28 Dicembre 2021

Come presentare domanda per la composizione negoziata della crisi

di Luca Dal Prato
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La scheda di FISCOPRATICO

La L. 147/2021, di conversione del D.L. 118/2021, ha introdotto il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa che consente, all’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento attraverso il supporto di un esperto che agevoli le trattative con i creditori.

La richiesta di adesione all’istituto avviene tramite la presentazione dell’istanza, da predisporre tramite il sito Unioncamere https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home : una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, cliccato sulla funzione “accedi al servizio” e inserite le proprie credenziali SPid, CNS/Token o CIE, è possibile accedere all’area riservata all’“utilizzatore” ovvero il rappresentante legale dell’impresa.

All’interno dell’area riservata viene mostrato un avviso in cui si comunica che l’ammontare del diritto di segreteria di cui all’articolo 5, comma 8-bis, L. 147/2021 sarà determinato attraverso un decreto ministeriale di prossima emanazione.

Nell’attesa di eseguire il pagamento (da effettuarsi tramite lo strumento “PagoPA”) l’istanza di composizione negoziata può tuttavia proseguire regolarmente il proprio iter.

Preso atto di tale comunicazione, accedendo alla sezione “Nuova” è possibile selezionare l’“Impresa Proponente” per la quale si intende presentare l’istanza. All’interno della schermata viene infatti visualizzato l’elenco delle società di cui l’istante ricopre il ruolo di rappresentante legale, indicando ragione sociale e codice fiscale.

Una volta selezionata la società, inizia la compilazione dell’istanza in cui indicare:

  • il fatturato dell’ultimo esercizio e il numero dei dipendenti;
  • se l’impresa è “sotto soglia” ovvero l’imprenditore possiede congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, L.F.;
  • se l’impresa si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza (attivo patrimoniale < 300.000 euro – Ricavi lordi < 200.000 euro – Debiti < 500.000 euro);

Il test prosegue poi chiedendo:

  • se l’imprenditore ha redatto il test online di ragionevole perseguibilità del risanamento;
  • se l’imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all’attività aziendale;
  • se l’imprenditore intende avvalersi del regime di sospensione previsto dall’articolo 8 D.L. 118/2021, nel qual caso deve procedere nei termini di cui all’articolo 6 del decreto;
  • se la società appartiene a un gruppo.

In questa sezione può risultare utile l’opzione “Nuovo invitato” ovvero la possibilità di invitare, tramite l’inserimento di nome, cognome, codice fiscale e PEC, uno o più professionisti.

Proseguendo nella compilazione dell’istanza (sempre salvabile in bozza o eliminabile) viene richiesto di inserire gli allegati, in formato PDF con firma Pades o Cades e di dimensione inferiore a 1MB.

In particolare, si richiede:

  • una relazione, chiara e sintetica, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria contenente la descrizione dell’impresa, l’attività in concreto esercitata, un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che si intendono adottare;
  • una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;
  • l’elenco dei creditori, precisando l’ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l’indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;
  • le dichiarazioni degli eventuali ricorsi pendenti, in particolare per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
  • il certificato unico dei debiti tributari, ai sensi dell’articolo 364 D.Lgs. 14/2019;
  • la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;
  • il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363 D.Lgs. 14/2019;
  • l’estratto delle informazioni presenti nell’archivio della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia;
  • gli ultimi tre bilanci / Dichiarazioni dei redditi.

Oltre alla documentazione di cui sopra, è possibile allegare altri documenti non obbligatori, quali il “Test pratico” e “Altri allegati”.

Tornando infatti all’home page del sito Unioncamere (prima di inserire le credenziali) sono presenti i pulsanti “Effettua il test” e “Istruzioni per il test” che consentono di scaricare e compilare il file excel “Test_Pratico”.

È utile ricordare che il test di cui sopra è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento aziendale attraverso il rapporto tra i) l’entità del debito e ii) i flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. Qualora non si disponga di un piano d’impresa, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento ci si può quindi limitare ad esaminare l’indebitamento ed i dati dell’andamento economico attuale, depurando quest’ultimo da eventi non ricorrenti (i.e. effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.) secondo le valutazioni dell’imprenditore.

A tal proposito, il sito Unioncamere ricorda che il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.