13 Aprile 2019

Bonus pubblicità: fondi 2019 in stand by e beneficiari 2017-2018

di Clara PolletSimone Dimitri
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L’articolo 57-bis D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, ha introdotto il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie. Trattasi di un’agevolazione che premia gli investimenti pubblicitari effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa – giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali – e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, con un credito d’imposta attribuito nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha disposto che per accedere al beneficio fiscale occorra un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente: sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio (parere espresso dal Consiglio di Stato sul Regolamento di cui al D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90).

Il bonus pubblicità è una misura fiscale virtualmente “a regime”, che necessita delle coperture finanziarie da stanziare anno per anno; la norma istitutiva, infatti, ha espressamente disposto il finanziamento soltanto per gli anni 2017 (investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa) e 2018 (stampa e radio-televisione).

In data 20 marzo 2019 il Dipartimento competente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso informando che, per l’anno 2019, la misura non è stata ancora rifinanziata e, conseguentemente, non è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso all’agevolazione non essendo disponibili le necessarie coperture finanziarie.

Ricordiamo che il regolamento di attuazione (D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90) prevede che il periodo di presentazione delle domande di accesso all’agevolazione è fissato, a regime, nella finestra temporale che va dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, sul presupposto dell’esistenza della disponibilità delle necessarie risorse entro tale data.

Secondo quanto riportato nel citato regolamento, per gli anni successivi al 2018, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria deve provvedere a comunicare le risorse disponibili per la concessione dell’agevolazione, con avviso da pubblicare sul proprio sito istituzionale entro il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura del periodo di presentazione delle domande.

Il Dipartimento conclude il proprio comunicato ricordando che saranno fornite tempestive notizie circa l’eventuale disponibilità di nuove risorse e le conseguenti procedure di attuazione. In altri termini, se verranno stanziate nuove risorse verrà pubblicato un apposito avviso sul sito del Dipartimento con le nuove date di apertura del portale per presentare le domande.

Sarebbe utile avere notizia in tempi brevi circa il mancato rifinanziamento del bonus, in modo tale che gli interessati possano valutare se e quando sostenere investimenti in tale ambito.

Ricordiamo, infine, che il 22 ottobre 2018 si è chiuso il termine per la presentazione delle domande di fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali riferiti agli anni 2017 e 2018.

Chi ha presentato l’istanza con riferimento agli investimenti incrementali 2017 non ha trasmesso alcuna ulteriore domanda, in quanto entro il 22 ottobre 2018 ha presentato sia la domanda di fruizione che la dichiarazione sostitutiva (dati a consuntivo degli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017). Coloro che, invece, hanno presentato la domanda con riferimento al periodo d’imposta 2018, entro il 31 gennaio 2019 hanno trasmesso separatamente la dichiarazione sostitutiva per segnalare gli effettivi investimenti ultimati nel 2018, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Le istanze presentate hanno generato un fabbisogno finanziario ampiamente superiore agli stanziamenti per l’anno 2018 e di conseguenza un riparto percentuale tra fabbisogno e stanziamento e un elenco provvisorio dei beneficiari (disponibile sul sito del Dipartimento competente) che riporta la somma “teoricamente fruibile” da ciascuno.

In data 11 aprile 2019 è stato pubblicato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria con allegato l’elenco definitivo dei beneficiari per gli anni 2017-2018. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione F24 – entro i massimali ed i limiti del de minimisa decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento; pertanto, il credito non potrà essere utilizzato in compensazione per i versamenti del 16 aprile 2019.

Con la risoluzione AdE 41/E/2019 è stato istituito il codice tributo 6900 da esporre nella sezione “Erario” del modello F24, compilando il campo “anno di riferimento” con l’anno di concessione del credito.

L’effettivo sostenimento delle spese, ai sensi dell’articolo 109 Tuir, deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis cod. civ..

Il credito d’imposta deve anche essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

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