10 Giugno 2017

Conti correnti esteri tra monitoraggio e Ivafe

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Anche nel modello Redditi 2017 è necessario prestare la massima attenzione nella compilazione del quadro RW in presenza di conti correnti detenuti all’estero. Per tali attività finanziarie, infatti, è prevista l’esclusione dall’obbligo di monitoraggio se il picco massimo raggiunto durante l’anno non eccede la soglia di euro 15.000. Resta fermo l’obbligo di pagamento dell’Ivafe se la giacenza media nel corso dell’anno supera l’importo di euro 5.000. È quanto deriva dalle novità introdotte ancora nel 2014 ad opera dell’articolo 2 della L. 186/2014, che, integrando l’articolo 4 del D.L. 167/1990, ha fatto venir meno gli obblighi di monitoraggio fiscale per i conti correnti e depositi bancari costituiti all’estero se il valore massimo raggiunto nel corso dell’anno (cd. “picco” massimo) non eccede l’importo di euro 15.000. Tuttavia, è probabile che la compilazione del quadro RW del modello Redditi 2017, per segnalare la presenza di conti correnti e depositi costituiti all’estero, si renda comunque necessaria in quanto sugli stessi deve essere liquidata e versata l’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe). A partire dal 2013, infatti, il quadro RW assolve un duplice obbligo: il monitoraggio fiscale e il pagamento dell’imposta Ivafe (o Ivie per gli immobili).

Si ricorda che l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, normalmente pari al 2 per mille, per i conti correnti ed i depositi è dovuta in misura fissa per un importo pari a euro 34,20, proporzionata ai giorni di possesso, ad eccezione del caso in cui la giacenza media del conto non superi l’importo di euro 5.000. In tale ultima circostanza, infatti, l’imposta non è dovuta.

Dall’incrocio delle regole previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale e quelle dell’Ivafe, ne deriva che:

  • per i conti correnti ed i depositi con picco massimo nel corso del 2016 non superiore ad euro 15.000 e con giacenza media 2016 non superiore ad euro 5.000, non è necessario compilare il quadro RW;
  • per i conti correnti ed i depositi con picco massimo superiore ad euro 15.000, ma con giacenza media inferiore ad euro 5.000, si rende necessaria la compilazione del quadro RW ai soli fini degli obblighi di monitoraggio, senza compilare le caselle relative all’Ivafe (non dovuta) ed avendo cura di barrare la casella “20” per segnalare che la compilazione è eseguita solo per adempiere ai predetti obblighi di monitoraggio;
  • per i conti correnti ed i depositi con picco massimo non superiore ad euro 15.000, ma con giacenza media superiore ad euro 5.000, pur non sussistendo alcun obbligo di monitoraggio, è necessario compilare il quadro RW per l’assolvimento dell’imposta Ivafe nella misura fissa di euro 34,20.

Si segnala, inoltre, che se il conto corrente è detenuto in un Paese non collaborativo (per l’individuazione degli stessi si deve fare riferimento alla white list allargata dal decreto ministeriale del 23 marzo scorso con cui sono stati inseriti tra i Paesi collaborativi anche lo Stato del Vaticano ed il Principato di Monaco) è necessario indicare nella casella 9 il picco massimo raggiunto dallo stesso nel corso dell’anno. Si tratta evidentemente di una notizia che può assumere rilievo ai fini di un possibile accertamento della posizione fiscale del contribuente.

La compilazione del quadro RW 2022