15 Settembre 2023

Indennità una tantum ex D.L. 61/2023: domande entro il 30 settembre

di Euroconference Centro Studi Tributari
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 8, D.L. 61/2023, riconosce – previa istanza da presentare all’Inps entro il prossimo 30.9.2023 – un’indennità una tantum (in misura variabile da 500 euro a 3.000 euro) a favore di lavoratori autonomi e professionisti che sono stati costretti a sospendere la loro attività lavorativa/professionale, a causa degli eventi metereologici, che hanno interessato alcune regioni del centro Italia (Emilia Romagna, Marche e Toscana).

 

A chi spetta l’indennità

L’indennità in parola può essere richiesta dai seguenti soggetti:

  • collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi:
  • i collaboratori di cui all’articolo 409 c.p.c., iscritti alla Gestione separata Inps, Inpgi e Enpapi;
  • i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome (o le gestioni Inps);
  • i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica.
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, iscritti alla Gestione commercianti o alla Gestione separata Inps (c.d. “venditori porta a porta”);
  • professionisti e lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa), tra cui:
  • i lavoratori iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (compresi coadiuvanti e coadiutori);
  • i lavoratori iscritti alla Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri (compresi Iap, coadiuvanti e coadiutori);
  • i pescatori autonomi di cui alla L. 250/1958;
  • i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, ivi compresi i partecipanti a studi associati (o società semplici);
  • i lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la Gestione speciale ex Enpals;
  • i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 (c.d. professionisti con cassa).

Prima condizione di accesso: ambito territoriale

Per accedere all’indennità in parola, i lavoratori autonomi e/o professionisti devono, alla data dell’1.5.2023, avere la residenza (o il domicilio), ovvero devono operare (in via esclusiva) in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Limitatamente agli agenti e rappresentanti è necessario che questi operino prevalentemente in detti comuni.

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Provincia Comune Ambito territoriale
Ferrara Argenta Frazione di Campotto e Lavezzola.
Bologna Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Mordano. Tutto il territorio comunale.
Bologna Frazione di Paleotto.
Budrio Frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso.
Castel Guelfo di Bologna Località di capoluogo ovest.
Castel Maggiore Frazioni di Castello.
Castel San Pietro Terme Frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, nonché capoluogo parco Lungo Sillaro.
Castenaso Frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile.
Dozza Limitatamente al capoluogo.
Imola Frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Mon­­tecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’An­drea, Sesto Imolese, Ponte Mas­sa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.
Medicina Frazioni di Villa Fontana, Sant’An­tonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fos­satone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova.
Molinella Frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine.
Monte San Pietro Frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola.
Ozzano dell’Emilia Frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale.
Pianoro Frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano.
San Benedetto val di Sambro Frazione di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della Valle.
San Lazzaro di Savena Frazione di Ponticella, Farneto, Piz­zocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna.
Sasso Marconi Frazioni di Mongardino e Tignano.
Valsamoggia Frazioni Savigno, Monteveglio e Ca­stello di Serravalle.
Forlì-Cesena Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Ro­magna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Lon­gia­no, Meldola, Mercato Saraceno, Modi­gliana, Montiano, Portico e San Bene­detto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto. Tutto il territorio comunale.
Ravenna Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Val­senio, Castel Bolognese, Cervia, Con­selice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo. Tutto il territorio comunale
Rimini Montescudo, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria, San Leo. Tutto il territorio comunale
REGIONE MARCHE
Provincia Comune Ambito territoriale
Pesaro e Urbino Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sas­so­corvaro Auditore, Urbino. Tutto il territorio comunale
REGIONE TOSCANA
Provincia Comune Ambito territoriale
Firenze Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Londa. Tutto il territorio comunale.

Ai fini della verifica della predetta condizione di accesso (residenza o domicilio in uno dei predetti comuni), si rappresenta che:

  • il requisito della residenza viene verificato automaticamente dall’Inps in sede di presentazione della domanda;
  • il requisito del domicilio deve essere auto dichiarato dal richiedente in sede di presentazione della domanda.

 

Seconda condizione di accesso: sospensione dell’attività

Per poter richiedere l’indennità in parola, i soggetti interessati devono aver sospeso la propria attività professionale/o di lavoro autonomo a causa degli eventi metereologici verificatisi a partire dall’1.5.2023.

 

Terza condizione di accesso: essere iscritti ad un ente previdenziale

La terza condizione per accedere all’agevolazione qui in rassegna è che, alla data dell’1.5.2023, i lavoratori interessati:

  • risultino iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza;
  • abbiano l’attività già avviata.

 

Misura dell’indennità

L’indennità in parola spetta in misura variabile ed è strettamente correlata a ciascun periodo di sospensione dell’attività di lavoro autonomo/professionale. In particolare, l’indennità è riconosciuta:

  • per il periodo dall’1.5.2023 al 31.8.2023;
  • nel limite di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni.

Si ritiene opportuno precisare che:

  • l’importo complessivamente erogabile a ciascun richiedente non può superare i 3.000 euro (a prescindere dai periodi di sospensione dell’attività autonoma/professionale);
  • per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda per richiedere l’indennità una tantum – che potrà essere presentata, indistintamente, per ciascun periodo di sospensione, per due o più periodi di sospensione oppure per tutti i periodi di sospensione deve essere inoltrata all’Inps, entro il prossimo 30.9.2023, utilizzando, alternativamente, uno dei seguenti canali:

  • il servizio messo a disposizione dall’Istituto di previdenza all’interno della sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
  • contact center;

La procedura in sintesi

Chi intendesse presentare la domanda avvalendosi del servizio messo a disposizione dall’Istituto di previdenza dovrà:

  • accedere, tramite SPID, CIE o CNS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito web inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e In­dennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” e selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”;
  • selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del D.L. 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Prima di procedere con la compilazione della domanda, il sistema richiede di controllare e confermare i dati anagrafici e di residenza del richiedente, utilizzando, in caso di inesattezze, la funzione “modifica dati” per procedere alla loro correzione.

Indicazione del comune di residenza/domicilio e dei periodi di sospensione

Una volta confermati o modificati i propri dati anagrafici, il richiedente dovrà inserire:

il Comune presso il quale lo stesso era residente (o domiciliato) e svolgeva l’attività lavorativa.

  • il periodo (o i periodi) di sospensione a causa degli eventi alluvionali, indicando nel dettaglio i giorni di inizio e fine.

La funzione “Aggiungi evento” consente al richiedente di indicare uno o più periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, anche non continuativi, purché diversi e non sovrapposti tra loro e riferiti a periodi già trascorsi: non è possibile, infatti, valorizzare un intervallo di tempo riferito a un periodo futuro.

Modalità di pagamento dell’indennità

Il software di compilazione della domanda consente al soggetto richiedente di scegliere una tra le seguenti modalità di pagamento dell’indennità:

  • accredito su Iban;
  • bonifico domiciliato presso Ufficio Postale.

La procedura di accesso all’indennità richiede al soggetto che presenta la domanda una serie di dichiarazioni, con assunzione di responsabilità, ai sensi dell’articolo 45 D.P.R. 445/2000, con riferimento alle seguenti condizioni:

  • di appartenere ad una delle categorie di lavoratori ammessi all’incentivo;
  • di possedere i requisiti previsti per accedere all’indennità;
  • alla veridicità dei dati e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda;
  • di essere a conoscenza di dover restituire quanto indebitamento incassato (e di essere passibile di sanzioni anche penali) qualora, in sede di verifica, venisse riscontrata l’assenza di uno dei requisiti di accesso all’incentivo.

La procedura di presentazione della domanda si conclude con la presa visione dell’informativa privacy, dopodiché verrà mostrato il riepilogo dei dati indicati e mediante la funzione “Presenta domanda” si potrà procedere alla trasmissione all’Inps della domanda di accesso all’indennità. Successivamente alla presentazione della domanda, il soggetto richiedente l’incentivo potrà:

  • accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema;
  • monitorare lo stato di lavorazione della domanda;
  • aggiornare le informazioni circa le modalità di pagamento.

Una volta effettuate dall’Inps le verifiche del caso (es. sussistenza delle condizioni che danno il diritto all’indennità), anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni, l’istituto procederà a corrispondere le somme spettanti:

  • sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nell’istanza, della documentazione allegata e di quella a disposizione dell’Inps al momento del pagamento;
  • nel limite di spesa complessivo pari a 253.600.000 euro per l’anno 2023.