5 Marzo 2021

Credito sanificazione: semaforo rosso alle spese non comunicate

di Luca Caramaschi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con una recente pronuncia che lascia a dir poco perplessi la DRE Lombardia, in risposta ad una istanza di interpello (la n. 904 – 2613/2020), si è espressa negativamente sulla possibilità di fruire del credito d’imposta c.d. “sanificazioni” previsto dall’articolo 125, comma 1, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) in relazione a spese sostenute dopo la data del 31 agosto 2020 ma non evidenziate come da “sostenere” nella comunicazione telematica approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854/2020.

Il caso preso in esame dalla citata direzione regionale è quello di una società che fino ad agosto 2020 ha sostenuto spese per interventi di sanificazione dei propri locali che, al fine di fruire del credito d’imposta ai sensi del richiamato articolo 125 D.L. 34/2020, ha indicato nella richiamata comunicazione poi trasmessa telematicamente.

Non avendo in progetto di sostenere altre spese di questa natura non ha, tuttavia, indicato nella comunicazione inviata entro il successivo 7 settembre alcun importo con riferimento alle spese “da sostenere” fino al 31 dicembre 2020.

Senonché nel mese di novembre 2020, a seguito del fatto che una dipendente è risultata positiva al Covid-19, su indicazione della Asl competente, la società ha sostenuto una spesa per una ulteriore sanificazione dei locali.

Certa di aver diritto al credito anche su dette spese, in assenza di chiarimenti sul punto, la società ha proposto interpello alla DRE competente ricevendo risposta negativa con argomentazioni che – pur fondate sul dato formale delle disposizioni normative – appaiono prive di qualsiasi logica e che ahimè, presuppongono capacità “divinatorie” in capo alla società richiedente.

Vediamo di ripercorrere brevemente il contenuto delle disposizioni sopra richiamate per provare a comprendere meglio la situazione.

Il citato articolo 125, comma 1, D.L. 34/2020 stabilisce che “Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, …, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 percento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020“.

In data 10.07.2020 interviene il previsto provvedimento direttoriale prot. n. 259854/2020 al fine di stabilire che, in relazione al predetto credito, “I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d’imposta di cui al punto 1.1 comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020“.

Sempre con tale provvedimento viene approvato il modello di Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione che poteva essere inviato dal 20 luglio al 7 settembre 2020 e viene previsto che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Con il successivo provvedimento direttoriale prot. n. 302181/2020, pubblicato proprio il giorno 11 settembre, l’Agenzia ha poi reso nota la percentuale del 15,6423 per cento, e cioè la percentuale che, dato l’importo delle spese comunicate ed il conseguente importo del credito teorico, consente di ottenere il credito d’imposta massimo effettivamente utilizzabile dal contribuente (credito che viene visualizzato da ciascun contribuente tramite il proprio cassetto fiscale).

Per permettere ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in commento, la risoluzione 52/E/2020 ha istituito il codice tributo “6917”, denominato Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione -articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34″.

Successivamente, l’articolo 31, comma 4-ter, D.L. 104/2020, inserito in sede di conversione dalla L. 126/2020, ha stabilito che “Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 403 milioni di euro per l’anno 2020. Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al citato articolo 125, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i criteri e le modalità ivi previsti“.

Con l’ulteriore Provvedimento prot. n. 381183 del 17.12.2020 l’Agenzia delle entrate ha stabilito che, per effetto dei maggiori stanziamenti destinati al finanziamento del credito d’imposta in parola, “La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, …, è pari al 47,1617 per centoe che “L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.259854 del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro”. Credito d’imposta sempre verificabile dal contribuente nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Nello scenario sopra descritto la DRE Lombardia, nella risposta all’interpello in commento, afferma che “Le maggiori risorse rese disponibili hanno quindi consentito di rideterminare la percentuale utilizzabile al fine di quantificare il credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun contribuente, ma sempre sulla base dei dati, già noti all’Agenzia delle entrate, relativi alle spese comunicate entro il 7 settembre 2020” e  che “Come si evince dalla lettura dei provvedimenti emanati e delle istruzioni per la compilazione e l’invio della comunicazione delle spese che danno diritto al credito di cui all’articolo 125 in esame, l’importo delle spese comunicate entro il 7 settembre 2020 è quello che, in via definitiva, consente di individuare, per tale credito, la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili”.

In pratica, secondo la DRE, le spese di sanificazione sostenute successivamente al 7 settembre 2020, e non comunicate, non possono rilevare ai fini della quantificazione del credito d’imposta fruibile con la conseguenza che il credito d’imposta utilizzabile è sempre e solo quello il cui importo è visualizzabile nel cassetto fiscale della società.

Avrebbe quindi fatto bene la società, in spregio a qualsivoglia principio di buona fede, ad inventarsi in sede di compilazione della comunicazione trasmessa telematicamente un importo di fantasia di spese ancora da sostenere (magari consistente), al fine di ottenere la “copertura” per la fruizione del relativo credito d’imposta.

Basti solo dire che se avesse così operato, la società avrebbe contribuito a determinare una percentuale di spettanza del credito ancor più bassa di quella prevista a danno dell’intera platea di contribuenti interessati.

Se è questo l’insegnamento che arriva dall’Amministrazione finanziaria c’è poco da star tranquilli.