2 Agosto 2016

Proventi dei tornei delle associazioni sportive dilettantistiche

di Davide David
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La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha riconosciuto la non tassabilità delle sponsorizzazioni raccolte da una associazione sportiva dilettantistica (ASD) per la organizzazione di un torneo calcistico (sentenza n. 1335/13 del 15.07.16).

La questione riguarda i fondi raccolti dalla ASD per sostenere le spese per lo svolgimento di un torneo calcistico che si ripete ogni anno.

In proposito occorre ricordare che il comma 2 dell’articolo 25 della L. 133/1999 esclude espressamente dal reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche, “per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto”, tra l’altro, “i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 108 (ora articolo 143, ndr), comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi”.

A sua volta la richiamata lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 143 del TUIR (già articolo 108) prevede l’esclusione da tassazione, per gli enti non commerciali, dei fondi “pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.

La circolare n. 43/E/2000 ha precisato espressamente che “a titolo esemplificativo possono annoverarsi fra gli anzidetti proventi quelli derivanti … dalle sponsorizzazioni”, sottolineando altresì che “la norma in esame introduce una forma di autofinanziamento, escludendo dal concorso alla formazione del reddito imponibile, determinati proventi fino a un importo massimo complessivo di cento milioni di lire (pari a euro 51.645,69, ndr)”.

Sempre nella medesima circolare è altresì precisato che i suddetti proventi sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.

Ai fini di cui trattasi occorre poi ricordare che, in attuazione di quanto statuito dall’articolo 25 della L. 133/1999, il D.M. 10.11.1999 ha fissato in lire 100.000.000 (pari a euro 51.645,69) per periodo d’imposta la misura massima dei proventi che non concorrono alla formazione del reddito in quanto realizzati a seguito di raccolte fondi “nell’ambito di un numero complessivo non superiore a due eventi organizzati nel corso del periodo d’imposta dalle associazioni sportive dilettantistiche” (così l’articolo 1 del D.M.).

Per il combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate si ha quindi che, per le associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono a formare il reddito imponibile “i proventi realizzati per il tramite … delle raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”, alla sola condizione che:

  • gli eventi non siano più di due nel corso del singolo periodo d’imposta;
  • i fondi raccolti non superino il limite massimo di euro 51.645,69 per singolo periodo d’imposta.

Un punto critico della normativa è quello della richiesta occasionalità delle raccolte pubbliche effettuate “in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.

A tale proposito occorre considerare che il D.Lgs. 460/1997, nel modificare l’articolo 108 del TUIR (ora articolo 143) aveva espressamente statuito quanto segue: “Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività di cui all’articolo 108, comma 2-bis, lettera  a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale”.

Ad oggi non è ancora stato emanato un decreto valido per la generalità dei soggetti interessati dall’articolo 143 del TUIR (già articolo 108), mentre invece è stato emanato il decreto riferito specificatamente alle associazioni sportive dilettantistiche (il sopra richiamato D.M. 10.11.1999), con il quale è stato per l’appunto stabilito che le condizioni e i limiti per definire la occasionalità delle attività (nonché il modico valore dei beni e servizi offerti ai sovventori) sono che:

  • gli eventi non siano più di due nel corso del singolo periodo d’imposta;
  • i fondi raccolti non superino il limite massimo di euro 51.645,69 per singolo periodo d’imposta.

Parrebbe pertanto che, una volta rispettate tali condizioni e tali limiti, debba darsi per assodata la presenza del requisito della occasionalità richiesto dall’articolo 143 del TUIR per l’esclusione da tassazione dei proventi di cui trattasi, senza la necessità (e la possibilità) di ulteriori valutazioni in merito.

La CTR di Firenze, con la citata sentenza, sembra condividere questa tesi.

Infatti motiva la propria decisione affermando che il Torneo può “qualificarsi come attività occasionale con conseguente irrilevanza ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, legge 133/99, delle fatture oggetto di contestazione emesse dalla associazione dilettantistica a favore di sponsor”.

Un ulteriore aspetto da evidenziare è che, indirettamente, la sentenza conferma che i tornei organizzati da associazioni sportive dilettantistiche rientrano tra le “celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione” cui fa riferimento l’articolo 143 del TUIR.

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