10 Maggio 2016

Documentazione delle operazioni delle agenzie di viaggio

di Marco Peirolo
Scarica in PDF

In merito alle modalità di documentazione delle operazioni poste in essere dalle agenzie di viaggio che applicano il regime speciale dell’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, la normativa IVA privilegia l’adempimento della fatturazione come strumento di documentazione “naturale” del settore considerato.

Per motivi di cautela fiscale, la fatturazione è stata configurata come un obbligo da osservare indipendentemente dalla richiesta del cliente.

Tale documento non deve recare la separata indicazione dell’imposta e deve contenere l’espressa indicazione che trattasi di operazione per la quale l’imposta è stata assolta con le modalità del regime speciale; in proposito, l’art. 21, comma 6, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972 dispone che la fattura deve riportare l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio” e l’eventuale norma di riferimento, comunitaria o nazionale.

Si considera regolare la fattura nella quale il viaggiatore viene domiciliato presso l’intermediario, se la vendita è avvenuta tramite lo stesso, tenuto conto che non sempre infatti l’agenzia organizzatrice è in possesso del domicilio del viaggiatore. In tal caso, peraltro, nulla vieta all’intermediario di emettere lui stesso la fattura a carico del viaggiatore facendo risultare sulla stessa la sua qualità di intermediario dell’agenzia organizzatrice, in nome e per conto di quest’ultima.

In merito alle concrete modalità di emissione della fattura occorre distinguere tre tipologie di operazioni, alle quali corrispondono specifici obblighi documentali a carico dei soggetti interessati a vario titolo all’operazione. Come indicato dalla C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E (§ 9.9.2), si tratta delle:

  • operazioni eseguite direttamente nei confronti dei viaggiatori o effettuate tramite intermediari con rappresentanza;
  • operazioni eseguite da agenzie di viaggio che operano in qualità di mandatari senza rappresentanza di altri operatori turistici che organizzano il pacchetto;
  • operazioni eseguite da agenzie di viaggio che operano in nome e per conto dei viaggiatori.

Il momento di emissione della fattura coincide con il momento impositivo, che s’intende verificato con il pagamento integrale del corrispettivo, ovvero, se antecedente, con la data di inizio del viaggio o del soggiorno. In caso di vendita del pacchetto turistico tramite un’agenzia intermediaria, con o senza rappresentanza, la fattura può essere emessa entro il mese successivo al pagamento o all’inizio del viaggio e del soggiorno.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 340/1999, i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio, rientranti nel regime speciale, devono essere annotati distintamente nel registro dei corrispettivi (di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972) o in apposito registro, a seconda che si riferiscano a prestazioni eseguite all’interno o al di fuori dell’Unione europea, ovvero parte all’interno e parte al di fuori dell’Unione. L’annotazione, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, deve essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate.

L’art. 5, comma 2, del D.M. n. 340/1999 prevede, invece, che le fatture e gli altri documenti di acquisto devono essere distintamente annotati nel registro degli acquisti (di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972) o in apposito registro, a seconda che le relative cessioni e prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore siano dai medesimi eseguite all’interno o al di fuori dell’Unione europea, ovvero parte all’interno e parte al di fuori dell’Unione. Se le operazioni per le quali l’agenzia di viaggio si avvale di altri soggetti sono effettuate parte all’interno e parte al di fuori dell’Unione europea, i relativi costi vanno annotati distinguendo quelli che riguardano cessioni e prestazioni di terzi effettuate all’interno dell’Unione da quelli relativi a cessioni e prestazioni di terzi effettuate al di fuori dell’Unione.

L’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 nulla prevede, specificamente, con riguardo al termine di annotazione delle fatture nazionali ed estere relative ai costi sostenuti a diretto vantaggio del viaggiatore. A stretto rigore, pertanto, anche tali fatture possono essere annotate entro il maggior termine biennale stabilito dal primo comma dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 (C.M. n. 328/E/1997, § 9.9.1).

Per le prestazioni poste in essere dall’agenzia di viaggio al di fuori del regime speciale occorre rispettare gli adempimenti previsti per le varie tipologie di operazioni.

I compensi che costituiscono una vera e propria remunerazione dell’attività esercitata non beneficiano dell’esonero dagli obblighi di certificazione previsto dall’art. 2, comma 1, lett. ff), del D.P.R. n. 696/1996, riferito alle “prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente”.

Per contro, il citato esonero opera nelle ipotesi di cd. “marginalità economica”, quali:

  • il rimborso delle spese telefoniche per prenotazione di alberghi e di biglietti di viaggio, nonché i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti (M. 4 aprile 1997, n. 97/E);
  • il servizio di emissione, sostituzione, riemissione e rimborso dei biglietti (M. 26 giugno 1998, n. 66/E);
  • il cambio di biglietti aerei dei percorsi internazionali (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 17 aprile 2001, n. 48);
  • il servizio di prenotazione di biglietti aerei, a condizione che l’importo del corrispettivo percepito dall’agenzia sia indicato distintamente sul biglietto di viaggio (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 27 giugno 2001, n. 93).