22 Dicembre 2018

Definizione liti pendenti: le novità introdotte dalla legge di conversione

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La disciplina della definizione delle liti pendenti (articolo 6 D.L. 119/2018, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 136/2018), è stata oggetto di importanti modifiche durante l’iter di conversione: la percentuale del valore delle controversie da pagare per poter definire la lite è stata infatti ridotta, con beneficio per i contribuenti.

L’attuale formulazione della disposizione prevede infatti la possibilità, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018, di definire la controversia pagando:

  1. il 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado (in luogo del 50% previsto dal decreto prima della conversione);
  2. il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado (in luogo del 20% originariamente previsto).

In tutti gli altri casi, la controversia può essere definita pagando:

  • l’intero importo della controversia;
  • il 90% del valore della controversia “in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado.

L’espressione ricorso pendente iscritto nel primo grado ha sollevato non poche perplessità, sembrando evocare la necessità che il ricorso sia stato iscritto a ruolo, e, quindi, il contribuente si sia costituito in giudizio entro la data di entrata in vigore del decreto (24.10.2018) per poter beneficiare del minor pagamento del 90% del valore della controversia, essendo invece necessario il pagamento dell’intero valore della controversia nel caso in cui il ricorso sia stato notificato soltanto alla controparte entro lo stesso termine.

Sul punto sono sicuramente necessari chiarimenti, nell’attesa dei quali può tuttavia ritenersi che una tale distinzione sarebbe del tutto immotivata, non potendo essere rinvenuto alcun motivo per il quale i contribuenti che non hanno depositato il ricorso dovrebbero essere soggetti al pagamento di importi maggiori.

D’altra parte, l’articolo 6, comma 1 bis, D.L. 119/2018 non indica espressamente il termine del 24 ottobre (né alcun altro termine), sicché potrebbe ritenersi che, al fine di poter beneficiare del pagamento del 90% del valore della controversia sia sufficiente che il ricorso sia “pendente iscritto nel primo gradoquando si intende beneficiare della disposizione, ovvero alla data di presentazione della domanda di definizione.

Considerato che la disposizione in esame non introduce una sospensione dei termini di costituzione in giudizio, e che, ai sensi dell’articolo 22 D.Lgs. 546/1992 la suddetta costituzione deve avvenire, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, pare del tutto verosimile che i ricorsi notificati prima del 24 ottobre siano stati depositati alla data del 31 maggio 2019, pur volendo tener conto dell’ulteriore termine di 90 giorni previsto in caso di mediazione.

Invero, in tutti i casi in cui la norma richiede che una determinata fattispecie si sia verificata alla sua data di entrata in vigore lo prevede espressamente, per cui sarebbe poco giustificabile una omissione dinanzi alla quale una diversa interpretazione potrebbe lasciare il contribuente esposto a differenze di importi da versare anche rilevanti: altri interpreti potrebbero infatti ritenere che il suddetto termine possa essere unicamente individuato nella data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale, tra l’altro, ha introdotto la richiamata disposizione.

In considerazione di tutto quanto appena esposto si potrebbe pertanto ritenere che il completo pagamento degli importi dovuti (100% del valore della lite) debba essere riservato solo ai casi di totale soccombenza del contribuente nel primo o nel secondo grado: se il processo è pendente in primo grado, invece, spetta sempre la possibilità di beneficiare della riduzione del 10%.

Giova da ultimo sottolineare che, sempre nel corso dell’iter di conversione sono state introdotte due importanti novità:

  • è stata prevista la possibilità di definire con il pagamento del 5% del valore della lite le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, per le quali risulti soccombente l’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio;
  • è stato specificato che, in caso di soccombenza parziale è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre, per la parte di atto annullata, viene applicata la misura ridotta, nelle percentuali sopra richiamate.

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