quali i terreni continuano ad essere esenti (in via generalizzata, ovvero solo per alcune categorie di contribuenti). Al contrario, circa la metà dei Comuni che prima conferivano l’esenzione ai terreni in essi ubicati hanno perso tale prerogativa: in alcuni di questi, i terreni sono divenuti imponibili con le regole ordinarie, in altri (i cosiddetti Comuni di “collina svantaggiata”) l’imponibilità è stata in parte temperata della detrazione di € 200.

Una situazione oltremodo variegata, sulla quale non ci si dilunga nel presente intervento, rinviando per l’approfondimento ai contributi richiamati in precedenza.

Come ogni modifica normativa tormentata, anche questa viene accompagnata da numerosi dubbi applicativi, solo in parte dissipati dalle risposte FAQ (ormai una triste prassi nella gestione dei tributi locali) pubblicate sul sito del MEF il 28 maggio 2015, a circa due settimane dalla scadenza per il versamento dell’acconto.

A questo deve essere aggiunto il fatto che l’intero impianto del decreto è oggetto di contestazioni avanti al TAR (non ancora definite) che potrebbero aver portato qualcuno ad omettere transitoriamente il versamento, in attesa delle evoluzioni.

 

La sanatoria al 30 ottobre

Quanto appena descritto è il panorama che ha spinto il Legislatore a intervenire sulla questione, introducendo quella che, più che una proroga, sarebbe meglio definire sanatoria: il differimento al 30 ottobre della scadenza originariamente prevista al 16 giugno è infatti stato introdotto successivamente al termine per il versamento dell’acconto, con un intervento in sede di conversione, avvenuta solo nel mese di agosto (L. 125 del 6 agosto, in G.U. 188 del 14 agosto), al decreto “enti locali”. L’art. 8 c. 13-bis del DL 78/15 ha previsto che “Per l’anno 2015 il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015.”

Essendo quindi un rinvio “postumo”, la più parte dei contribuenti avrà regolarmente versato l’imposta entro la scadenza canonica del 16 giugno; anche tali soggetti, comunque, qualora abbiamo effettuato un versamento insufficiente, potranno adeguarlo entro il 30 ottobre senza alcun aggravio.

Va rimarcato come quella prevista al prossimo 30 ottobre non è affatto una sanatoria generalizzata per chi non avesse pagato l’acconto 2015, ma interessa solo i terreni agricoli; le irregolarità riguardanti gli altri immobili dovranno essere trattate con l’ordinario strumento del ravvedimento operoso. A parte ciò, non risultano restrizioni, essendo stata richiama la disposizione che regolamenta la base imponibile dei terreni agricoli, sia quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, sia quelli posseduti da altri soggetti sprovvisti di tali requisiti.

Da notare, inoltre, che seppure la confusione sia stata generata dalla revisione della disciplina sui Comuni montani, il differimento non riguarda l’imposta relativa ai relativi terreni, ma altresì quanto dovuto a favore dei Comuni nei quali i terreni agricoli già erano imponibili in precedenza.