21 Giugno 2019

Data e trasmissione della fattura elettronica “differita”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

La fattura elettronica “differita” può essere inviata al Sistema di Interscambio entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle operazioni, ma il campo “Data” deve essere valorizzato facendo riferimento all’ultima consegna effettuata.

È quanto emerge dalla lettura della circolare 14/E/2019, con cui l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla fattura elettronica in vista del prossimo 1° luglio 2019, data a partire dalla quale finisce il periodo di “moratoria” introdotto dal D.L. 119/2018.

I chiarimenti più interessanti hanno riguardato le questioni relative alla data di emissione della fattura ed alla data di invio della stessa allo Sdi, tenendo conto che a partire dal 1° luglio prossimo il soggetto passivo avrà 10 giorni di tempo (12 in base ad una probabile modifica inserita nel Decreto Crescita) per trasmettere il file xml rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.

La descritta regola riguarda tuttavia solamente le fatture immediate, poiché per quelle differite resta applicabile la disposizione di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972, secondo cui “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime“.

Nella circolare 14/E/2019 si propone l’esempio di un’operazione composta da tre cessioni documentate da Ddt effettuate in data 2, 10 e 28 settembre 2019, per le quali si intende emettere un’unica fattura differita.

In tale ipotesi, precisa l’Agenzia, “si potrà generare ed inviare la stessa allo Sdi in uno dei qualsiasi giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019)“.

Dal chiarimento emerge quindi che:

  • la data riportata nella fattura elettronica è quella corrispondente all’ultima operazione effettuata nel mese di riferimento;
  • la data di invio allo Sdi deve avvenire nell’intervallo temporale intercorrente tra il 1° ed il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Tale ultimo aspetto non convince del tutto, poiché l’invio del file Xml al Sistema di interscambio potrebbe avvenire anche in un momento antecedente al primo giorno del mese successivo, e più precisamente anche l’ultimo giorno del mese di riferimento.

Riprendendo l’esempio dell’Agenzia delle entrate nella circolare 14/E/2019, il soggetto passivo potrebbe inviare la fattura allo Sdi in data 30 settembre 2019 ed indicare nella fattura stessa la data del 28 settembre corrispondente all’ultima delle consegne effettuate.

In questo modo si permetterebbe al fornitore di gestire anche gli aspetti commerciali connessi alla vendita, soprattutto con riguardo ai tempi di pagamento che normalmente decorrono dalla data della fattura (o comunque dalla data di trasmissione/ricezione del file).

Si aggiunge che non vi sarebbe alcun “danno” nell’indicare, nel caso di specie, nel campo “Data” il 30 settembre 2019 anche se l’ultima consegna è stata eseguita il 28 settembre, tenendo presente che l’imposta a debito confluirebbe comunque nella liquidazione periodica del mese di settembre.

Laboratorio professionale sul passaggio generazionale