5 Ottobre 2023

Compensi derivanti dalle cariche professionali e Irap: ancora dubbi per gli studi associati

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, comma 8, Legge di bilancio 2022, ha previsto che a “decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997”.

In particolare, la disposizione sopra citata stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2022, fuoriescono dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa, di cui all’articolo 55 Tuir, residenti nel territorio dello Stato. In sede interpretativa, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, rientrano nel perimetro di applicazione della norma anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non esercitata in forma societaria (circolare n. 4/E/2022);
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, Tuir, residenti nel territorio dello Stato.

In merito a quest’ultimo punto, l’Amministrazione finanziaria, con la sopra citata circolare, ha chiarito che “il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni implica che resti assoggettato ad Irap l’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR” , in considerazione del fatto che l’agevolazione in parola “è coerente con la volontà del legislatore di escludere dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le sole persone fisiche esercenti attività d’impresa”.

Dunque, secondo l’Amministrazione finanziaria, diversamente dai professionisti, le associazioni professionali continuano a rientrare nel novero dei soggetti passivi dell’Irap.

Da qui nasce il dubbio circa il destino fiscale, ai fini Irap, dei compensi derivanti dalle cariche di amministratore e sindaco percepiti da associazioni professionali di cui il professionista titolare della carica ne fa parte.

La tematica è stata trattata di recente dall’Amministrazione finanziaria con la risposta ad istanza di interpello n. 338/2023. Nello specifico, l’Agenzia delle entrate ha affermato che i compensi per incarichi di sindaco e amministratore, svolti da un professionista che partecipa a un’associazione professionale, possono essere esclusi dalla base imponibile dell’associazione medesima (che rimane soggetto passivo Irap anche a seguito della modifica normativa ex legge di bilancio 2022) solo qualora l’esercizio delle predette attività avvenga:

  • in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno di un’associazione professionale e;
  • senza fruire, con onere della prova a carico del contribuente, dei benefici organizzativi recati dalla titolarità di uno studio professionale o dall’adesione ad una associazione professionale.

L’Agenzia delle entrate, dunque, condivide l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32272/2022.

Di diverso avviso, invece, è l’Aidc, la quale, con la norma di comportamento n. 215, ha avuto modo di affermare che “i compensi percepiti per la carica di sindaco, tanto dal professionista individuale che dall’associazione professionale per conto di un associato, non sono soggetti ad Irap, in quanto riconducibili all’attività di vigilanza e di controllo esercitata personalmente dal professionista nominato senza apporto dell’autonoma organizzazione riferibile allo studio professionale o all’associazione”.

Secondo l’Aidc, infatti, l’attività di sindaco, pur se posta in essere da un professionista associato, non genera una base imponibile ai fini Irap, in quanto tale attività conserva comunque un’autonomia ed una soggettività tributaria propria, che ne preclude la confusione con le restanti attività esercitate (dallo stesso professionista) nell’ambito dello studio associato.

Tuttavia, la non assoggettabilità ad Irap è subordinata ad alcune condizioni analoghe a quelle previste per il singolo professionista:

  • la fattura emessa dall’associazione professionale deve recare l’indicazione del nome dell’associato e della carica di sindaco ricoperta, allo scopo precipuo di poter distinguere tale attività dalle altre rese dall’associazione;
  • deve essere possibile scorporare il compenso, al netto dei costi di diretta imputazione, ascrivibile alla carica di sindaco, dalle restanti attività fatturate dall’associazione, verificando l’esistenza dei requisiti impositivi delle differenti fattispecie;
  • il professionista deve essere in grado di mostrare di non fruire, per la carica di sindaco, dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla associazione.