5 Agosto 2016

Deducibilità delle spese delle sponsorizzazioni sportive

di Guido Martinelli
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Tre recenti sentenze di commissioni tributarie regionali ci consentono di tornare su un problema di estremo interesse per il mondo dello sport.

Il problema ruota attorno al comma 8 dell’articolo 90 della L. 289/2002 laddove viene previsto che: “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili … costituisce per il soggetto erogante fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario …”.

Gli Uffici, in sede di accertamento, infatti, ritengono che pur in presenza della “presunzione di cui all’articolo 90 comma 8 L. 289/2002 debbono comunque sussistere i requisiti della inerenza ex articolo 109 D.P.R. 917/1986 e dell’effettività della sponsorizzazione” così come riportato nella prima delle decisioni in commento (CTR Milano sez. Brescia sez. LXV sent. 26.05.2016 n. 3228). Il Giudicante non entra nel merito dei contenuti della norma in esame, ritenendo, nel caso di specie, sussistere a prescindere i presupposti della economicità e dell’inerenza (“… la deducibilità di un costo dal reddito di impresa non postula che esso sia stato necessariamente sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito essendo sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, ossia che tale costo sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili”).

Il tema viene, invece, affrontato direttamente dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari (sez. VII, sent. 09.05.2016, n. 1138).

Anche qui, a seguito di accertamenti sulla deducibilità delle spese di sponsorizzazione, l’Ufficio insiste nel ritenere, ai fini della deducibilità, “che i costi siano funzionali alla produzione del reddito, ossia che gli stessi rispondano ai requisiti di inerenza e congruità anche in funzione della natura e destinazione degli stessi e del volume dei ricavi dell’attività caratteristica di impresa.

Il Giudicante d’appello respinge la tesi dell’Agenzia ritenendo che “la risoluzione 23.06.2010 n. 57/E dell’Agenzia delle entrate che ha esaminato la questione della deducibilità dal reddito di impresa dei corrispettivi erogati in virtù di contratti di sponsorizzazione a società e associazioni sportive dilettantistiche in misura eccedente rispetto all’importo annuo di 200.000 euro, ha richiamato la circolare 22 aprile 2003 n. 21/E, emessa sempre dalla Agenzia delle entrate. Tale circolare ha precisato che l’articolo 90 comma 8 della legge 289 del 2002 ha introdotto una presunzione assoluta circa la natura di tali spese che vengono considerate, nel limite del predetto importo, comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante subordinando la fruibilità della agevolazione in argomento alla sussistenza (solo n.d.r.) delle seguenti condizioni:

  • i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
  • a fronte della erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione”.

Il Giudicante ritiene, inoltre, non significativa la questione della antieconomicità della spesa in quanto l’inerenza all’attività di impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione, va definita come una relazione tra due concetti, la spesa e l’impresa, sicchè il costo assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito bensì in virtù della sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili.

Il principio in esame viene confermato, poi, anche dalla CTR di Torino la quale (sez. XXXVIII, sent. 05.07.2016 n. 858), preso atto che il Giudice di primo grado aveva già affermato che “entro il limite dei 200.000 euro gli esborsi per sponsorizzazione a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche debbano essere considerati sempre integralmente deducibili”, così conclude sul punto: “il valore della sponsorizzazione è comunque al di sotto dei 200.000 euro, limite entro il quale sussistono ex lege i presupposti di inerenza ed effettività”.

La Commissione ritiene, infine, anche in questo caso, che alcun rilievo possa essere posto sotto il profilo della economicità e congruità dei costi sostenuti in quanto ritiene “illegittimo l’accertamento che riporti come fondamento l’antieconomicità di una sponsorizzazione se è fondato solo sull’assenza di maggiori ricavi conseguiti in quell’anno”.

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