15 Febbraio 2022

Credito di imposta per bonifica ambientale

di Clara PolletSimone Dimitri
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È stato pubblicato il decreto attuativo del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi ambientali su edifici e terreni pubblici.

Si tratta del D.P.C.M. 10.12.2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022, in attuazione del credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 156 a 161, L. 145/2018.

Le erogazioni liberali oggetto dell’agevolazione si riferiscono a interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini di:

  • bonifica ambientale, intesa come risanamento e riqualificazione di un’area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
  • rimozione dell’amianto dagli edifici, intesa come rimozione ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell’area;
  • prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto;
  • realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;
  • recupero di aree dismesse, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un’area non più adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.

Il Ministero della transizione ecologica (Mite), tramite apposito portale web gestito dallo stesso Ministero, pubblica tutte le informazioni inerenti gli interventi finanziabili tramite un’erogazione liberale a sostegno dell’ambiente. L’elenco degli interventi è continuamente aggiornato attraverso le segnalazioni delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001.

L’accesso al beneficio avviene previo rispetto della seguente procedura:

a) il soggetto che intende effettuare un’erogazione liberale individua l’intervento da sostenere sul portale web gestito dal Mite e contatta la pubblica amministrazione proprietaria del bene oggetto di finanziamento per concordare l’importo e i termini dell’erogazione liberale;

b) successivamente, il soggetto che intende effettuare l’erogazione liberale prenota il contributo comunicando al Mite l’ammontare dell’erogazione liberale e i termini di effettuazione concordati con l’amministrazione proprietaria del bene;

c) nei dieci giorni successivi alla prenotazione, il Mite comunica al soggetto che intende effettuare l’erogazione liberale l’ammissione al contributo, sotto forma di credito di imposta, secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili (pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021);

d) entro i dieci giorni successivi alla comunicazione precedente, il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione, a pena di decadenza della prenotazione del contributo, effettua il versamento con mezzi tracciati (bonifico bancario, bollettino postale, assegni bancari e circolare, carte di credito, di debito e prepagate), riportando la causale “Bonus Ambiente”, seguita dalla denominazione dell’ente beneficiario e dall’oggetto della donazione;

e) entro trenta giorni dall’avvenuto versamento, le pubbliche amministrazioni proprietarie del bene oggetto di finanziamento verificano il buon fine del pagamento e, mediante l’accesso al portale gestito dal Mite, inseriscono i dati relativi all’intervento finanziato, l’esatto importo erogato, nonché i dati identificativi, comprensivi di codice fiscale, dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione;

f) successivamente, il soggetto che ha effettuato l’erogazione liberale, al fine di usufruire del credito d’imposta, accede al portale gestito dal Mite per scaricare apposita dichiarazione prodotta dal portale attestante la donazione, sulla base delle informazioni fornite dai soggetti pubblici, e acconsentire o meno alla pubblicazione dei propri dati identificativi sul sito web istituzionale del Ministero.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate con mezzi tracciati e spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed indicato in dichiarazione dei redditi nel periodo di riconoscimento e nei successivi sino a conclusione dell’utilizzo.

L’utilizzo è effettuato esclusivamente in compensazione attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. La prima quota annuale del credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno 10 del mese successivo all’acquisizione della dichiarazione “scaricata” dal portale; le altre due quote annuali sono utilizzabili, rispettivamente, a decorrere dal primo giorno di ciascuno dei due anni successivi.

L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (per il quale i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro) e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (per il quale il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in due milioni di euro per ciascun anno solare).