10 Marzo 2016

Con il D.Lgs. 139/2015 il bilancio in forma abbreviata acquisisce appeal

di Sergio Pellegrino
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Se la novità del bilancio per le micro-imprese interesserà poche società, attese le soglie dimensionali veramente ridotte previste dal legislatore, dal D.Lgs. 139/2015 esce sicuramente rafforzato l’interesse per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Non cambiano le condizioni d’accesso, che poggiano sempre sui parametri individuati dall’articolo 2435 bis del codice civile: il totale dell’attivo, la cui soglia di rilevanza è fissata a € 4.400.000, l’ammontare dei ricavi, per il quale il limite è invece di € 8.800.000, ed il numero di dipendenti che, come dato medio annuo, non deve superare le 50 unità.

Sulla base di quanto stabilisce la disposizione civilistica, il bilancio in forma abbreviata può essere redatto quando nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi non vengono superati due dei tre limiti indicati.

A livello interpretativo, il documento del CNDCEC di novembre 2012 sulla redazione del bilancio delle società di minori dimensioni ha dato una lettura molto prudente circa le modalità con le quali verificare il requisito temporale per il passaggio dal bilancio in forma ordinaria a quello in forma semplificata.

Il documento evidenzia che, “pur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle parole “per due esercizi consecutivi” e “per il secondo esercizio consecutivo”, in un’ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”.

Ragionando sul “percorso” inverso, ai fini dell’obbligo di redigere in forma ordinaria il bilancio, il documento indica invece come sia necessario provvedere sin dal bilancio relativo all’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i limiti.

Questo differente trattamento sembra in realtà poco “logico” e non pienamente giustificato dal dato letterale della norma: appare quindi ragionevole ritenere che si possa redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dall’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, non vengono superati i limiti.

L’aspetto merita di essere sottolineato perché, come detto, l’interesse nei confronti della redazione del bilancio in forma abbreviata è sicuramente amplificato dalla nuova disciplina del bilancio che esce dalla “riforma” del D.Lgs. 139/2015 (e che sarà applicabile a partire dai bilanci 2016).

Rimangono invariate le semplificazioni relativamente agli schemi di bilancio, con la possibilità di aggregare alcune voci nello stato patrimoniale e nel conto economico, così come i “vantaggi” a livello di nota integrativa, con un obbligo di informativa sensibilmente ridimensionato rispetto alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Ma ciò che probabilmente ci farà guardare con rinnovata attenzione all’articolo 2435 bis sono gli esoneri da due obblighi particolarmente “pesanti” imposti dal D.Lgs. 139/2015.

Un primo rilevante esonero di cui beneficerà chi potrà redigere il bilancio in forma abbreviata è quello relativo alla predisposizione del rendiconto finanziario.

Il documento in questione diventa infatti parte integrante del bilancio, aggiungendosi a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, ma soltanto se il bilancio è redatto in forma ordinaria.

Altro esonero particolarmente importante è quello relativo all’applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione di titoli, crediti e debiti: in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

In relazione a questo aspetto, per quanto riguarda i debiti finanziari e gli eventuali costi accessori sostenuti in relazione ad essi, la bozza del (revisionato) principio contabile 19, rilasciata dall’OIC lo scorso 7 marzo, indica come in ogni caso dovrà essere modificato il trattamento contabile applicato.

Se fino ad oggi questi costi dovevano essere capitalizzati fra le altre immobilizzazioni materiali (voce B.I.7), e ammortizzati lungo la durata del prestito, nel caso in cui non venga applicato il criterio del costo ammortizzato devono essere iscritti tra i risconti attivi nella classe D dello stato patrimoniale e imputati a conto economico a quote costanti lungo la durata del prestito ad integrazione degli interessi nominali.

Nessuna agevolazione, invece, per la rilevazione degli strumenti finanziari derivati: anche le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata dovranno quindi cimentarsi con le nuove complesse regole mutuate dai principi contabili internazionali.