6 Luglio 2023

Commesse pluriennali in perdita: riflessi sulla valutazione di fine anno

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Questi tempi sono, come noto, caratterizzati da tensioni inflazionistiche rilevanti che hanno inciso in modo particolare sulla dinamica dei costi di approvvigionamento di alcuni materiali di produzione, dei costi energetici in generale, determinando così un incremento a volte esponenziale dei costi industriali.

Questa condizione grava in modo talora ancor più rilevante sulle imprese che operano nella realizzazione di opere pluriennali, le quali si trovano a dover fare i conti con almeno due possibili fattori critici:

  • il primo, rappresentato appunto dallo stress dovuto all’incremento imprevisto dei costi di realizzazione delle opere, sovente non trasferibile, se non solo parzialmente, sul committente attraverso un incremento del prezzo della commessa;
  • il secondo, dovuto al rischio di deterioramento della capacità finanziaria dell’impresa, e quindi al rischio rappresentato dal fatto che essa non sia in grado di onorare regolarmente i tempi di esecuzione e di consegna previsti nel contratto di appalto, ed in generale adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte verso il proprio committente.

Queste condizioni non possono perciò essere ignorate in sede di rappresentazione contabile delle commesse pluriennali, e va quindi individuato un quadro disciplinare di riferimento nell’ambito dei principi contabili.

In primo luogo, affrontiamo il tema dell’incremento dei costi effettivi di realizzazione delle opere in corso tale da non trovare contenimento nel corrispettivo della commessa e neppure nei correttivi previsti dal contratto.

In questo caso, può quindi accadere che a fine esercizio si realizzi la condizione prevista e trattata dal Par. 80 del Principio contabile OIC 23; ovvero, si manifesta come “probabile”, in base alla miglior stima disponibile, il fatto che i costi totali di realizzazione della commessa siano superiori ai ricavi totali.

In questa circostanza, il Principio contabile prevede che la commessa deve essere valutata al costo, in modo da eliminare prima di tutto l’effetto di eventuali margini che fossero stati rilevati negli esercizi precedenti; poi, la perdita probabile derivante dal completamento della commessa deve essere rilevata per intero e portata a decremento del valore di iscrizione dei lavori in corso su ordinazione.

Nel caso in cui poi questa perdita fosse addirittura superiore al valore dei lavori in corso, l’impresa dovrebbe rilevare l’eccedenza in un apposito Fondo per rischi e oneri.

È importante evidenziare che la perdita deve essere rilevata nell’esercizio in cui essa diviene prevedibilesulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze esistenti”. Inoltre, come detto, la perdita va rilevata per intero, a prescindere dallo stato di avanzamento dell’opera in questione, e né si può compensare la perdita id una commessa con i margini positivi in corso di maturazione su altre commesse profittevoli, dovendo eseguire e rappresentare delle valutazioni individuali.

Il secondo elemento di rischio che abbiamo poc’anzi individuato attiene invece alla condizione di possibile stress finanziario dell’appaltatore che dovesse manifestarsi per via di contingenze particolari o anche eccezionali.

La questione che si pone in questo caso è se, e in caso affermativo come, rappresentare questo rischio nel bilancio dell’esercizio dell’appaltatore stesso.

Il riferimento non può che andare alle indicazioni di cui al Principio contabile OIC 31 in tema di Fondi per rischi e oneri; infatti, la circostanza che potrebbe essere foriera di generare un accantonamento nel bilancio è relativa al rischio che la stazione appaltante possa domandare un risarcimento alla società esecutrice, per via di inadempimenti contrattuali.

Saremmo infatti dinanzi ad una perdita o debito di natura determinata, di esistenza probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data della sopravvenienza; la società dovrebbe perciò elaborare una stima ragionevole, da rilevare nel rispetto del principio di competenza, delle somme che prevede sia probabile che si dovranno corrispondere, oppure dei beni e/o dei servizi che dovranno essere forniti, quando dovrà essere adempiuta la richiesta risarcitoria ragionevolmente fondata della controparte.

Può infine risultare difficoltoso determinare una puntuale quantificazione dell’accantonamento; il Par. 30 dell’OIC 31 ammette che si possa definire in queste circostanze un range di variabilità di valori così che l’accantonamento possa in ultima analisi rappresentare la migliore stima inclusa tra i limiti massimi e minimi dell’intervallo di valori.