7 Maggio 2024

Legittima la deduzione dei crediti svalutati integralmente

di Francesca Benini
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia, con la sentenza n. 319/2024, si è pronunciata in merito alla deducibilità, ai fini Ires, di una parte di accantonamento al fondo svalutazione crediti che era stato ripreso a tassazione da parte dell’Agenzia delle entrate – Direzione Regionale del Veneto.

In particolare, nella questione oggetto di esame, una società aveva svalutato integralmente dei crediti che vantava nei confronti di due debitori che erano stati interessati rispettivamente da sentenza di fallimento e provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Le citate svalutazioni erano state iscritte da parte della società nella voce di conto economico B 10 d) e, in contropartita, nel fondo svalutazione crediti a riduzione del valore di esposizione dei crediti vantati nei confronti delle società.

Sotto il profilo fiscale, la società aveva proceduto a dedurre integralmente le suddette svalutazioni dal momento che risultavano verificate le condizioni di deducibilità previste dall’articolo 101, comma 5, Tuir, a mente del quale “le perdite […] sono deducibili […] in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali […]. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa”.

In virtù di tale disposizione, la società aveva impugnato l’avviso di accertamento emesso dalla Direzione Regionale del Veneto, evidenziano come le perdite su crediti, derivanti da procedure concorsuali, sono deducibili ex lege, ovverosia senza necessità di fornire ulteriori elementi rispetto a quelli indicati nel citato articolo 101, comma 5, Tuir.

Tali perdite, pertanto, secondo la società, dovevano considerarsi sempre deducibili, ai fini Ires, in presenza di una sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero di un provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

La società, quindi, in sede di ricorso, aveva evidenziato come la disciplina dell’articolo 101, comma 5, Tuir, doveva ritenersi applicabile, non solo alle perdite su crediti vere e proprie (ossia componenti negativi iscritti nella voce B14 del conto economico), ma anche alle svalutazioni su crediti (voce B10 d del conto economico).

Pertanto, secondo la ricostruzione della società, nei casi in cui sussistono le condizioni di cui al citato articolo 101, comma 5, Tuir, sia le perdite su crediti che le svalutazioni su crediti possono essere dedotte integralmente.

Nonostante quanto sopra, l’Agenzia delle entrate, in sede processuale, aveva insistito nel contestare alla società l’integrale deducibilità delle svalutazioni operate, ritenendo che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione la disciplina di cui all’articolo 106, commi 1 e 2, Tuir.

In altre parole, secondo l’Agenzia delle entrate, la società avrebbe dovuto dedurre le suddette svalutazioni nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti iscritti a bilancio, senza tener conto del disposto di cui all’articolo 101, comma 5, Tuir.

Ebbene, alla luce di quanto sopra, i giudici veneziani, con la sentenza oggetto di esame, hanno accolto il ricorso presentato dalla società, ritenendo che quest’ultima abbia correttamente dedotto le svalutazioni contabili operate.

In particolare, i citati giudici, nel richiamare la sentenza della Corte di cassazione n. 34483/2021, hanno affermato che “la svalutazione contabile e la conseguente deduzione fiscale è stata effettuata solo dopo che sono stati emessi i provvedimenti giudiziari di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa nei confronti delle menzionate società debitrici”.

In buona sostanza, secondo i giudici veneziani, diversamente da quanto affermato dall’Agenzia delle entrate, le svalutazioni operate dalla società contribuente sono state legittimamente dedotte dal momento che ricorrono le condizioni previste dall’articolo 101, comma 5, Tuir.

È bene evidenziare che tale principio è stato condiviso anche dal Legislatore che, con l’articolo 13, comma 3, D.Lgs. 147/2015, ha fornito una interpretazione autentica dell’articolo 101, comma 5, Tuir, stabilendo che esso “si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili del crediti […] vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali […] sono deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale”.