5 Ottobre 2023

I controlli da effettuare prima del deposito degli allegati nel processo tributario telematico

di Francesco Paolo Fabbri
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La scheda di FISCOPRATICO

In un precedente articolo sono state illustrate le verifiche a cui sottoporre un ricorso tributario, sia con riguardo alla notifica che in sede di successivo deposito nel fascicolo telematico. Deposito che riguarda, altresì, gli allegati allo stesso ricorso, per i quali vi sono parimenti alcune accortezze da tenere in considerazione; ciò in quanto, nello specifico, anche a seguito di quanto previsto dal D.M. 21.04.2023 (regole vigenti a partire dal 15.5.2023), vi sono differenze non trascurabili tra i documenti allegati e gli atti principali.

Di particolare interesse è, in primo luogo, l’eliminazione dell’obbligo di firma digitale sugli allegati da depositare: si ricorda, infatti, che dall’avvento del processo tributario telematico – ovvero a far data 1.7.2019 (fatta eccezione per le c.d. “liti minori” di importo inferiore a 3.000 euro) – vi è sempre stato l’obbligo di firmare digitalmente non solo l’atto introduttivo del giudizio – così come le controdeduzioni, le memorie illustrative, gli appelli eccetera – ma anche i singoli allegati. Con un processo particolarmente laborioso che, spesso, si traduceva in errori proprio legati a questa circostanza.

Ad oggi, invece, come già chiarito, la firma digitale andrà apposta solamente sull’atto processuale principale da depositare e non più su ogni allegato.

Altra previsione del D.M. 21.04.2023 è quella per cui gli atti e i documenti da trasmettere, ai fini della costituzione in giudizio, oltre a dover avere i requisiti stabiliti dalla legge, vengono acquisiti singolarmente, utilizzando esclusivamente la classificazione e i controlli resi disponibili dal sistema SIGIT.

Nel Decreto è stata poi esplicitata l’effettuazione dei controlli ai fini dell’acquisizione dei documenti telematici per gli atti processuali, puntualizzando, al riguardo, che essi vengono effettuati “durante la fase di caricamento” dei vari file. Più nello specifico, a seguito del rilascio della ricevuta di accettazione (in precedenza rispetto all’attribuzione del numero di Registro Generale) i controlli del sistema sui file trasmessi riguardano:

  • l’assenza di virus;
  • la dimensione;
  • la validità della firma digitale eventualmente utilizzata;
  • l’integrità;
  • il formato.

In caso di esito positivo dei controlli avrà luogo il deposito, mentre in caso contrario verrà segnalata l’anomalia al fine della relativa rimozione (es. se si supera la dimensione massima consentita dei file sarà possibile ridurli, utilizzando le apposite funzioni informatiche, o procedere con successivi depositi di documenti). Contestualmente al riscontro degli errori, viene resa disponibile, nell’area riservata del depositante, un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie (informazione questa che viene poi inviata all’indirizzo PEC dello stesso soggetto).

Da notare, comunque, che le anomalie “non bloccanti non ostano al perfezionamento del deposito.

Un’ipotesi particolare è quella in cui i file da depositare siano stati firmati digitalmente da più soggetti/difensori, in cui i controlli effettuati dal SIGIT saranno positivi qualora almeno una delle firme apposte sui file risulti valida: non è più necessario, quindi, che tutte le firme (sui file con sottoscrizione plurima) siano valide.

Si riporta di seguito il riepilogo delle caratteristiche degli allegati agli atti principali nel PTT.

DEVONO ESSERE POSSONO ESSERE
in formato:
–  PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure;
–  TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità fax), nonché;
–  EML con possibilità di contenere allegati nei formati visti in precedenza.

 sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale

privi di elementi attivi, tra cui:
– macro,
– campi variabili,
– collegamenti ipertestuali

Particolare attenzione deve essere prestata alla procura, che risulta parimenti un allegato del ricorso per il quale è stata rilasciata e che, in considerazione del fatto che quest’ultimo documento deve essere “nativo digitale”, viene normalmente redatta separatamente per poi essere depositata. La procura non deve, infatti, essere a sua volta nativa digitale: è sufficiente un PDF scansionato nel quale risulta la firma del delegante e l’autentica di quest’ultima da parte del difensore.

Su simile aspetto si può notare come, in particolar modo, a seguito dell’eliminazione dell’obbligo di firma digitale sugli allegati, la procura debba avere almeno l’autentica autografa del difensore; se, invece, si dovesse optare per la firma digitale del file ciò sarebbe di per sé sufficiente. Rispetto ad una simile ipotesi, si può anche notare che, qualora il delegante sia a sua volta dotato di firma digitale – ad esempio se il legale rappresentante di una società la conferisce per un ricorso che la riguarda – la procura può risultare in calce o/a margine dello stesso atto processuale. Atto che dovrà, pertanto, essere firmato digitalmente anche dallo stesso delegante (sempre in quanto atto nativo digitale).

Vi è poi un altro “potenziale” allegato, ossia la ricevuta di pagamento del contributo unificato, il quale può essere versato:

  • con modello F23, indicando in esso i dati necessari per il riconoscimento del pagamento per la controversia tributaria e successivamente depositandolo tra gli allegati, oppure;
  • direttamente tramite la piattaforma PagoPa, venendo in questo modo automaticamente associato al numero di RGR/RGA.

Nel primo caso, a seguito della compilazione delle varie sezioni per il deposito dell’atto – “Dati generali”, “Ricorrenti”, “Rappresentante”, “Difensori” eccetera – e dopo aver caricato tutti gli allegati (tra cui la stessa ricevuta di pagamento del contributo unificato), una volta giunti alla sezioneCalcolo CU”, occorrerà inserire i dati relativi al pagamento che sia stato effettuato con il modello F23. Diversamente, se non si è proceduto in tal senso – optando invece per il pagamento sulla piattaforma PagoPA – sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Salva(senza inserire alcuna informazione nella sezione) e dopo che la pagina della piattaforma del SIGIT si sarà ricaricata – restituendo il seguente messaggio: “Non sono stati inseriti gli estremi di pagamento. Se si vuole proseguire premere “Salva” (in giallo con l’immagine del punto esclamativonella parte alta della pagina) – occorre nuovamente premere il medesimo pulsante.