19 Aprile 2024

Utilizzo della remissione in bonis per fruire del sisma bonus

di Euroconference Centro Studi Tributari
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In riferimento al c.d. super sisma-bonus un ingegnere presenta il deposito sismico e l’allegato B per interventi sull’immobile della moglie. In base alla polizza l’intervento sull’immobile del coniuge non è assicurabile. Il deposito è stato effettuato presso il Comune in data 20 settembre 2022, con inizio lavori il giorno seguente, asseverando nell’allegato B il possesso della polizza di cui al comma 14 dell’articolo 119, D.L. 34/2020.

Purtroppo, successivamente ha scoperto che tale polizza non rispondeva per gli interventi relativi ad immobili del coniuge e pagati dalla stessa pagati.

In data 27 dicembre 2022, dopo 3 mesi, a lavori già iniziati e ancora in corso, veniva depositata una variante alla Cilas, completa di deposito sismico e allegato B, incaricando quale progettista e direttore lavori delle opere strutturali (peraltro già in corso ed in via di ultimazione) un altro ingegnere, con polizza assicurativa valida.

Le spese sostenute nell’anno 2022 e relative all’intervento c.d. super sisma-bonus avrebbero dovute essere inserite nella dichiarazione dei redditi presentata tardivamente il 28 febbraio 2024, ma il professionista non ha inserito in dichiarazione tali spese, ritenendo che probabilmente in questa fattispecie possa trovare applicazione il comma 14 dell’articolo 119, D.L. 34/2020, ai snesi del quale “La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689“. La non veridicità della prima asseverazione è palese, avendo il primo tecnico dichiarato il possesso di una valida assicurazione per l’intervento nell’allegato B, effettuando il deposito sismico e dirigendo i lavori per 3 mesi (dal 21 settembre al 29 dicembre, quando è stato fatto il cambio di tecnico).

Per prudenza, in data 26 febbraio 2024 la committente ha provveduto al versamento di 250 euro a titolo di remissione in bonis, anche se sembra che la data ultima per tale versamento sia fissata per le spese sostenute nell’anno 2022 nella data del 30 novembre 2023, data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi per tale anno (non è dato sapere se in questo caso la remissione in bonis possa avere effetto, avendo presentato la dichiarazione tardiva in data odierna, 28/02/2024).

Si chiede se:

  • l’intervento è definitivamente decaduto dall’agevolazione oppure
  • può essere considerata valida la remissione in bonis e quindi si può presentare successivamente la dichiarazione integrativa per l’anno 2022 inserendo le spese relative al c.d. super sisma-bonus; oppure
  • la sostituzione del tecnico (coniuge del committente) con un tecnico diverso possa aver sanato la situazione, anche se i lavori a fine dicembre 2022 erano quasi ultimati, e quindi si possa ugualmente procedere con una dichiarazione integrativa a favore includendo le spese nella dichiarazione per i redditi relativi all’anno 2022?

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