10 Aprile 2017

Correzione di errori contabili di competenza

di Alessandro Bonuzzi
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L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 7 aprile, ha pubblicato la consueta circolare, la numero 8/E/2017, che raccoglie e da ufficialità alle risposte fornite in occasione dell’edizione annuale di Telefisco.

Tra i temi trattati vi è quello relativo al pensionamento della procedura di correzione degli errori contabili di competenza introdotto dalla circolare AdE 31/E/2013, per effetto dell’equiparazione del termine entro cui il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore, con quello già previsto per la dichiarazione integrativa a sfavore.

Al riguardo, si ricorda che il documento di prassi del 2013 ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale da applicare, nell’ipotesi in cui, nel rispetto delle indicazioni contenute nei principi contabili, i contribuenti procedano alla correzione di errori contabili derivanti:

  • dalla mancata imputazione di un componente negativo nel corretto esercizio di competenza e dalla contabilizzazione dello stesso nel conto economico o nello stato patrimoniale relativo a un periodo d’imposta successivo, oppure
  • dalla mancata imputazione di un componente positivo nel corretto esercizio di competenza e dalla contabilizzazione dello stesso nel conto economico o nello stato patrimoniale relativo a un periodo d’imposta successivo,

al fine di evitare che si verifichino fenomeni di doppia imposizione.

Secondo la circolare, nel caso in cui un costo veniva rilevato nel periodo d’imposta successivo (2015) rispetto a quello di competenza (2014), per evidenziare l’errore, il contribuente era tenuto a presentare la dichiarazione integrativa per correggere l’annualità in cui c’era stata l’omessa imputazione (Unico 2015). Così facendo, era possibile imputare il costo nel periodo corretto (2014), potendo utilizzare l’eventuale eccedenza d’imposta versata già nella dichiarazione riferita al periodo d’imposta successivo (Unico 2016).

Se scadeva il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa (il quale coincideva con “il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”), era comunque concessa la possibilità di dare evidenza del costo non dedotto nel limite dei soli periodi d’imposta ancora accertabili.

A tal fine, il contribuente doveva provvedere a riliquidare autonomamente la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e a quelle successive, fino all’annualità per la quale il termine per la presentazione dell’integrativa – a favore – era ancora in corso. Per tale annualità il contribuente presentava l’integrativa nella quale confluivano le riliquidazioni delle annualità precedenti.

La circolare AdE 8/E/2017, a seguito delle modifiche recate dal D.L. 193/2016 all’articolo 2 del D.P.R. 322/1998, ha precisato che la procedura della riliquidazione teorizzata dalla circolare 31/E/2013 deve ritenersi superata.

Infatti, il contribuente ha a disposizione, per la correzione a favore delle dichiarazioni, lo stesso tempo concesso all’Amministrazione finanziaria per i controlli.

Pertanto, la correzione dell’errore contabile può essere fatta presentando “direttamente” l’integrativa entro i termini per l’accertamento.

Peraltro, il credito emergente dal modello integrativo può sempre essere utilizzato in compensazione e, nel caso di errori contabili di competenza, l’eccedenza positiva può essere scomputata da qualsiasi debito, anche sorto prima della presentazione dell’integrativa.

Tutto ciò trova riscontro nel modello Redditi 2017 nel quale:

  • è stato eliminato nel quadro RS il prospettoErrori contabili”;
  • è stato inserito il quadro DI che deve essere compilato dai soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore oltre l’anno al fine di indicarvi il credito emergente.

Il nuovo quadro deve essere quindi utilizzato già nel modello Redditi 2017 dalla S.r.l. solare che nel dicembre 2016 ha presentato l’integrativa di Unico 2015 relativa al periodo d’imposta 2014, il cui termine “entro l’anno” è scaduto il 30 settembre 2016.

Per informare il Fisco che trattasi di un credito derivante dalla correzione di un errore contabile di competenza, e quindi utilizzabile con qualsiasi debito, va compilata la colonna 4 del quadro DI.

Riprendendo il caso di prima, ponendo di aver erroneamente imputato il costo di competenza del 2014 nel 2015, l’impresa, oltre a presentare l’integrativa a favore di Unico 2015, per completare la regolarizzazione, deve altresì integrare a sfavore l’Unico 2016 relativo al periodo d’imposta 2015.

La norma prevede che il credito emergente dall’integrativa a favore possa essere già utilizzato per compensare l’eventuale maggiore Ires post integrativa a sfavore.

Il modello Unico delle società e la determinazione del reddito d’impresa