25 Febbraio 2020

È abusiva la scissione asimmetrica di compendi immobiliari?

di EVOLUTION
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Una società detiene un compendio immobiliare e ha due soci, Tizio e Caio, con quote del 50% ciascuno. I soci intendono implementare una scissione asimmetrica a seguito della quale Alfa attribuirà la metà del compendio immobiliare ad una società di nuova costituzione. Tizio rimarrà l’unico socio della società originaria mentre Caio diventerà l’unico socio della beneficiaria. L’operazione è finalizzata a ripianare il dissidio tra i due soci. Si chiede di valutare se l’operazione possa essere considerata abusiva.


In passato operazioni di questo tipo presentavano indubbi profili di criticità. Infatti, la questione era stata affrontata dalla risalente risoluzione AdE 5/E/2006.

In quell’occasione, in un caso che presenta indubbi profili di analogia con quello proposto, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato l’elusività dell’operazione, in quanto priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire un vantaggio tributario, in quanto la stessa porterebbe ad aggirare le norme sulla assegnazione dei beni ai soci ex articolo 86, comma 1, lett. c) e comma 3, Tuir.

Le conclusioni dell’ufficio si basavano sui seguenti elementi:

  1. l’unipersonalità delle società beneficiarie;
  2. la ristretta base familiare della società;
  3. la gestione degli immobili di tipo meramente locatizio;
  4. il patrimonio della società scissa che sembra risultare ab inizio di comodo;
  5. l’istanza non è né documentata, né motivata;
  6. non sono evidenziate nuove strategie imprenditoriali conseguenti alla scissione e, per le società beneficiarie, forme imprenditoriali di gestione degli immobili trasferiti;
  7. non viene documentato il dissidio tra i soci.

Diversamente, con la risoluzione 56/E/2007, l’Agenzia ha avallato la scissione asimmetrica dove, a causa di profondi e insanabili dissidi, due soci intendono, di comune accordo, di separare e proseguire in maniera autonoma le rispettive attività, continuando a lavorare entrambi nell’immobile di proprietà, ognuno con propri clienti e con l’utilizzo di propri mezzi e distinte attrezzature.

I soci intendono effettuare una scissione totale non proporzionale della società istante in due società a responsabilità limitata di nuova costituzione e attribuire a ogni singola beneficiaria una delle due unità immobiliari precedentemente costituite.

Quello che emerge, pertanto, è che la scissione asimmetrica volta a ripianare dissidi è avallata senza criticità quando è volta a separare attività operative, mentre risulta problematica qualora sia volta a separare meri compendi immobiliari.

Sulla separazione degli immobili, tuttavia, l’orientamento del fisco è mutato a seguito dell’introduzione della disciplina relativa all’abuso del diritto, che ha sostituito quella relativa alla elusione fiscale.

Il mutamento di prospettiva si è avuto a partire dalla risposta interpello n.  36 del 12 ottobre 2018 e dalla coeva risposta interpello n. 40 del 19 ottobre 2018.

Il primo intervento affronta il caso di una società con una compagine sociale composta da quattro soci persone fisiche, ciascuno dei quali possiede la quota del 25% e riveste la qualifica di amministratore. A seguito della grave crisi che ha colpito il settore immobiliare nell’ultimo decennio, i soci hanno manifestato divergenze di opinioni sulla futura gestione societaria, come documentato dai verbali di assemblea del consiglio di amministrazione.

I soci intendono, pertanto, dare luogo ad un’operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale a favore di quattro società a responsabilità limitata unipersonali di nuova costituzione, ciascuna delle quali sarà interamente partecipata da ogni socio.

All’esito dell’operazione di scissione alla scissa permane il 10,19% del suo valore effettivo, mentre alle società beneficiarie viene trasferito complessivamente il restante 89,81%.

L’operazione è stata avallata dall’Ufficio. Peraltro, viene osservato che i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Il secondo intervento ha ad oggetto una scissione di una società con socie due sorelle, in due S.r.l. che risultano beneficiarie del 50% del patrimonio della scindenda.

Dalla lettura dell’interpello emerge che sarà però necessario che la società beneficiaria, che riceverà un valore di patrimonio superiore al 50% rispetto a quello della società scissa, corrisponda un conguaglio all’altra società, in quanto i beni della scissa rappresentati dagli immobili, non potendo essere scissi esattamente al 50%, genereranno una seppur minima differenza di valore di assegnazione tra le due beneficiarie.

Anche questa operazione è stata avallata dall’ufficio.