21 Giugno 2019

Corrispettivi telematici: addio allo scontrino fiscale

di Davide Albonico
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Come noto, già da qualche anno si sta assistendo alla graduale introduzione della c.d. trasmissione telematica dei corrispettivi, dapprima opzionale e ora obbligatoria per la quasi totalità dei contribuenti.

L’articolo 1, commi 429 e seguenti, L. 311/2004 (legge finanziaria 2005) aveva inizialmente dato la possibilità di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, di cui agli articoli 2 e 3 D.P.R. 633/1972, solamente alle imprese della grande distribuzione organizzata (c.d. GDO).

A fronte dell’invio dei dati, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 8/E/2006, aveva chiarito che le imprese della GDO potevano fruire dell’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale ovvero di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale (fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente).

L’esonero dall’obbligo strumentale della certificazione dei corrispettivi rendeva poi superflui gli altri adempimenti ad esso connessi.

In particolare, venivano meno gli obblighi di:

  • installazione ed utilizzo presso l’esercizio commerciale degli apparecchi c.d. misuratori fiscali (di cui alla L.  18/1983 e D.M. 23.03.1983);
  • conservazione del libretto di dotazione fiscale, verificazione periodica dell’apparecchio, stampa e conservazione dello scontrino di chiusura giornaliera, tenuta del registro dei corrispettivi da utilizzarsi in caso di mancato funzionamento dell’apparecchio.

Restavano invece inalterati gli obblighi di registrazione, liquidazione e versamento periodico ed annuale dell’imposta, nonché di tenuta e conservazione delle scritture contabili di cui all’articolo 39 D.P.R. 633/1972.

L’esercente poteva chiedere la “defiscalizzazione” del misuratore fiscale già in uso e indicare sullo scontrino la dicitura “scontrino non fiscale ai sensi dell’articolo 1, comma 429, della legge n. 311 del 2004” e, anche dopo la “defiscalizzazione” del misuratore fiscale, continuare a rilasciare titoli senza rilevanza fiscale, purché specificato sugli stessi, per documentare gli acquisti effettuati dalla propria clientela.

Tuttavia, dal 2019, tale regime non è più applicabile, essendo stato abrogato dall’articolo 7 D.Lgs. 127/2015 con decorrenza dal 2017, facendo salve, però, fino al 31.12.2018 le opzioni esercitate entro il 31.12.2016 (in tal senso la risposta dell’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello n. 118 del 19 dicembre 2018).

Con l’articolo 2 è stata prevista, per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate ex articolo 22 D.P.R. 633/1972, a partire dall’anno 2017, la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

A fronte della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica, i soggetti che esercitavano l’opzione beneficiavano dell’esonero:

  • dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente;
  • dall’obbligo di registrazione di cui all’articolo 24 D.P.R. 633/1972.

A partire dal 1.1.2020, il regime opzionale verrà però definitivamente superato per effetto dell’introduzione del regime obbligatorio (articolo 17 D.L. 119/2018).

Nello specifico, il nuovo obbligo si applica:

Anche per il regime obbligatorio valgono le stesse semplificazioni previste nell’ambito del regime opzionale;  semplificazioni confermate peraltro anche dalla Relazione illustrativa al D.L. 119/2018, secondo la quale l’introduzione del regime obbligatorio consentirà di abolire alcuni adempimenti contabili quali la tenuta del registro dei corrispettivi e la conservazione dei documenti alternativi alla fattura (come gli scontrini e le ricevute fiscali), e dall’Agenzia delle entrate che, con la risoluzione 47/E/2019, ha chiarito che il nuovo obbligo sostituisce, tra l’altro, le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso la ricevuta o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Con il venire meno dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi (i.e. emissione scontrino fiscale), rimaneva il problema che un’operazione commerciale non deve essere tracciata solo per esigenze fiscali ma, nella maggior parte dei casi, anche da un punto di vista civilistico.

Al fine di rimediare a detta carenza, il D.M. 07.12.2016, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015, ha individuato quale documentazione alternativa debba essere emessa a rappresentare idoneamente, anche ai fini commerciali (es. tutela del consumatore rispetto alla garanzia sui prodotti, esercizio della detrazione fiscale, …), le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.

Il documento commerciale:

  • è emesso, mediante il Registratore Telematico, su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo;
  • previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica garantendone l’autenticità e l’integrità

e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  • data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
  • numero di partita Iva dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Al fine di esplicare gli effetti fiscali, il documento commerciale deve contenere anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente.

L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

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