28 Aprile 2021

Protocollo di ricezione della dichiarazione di intento nella fattura N3.5

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato, il 23 aprile 2021, la risposta n. 14 alle “domande più frequenti” sulla fatturazione elettronica, avente ad oggetto le operazioni non imponibili a seguito dell’invio della dichiarazione di intento.

Si può avvalere della facoltà di acquistare senza Iva, nei limiti del plafond, l’esportatore abituale, cioè colui che esporta o cede all’interno della comunità europea per più del 10% del volume d’affari. Per avvalersi di tale facoltà il cliente deve inviare la dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate.

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SdI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”, deve contenere, ai fini Iva, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell’articolo 1 D.L. 746/1983 convertito, con modificazioni, dalla L. 17/1984 è stato modificato dall’articolo 12septies D.L. 34/2019 convertito con la L. 58/2019). In particolare, il D.L. 34/2019 convertito con la L. 58/2019, ha eliminato il comma 2 dell’articolo 1, D.L. 746/1983 che prevede l’obbligo di annotazione delle dichiarazioni d’intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro.

Nelle specifiche tecniche della fatturazione elettronica non c’è un campo specifico ad accogliere gli estremi della dichiarazione di intento emessa dal cliente.

L’Agenzia delle entrate ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio:

  • nel campo “Causale” ovvero
  • a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”.

Tale operazione è assoggettata ad imposta di bollo ed occorre quindi spuntare l’apposita casella “BolloVirtuale” che indica l’assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi del decreto MEF 17.06.2014, mentre “ImportoBollo” è opzionale.

Ricordiamo che, in base al provvedimento del 04.02.2021 prot. n. 34958, per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, dal 15 aprile 2021 sono disponibili due distinti elenchi contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:

a) delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI nel primo trimestre che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);

b) delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI nel primo trimestre che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile) sulla base – nel caso specifico – dell’indicazione della natura operazione N3.5.

Le modifiche all’Elenco B vanno effettuate entro il 30 aprile 2021 (per il primo trimestre).

L’Elenco B può essere modificato più volte entro il 30 aprile ma solo l’ultima modifica elaborata è utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare. In ogni caso, le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.

In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.

Entro il 15 maggio viene calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo, sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B.

Il cedente/prestatore effettua il pagamento del primo trimestre entro il 31 maggio (nuovo termine previsto dall’articolo 6 D.M. 17.06.2014, dopo la modifica ad opera del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 04.12.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020).