Il frontespizio del modello Redditi PF: i controlli
di Laura MazzolaIn vista della scadenza di invio del modello Redditi PF 2024, per il periodo di imposta 2023, occorre procedere ai controlli relativi a tutto il modello e, in particolare, al frontespizio.
Innanzitutto, occorre verificare se la singola dichiarazione è inviata per la prima volta, in relazione al periodo di imposta di riferimento, o se, diversamente, si tratta di un modello successivo a correzione o integrazione del precedente già ricevuto dall’Agenzia delle entrate.
In questa seconda ipotesi occorre, alternativamente:
- barrare, se si tratta di un invio entro la scadenza, la casella “Correttiva nei termini”, al fine di esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati nella dichiarazione originaria;
- indicare se si tratta, per un invio oltre scadenza, di una dichiarazione integrativa, di cui all’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998 o, diversamente, di cui all’articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998.
In merito, si ricorda che, se dal modello Redditi PF corretto o integrato risulta un maggior credito o un minor debito, la differenza, rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente, può essere indicato a rimborso, ovvero a riporto in diminuzione di ulteriori importi a debito; se, invece, dal nuovo e sostitutivo modello Redditi PF risulta un minor credito o un maggior debito, deve essere versata la differenza con ravvedimento operoso.
Dati di particolare interesse risultano essere la residenza anagrafica e il domicilio fiscale del contribuente.
Si evidenzia che la residenza deve essere indicata unicamente se variata dall’1.1.2023 o se il contribuente presenta per la prima volta la dichiarazione dei redditi.
Un’eventuale indicazione non dovuta non comporta, comunque, il pagamento di una sanzione.
Diversamente, il domicilio fiscale all’1.1.2023 deve essere sempre indicato, al fine di attribuire correttamente l’addizionale regionale e l’addizionale comunale.
È utile evidenziare, però, che gli effetti di variazione del domicilio fiscale decorrono dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata.
Vale a dire che, se la variazione è avvenuta a partire dal 3.11.2022, occorre indicare il domicilio precedente; se, invece, la variazione è avvenuta entro il 2.11.2022, occorre indicare il nuovo domicilio.
Il domicilio fiscale all’1.1.2024 deve essere inserito solo se è variato rispetto a quello indicato nel rigo precedente, sempre conteggiando i 60 giorni di decorrenza.
Pertanto, se la variazione è avvenuta a partire dal 3.11.2023, non occorre indicare nulla; se, invece, la variazione è avvenuta entro il 2.11.2023, occorre indicare anche il nuovo domicilio.
Altri dati del frontespizio risultano basilari per la buona riuscita dell’invio telematico; in particolare:
- codice fiscale dell’intermediario;
- data dell’impegno di trasmissione;
- soggetto che ha predisposto la dichiarazione.
In merito, si evidenzia che la data dell’impegno potrebbe anche coincidere con quella relativa all’incarico professionale e pluriennale sottoscritto dal contribuente, purché al suo interno siano elencate le singole dichiarazioni oggetto dell’impegno.
Infatti, se l’invio riguarda una dichiarazione correttiva nei termini o una dichiarazione integrativa non contemplata nell’incarico professionale, occorre sottoscrivere un impegno ad hoc.
Infine, si rammenta di verificare l’eventuale apposizione del visto di conformità, al fine di procedere alla compensazione orizzontale, o esterna, di crediti di importo superiore a 5.000 euro.
La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 21/E/2009 e con la risoluzione n. 99/E/2019, esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene.