28 Aprile 2021

Concordati in continuità e sorveglianza sull’adempimento

di Francesca Dal Porto
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Avvenuta l’omologazione del concordato, il Commissario Giudiziale deve, ai sensi dell’articolo 185 L.F., sorvegliarne l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.

Il Commissario deve, in particolare, riferire al Giudice Delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Nel concordato in continuità aziendale ex articolo 186 bis L.F., il compito del Commissario è particolarmente oneroso: infatti, la prosecuzione dell’attività può comportare un pregiudizio per i creditori, nel caso in cui il debitore, con la gestione corrente e post omologazione, non sia in grado di far fronte alle nuove obbligazioni assunte.

In tal caso, infatti, potrebbe verificarsi una nuova situazione di insolvenza.

In generale, è il Tribunale che dovrebbe stabilire le linee guida dell’attività di vigilanza del Commissario: trattasi, in genere, di un controllo periodico dell’andamento economico e finanziario dell’attività.

Qualora il Tribunale non disponga in tal senso o lo faccia solo in modo molto limitato, è comunque opportuno che il Commissario Giudiziale stabilisca precise tempistiche nella sua attività di controllo e concordi altresì con il debitore i contenuti dei report periodici che lo stesso dovrà elaborare.

Nel concordato in continuità, le risorse per pagare i creditori derivano dai flussi di cassa generati grazie alla continuazione dell’attività d’impresa, in un certo arco temporale; pertanto, il controllo del Commissario Giudiziale deve interessare l’intero arco temporale in modo continuativo, per capire se l’andamento dell’attività è in grado di produrre i flussi finanziari necessari per far fronte alle scadenze del piano.

Per aiutare il Commissario in tale opera è necessario che il debitore predisponga periodicamente (mensilmente o trimestralmente) dei prospetti informativi, diretti al Commissario Giudiziale, aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo:

  • le uscite finanziarie del periodo, con importi e beneficiari;
  • le entrate finanziarie del periodo, con indicazione dei clienti e degli importi;
  • la segnalazione di eventuali ritardi nell’incasso di una commessa o di un ordine di acquisto;
  • gli eventuali mancati pagamenti di debiti della gestione corrente per mancanza di liquidità e prospettive di recupero;
  • nel caso di attività su commessa, predisposizione di budget economici e finanziari periodici, con onere di aggiornarli con eventuali variazioni e ritardi;
  • eventuali operazioni e transazioni di significativo valore economico;
  • nel caso in cui ci siano crediti commerciali importanti, prospettive e tempistiche per il recupero;
  • nel caso di giacenze di magazzino significative, valorizzazione periodica delle stesse e prospettive di realizzo;
  • avvio di eventuali contenziosi;
  • notifiche di eventuali avvisi di accertamento sopravvenuti rispetto ai debiti tributari già quantificati nel piano o relativi agli esercizi post omologazione.

Accanto a tali informazioni, il debitore deve altresì fornire situazioni contabili periodiche e relazionare al Commissario in merito al progressivo accantonamento delle somme necessarie per rispettare le tempistiche della proposta concordataria.

Con l’acquisizione di tutte le informazioni su elencate, il Commissario sarà in grado di monitorare in modo continuativo la situazione, così da poter intervenire e informare tempestivamente il Giudice Delegato, nel caso in cui emergano criticità finanziarie, economiche e di altra natura.

Al Commissario Giudiziale può essere poi richiesto di redigere con periodicità, ad esempio semestrale, delle relazioni destinate ai creditori, per fornire loro ogni più utile informazione in merito allo stato ed alle prospettive di esecuzione della proposta.

Per quanto riguarda atti di particolare importanza non previsti nel piano e tali da poter incidere sulla gestione, si ritiene necessaria la preventiva valutazione da parte del Commissario Giudiziale che informerà il Giudice Delegato, il quale potrà disporre l’eventuale informativa ai creditori.

L’attività di sorveglianza del Commissario Giudiziale termina nel momento in cui la proposta è integralmente adempiuta, ovvero i creditori siano stati comunque soddisfatti rispetto alle obbligazioni concordatarie del debitore.

In ogni caso, si ricorda che né il Commissario Giudiziale né il Giudice Delegato possono chiedere la risoluzione del concordato.

L’articolo 186 L.F. attribuisce infatti esclusivamente ai creditori la legittimazione a richiedere la risoluzione della procedura, che comunque non potrà essere risolta se l’inadempimento contestato ha scarsa importanza.