5 Maggio 2023

Definizione delle liti se l’Agenzia è parte processuale al 1° gennaio 2023

di Arianna Semeraro
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La scheda di FISCOPRATICO

La lite è definibile solo se l’Agenzia delle entrate è già parte processuale alla data del 1° gennaio 2023, diversamente se è stata chiamata in giudizio in un momento successivo, la sanatoria è preclusa.

Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 306 del 24 aprile u.s. in risposta allo specifico quesito avanzato dal contribuente istante il qualche interpellava l’Agenzia delle entrate per sapere se: “il riferimento ”alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate” (comma 186) richiede che l’Agenzia delle Entrate sia parte del giudizio nel momento di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) oppure è sufficiente che lo diventi, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data in cui viene presentata la domanda di definizione agevolata?”.

L’istante rappresentava di essere stato raggiunto nel corso del 2021 da un avviso bonario relativo al periodo 2017 che secondo l’Agenzia delle entrate era stato definito con il pagamento delle sanzioni ridotte tardivamente derivandone la consequenziale notifica di una cartella di pagamento.

Avverso tale cartella di pagamento, il contribuente presentava ricorso alla competente Corte di Giustizia tributaria previa notifica effettuata esclusivamente nei confronti dell’Agenzia entrate riscossione nell’ottobre del 2022.

Dopo il deposito della controversia, l’Agenzia entrate riscossione, stante l’esistenza nel citato ricorso di diverse censure rivolta sia all’Ente impositore, che all’Agente della riscossione, operarava la litis denuntiatio prevista dall’articolo 39 D.Lgs. 112/1999 nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate, la quale si costituiva volontariamente nel processo in data successiva al 1° gennaio 2023.

Intervenuta la Legge di Bilancio 2023, il contribuente intende accedere alla definizione delle liti pendenti disposta dal comma 186 dell’articolo 1 secondo cui le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale o inferiore al valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Va innanzitutto ricordato come l’individuazione delle liti definibili vada effettuata tenendo conto della natura tributaria della materia del contendere e del soggetto parte pubblica in giudizio.

A differenza delle precedenti edizioni – la definizione delle liti messa a punto con la Legge di bilancio 2023 – è applicabile anche ove la parte pubblica della controversia sia l’Agenzia delle dogane e non solo l’Agenzia delle entrate.

Con riferimento, inoltre, alle controversie contro l’Agenzia delle entrate, va confermato che ciò non comporta necessariamente che il ricorso originario sia stato proposto solo avverso di essa. Così, un ricorso proposto sia contro l’Agenzia delle entrate che contro l’Agente della riscossione potrà essere oggetto di sanatoria.

Per di più, si evidenza che l’Agenzia delle entrate nella circolare 2/E/2023 ha chiarito come, ai fini della sussistenza del requisito soggettivo è sufficiente che vi sia la partecipazione dell’Agenzia delle entrate, anche se per effetto della chiamata in causa effettuata dal giudice, su istanza avanzata ai sensi dell’articolo 39 D.Lgs. 112/1999.

Il dubbio sollevato dal contribuente con l’istanza in commento riguarda il caso in cui l’Agenzia delle entrate sia stata evocata in giudizio solo in un momento successivo alla notifica e si sia costituita in data successiva al 1° gennaio 2023.

Secondo la posizione dell’istante rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche le liti in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata chiamata in giudizio o sia intervenuta volontariamente dopo il 1° gennaio 2023, purché entro la data di presentazione della domanda di definizione agevolata della lite.

Tuttavia, di diverso avviso è l’Agenzia delle entrate che con un brusco arresto ha disatteso la posizione espressa dal contribuente e ha affermato come, per identificare le liti definibili, sia necessario fare riferimento alla nozione di parte processuale in senso formale, risultando doveroso che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della L. 197/2022, l’Agenzia delle entrate abbia già lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio volontariamente o perché chiamata in causa in un momento successivo.

Ne deriva che tutte le volte in cui il ricorso sia stata notificato alla sola Agenzia Entrate Riscossione, la controversia non è definibile se al 1° gennaio 2023 – data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 23 – l’Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né ivi evocata ­ intervenendovi solo successivamente.