5 Febbraio 2016

Con la nuova CU le ASD dribblano il 770

di Guido Martinelli
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L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito internet i modelli definitivi, con le relative istruzioni della Certificazione Unica e del Modello 770 per il 2016 (anno d’imposta 2015). La pubblicazione definitiva dei modelli è stata annunciata con un comunicato stampa del 15 gennaio scorso.

La principale novità deriva dalla modifica operata dalla Legge di Stabilità 2016 alla disposizione che descrive il contenuto della Certificazione Unica (nel dettaglio, il comma 6-quinques dell’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, modificato dall’art. 1, comma 952, lett. b) della L. n. 208/2015). A partire da quest’anno infatti nella comunicazione devono essere contenutigli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale”. La stessa norma prevede poi anche che “le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione” di sostituto d’imposta.

Nella sostanza, quindi, a partire dal 2016 la Certificazione Unica estende il proprio contenuto anche alle indicazioni che, fino all’anno scorso, erano inserite nella dichiarazione del sostituto d’imposta (e che ora non sono più presenti). Anzi, come si legge nelle istruzioni alla compilazione del modello 770/2016 semplificato, allo stato attuale la dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di tre parti in relazione ai dati in ciascuna di essere richiesti: la CERTIFICAZIONE UNICA, il Mod. 770 SEMPLIFICATO e il Mod. 770 ORDINARIO. Nel dettaglio:

  • la Certificazione Unica deve essere utilizzata per comunicare i dati fiscali relativi ai compensi corrisposti nel 2015 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti;
  • il Mod. 770/2016 semplificato va utilizzato per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti;
  • il Mod. 770/2016 ordinario deve essere utilizzato per comunicare, tra l’altro, i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nel 2015.

La Certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo prossimo (con consegna agli interessati, in modalità sintetica, entro il 28 febbraio) mentre per il 770 ordinario e/o semplificato la scadenza è il 1° agosto 2016 (il 31 luglio, giorno ordinario di scadenza, è domenica).

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate ricordano ancora che i sostituti d’imposta, se non tenuti all’invio del Mod. 770/2016 ordinario, concludono il loro “adempimento dichiarativo” (si ritiene, in relazione agli obblighi di invio della dichiarazione di sostituto d’imposta) entro il 1° agosto 2016 presentando solo il Mod. 770 semplificato. Nella sostanza, quindi, a partire da quest’anno i dati “sostanziali” vengono anticipati alla certificazione Unica mentre il 770 serve solo a riepilogare i dati relativi ai versamenti.

Una considerazione di rilievo ci sembra possa essere spesa per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi che competono alle associazioni e società sportive dilettantistiche che corrispondono compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir.

Per questo tipo di compensi è noto che opera una vera e propria “franchigia” fiscale: secondo quanto prevede il comma 2 dell’art. 69 del Tuir i compensi erogati per attività sportiva dilettantistica non concorrono a formare il reddito del percipiente fino a 7.500,00 euro all’anno. All’atto del pagamento tali somme non devono quindi essere assoggettate ad alcuna ritenuta (come avviene, invece, per gli importi superiori). Nonostante non costituiscano reddito per il percettore i compensi di questo tipo devono comunque essere certificati da parte del soggetto che li ha corrisposti. Nello specifico, gli importi devono essere inseriti nella “certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” che va consegnata al percipiente – entro il 28 febbraio – e trasmessa successivamente all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro il prossimo 7 marzo.

Per quanto sopra detto, quindi, per le società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno corrisposto esclusivamente compensi per attività sportiva dilettantistica l’adempimento dichiarativo ai fini degli obblighi del sostituto d’imposta si conclude con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica. In questa situazione, infatti, non c’è alcun modello 770 da trasmettere.

Nel caso in cui, invece, i soggetti sportivi dilettantistici abbiamo corrisposto anche compensi eccedenti il limite di 7.500,00 o somme di altro tipo (ad esempio, compensi professionali) assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all’invio della Certificazione Unica saranno tenuti a trasmettere il Mod. 770/2016 semplificato per riepilogare gli importi versati.

Non solo. Nelle risposte fornite nel costo della manifestazione “Telefisco 2016” l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche quest’anno (come giù accaduto per le dichiarazioni trasmesse nel 2015) l’invio delle Certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770.

Grazie a questa precisazione le associazioni sportive dilettantistiche tenute a certificare esclusivamente compensi al di sotto della “franchigia” fiscale – che non vanno indicati nel modello 730 precompilato –, o altre somme che non vanno nella dichiarazione precompilata, possono beneficiare di un tempo più lungo per la trasmissione telematica del modello di Certificazione Unica. Attenzione, però: la proroga non vale qualora l’associazione, insieme ai redditi esenti, sia tenuta a certificare compensi per attività sportive dilettantistiche di importo superiore a 7.500,00 euro, che devono essere indicati nel modello 730.