15 Aprile 2019

Nozione di datore di lavoro “allargata” anche alle interposte persone

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il contribuente che svolge prevalentemente l’attività nei confronti di una società riconducibile direttamente o indirettamente al datore di lavoro (o all’ex datore di lavoro nei due anni precedenti) è escluso dal regime agevolativo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica la predetta causa.

È quanto emerge dalla lettura della circolare 9/E/2019 con cui l’Agenzia ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle novità introdotte dalle Legge di bilancio 2019 in merito alle nuove cause di esclusione legate alle partecipazioni di controllo nelle Srl e all’esercizio prevalente dell’attività nei confronti del datore di lavoro o dell’ex datore di lavoro nei due anni precedenti (nuova lett. d-bis) dell’articolo 1, comma 5, L. 190/2014).

Concentrando l’attenzione sulla seconda delle due predette cause di esclusione, la disposizione normativa intende evitare che il soggetto in regime forfettario svolga in prevalenza (per più del 50% in termini di ricavi o compensi incassati) l’attività nei confronti dell’attuale datore di lavoro, o di colui che lo è stato nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetto direttamente o indirettamente riconducibili al predetto datore di lavoro.

Al fine di individuare i soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro, l’Agenzia delle entrate precisa che si debba aver riguardo ai soggetti controllanti, controllati e collegati, ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., al datore di lavoro stesso.

Pertanto, opera la causa di esclusione in esame laddove il contribuente in regime forfettario svolga in prevalenza l’attività nei confronti di una società controllata dal datore di lavoro, tenendo conto che la nozione di controllo ricomprende anche le partecipazioni con le quali è possibile esercitare un’influenza dominante nell’assemblea, ovvero in virtù di appositi vincoli contrattuali.

Ad esempio, un contribuente forfettario che riceve più della metà dei compensi o ricavi dalla società controllata dal suo datore di lavoro fuoriesce dal regime agevolativo anche se formalmente con tale società non ha alcun vincolo di subordinazione.

L’Agenzia precisa altresì che, nella nozione di controllo, si deve tener conto anche dei voti spettanti alle interposte persone, intendendosi per tali i familiari di cui all’articolo 5 Tuir, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Pertanto, la società “controllata” dal datore di lavoro (o ex datore di lavoro) del contribuente forfettario è anche quella società in cui il coniuge il datore di lavoro possiede il controllo tramite il coniuge o altro familiare indicato nell’articolo 5 Tuir.

Ad esempio, se la ditta Mario Rossi, datore di lavoro del contribuente forfettario Paolo Bianchi, possiede il 5% della società Alfa Srl, il cui 50% è posseduto dalla moglie del sig. Mario Rossi, e più del 50% dei compensi o ricavi percepiti da Paolo Bianchi provengono dalla società Alfa Srl, si determina la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dal periodo d’imposta successivo.

Alle medesime conclusioni si deve pervenire anche laddove il contribuente forfettario non sia legato da un rapporto di lavoro dipendente con il soggetto verso il quale svolge l’attività prevalente, poiché secondo l’Agenzia delle entrate la nozione di datore di lavoro ricomprende anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualificati ai fini reddituali quali redditi assimilati al lavoro autonomo di cui all’articolo 50 Tuir.

In tale ambito sono ricompresi anche gli amministratori di società, ai quali sarà quindi applicabile la causa di esclusione in esame qualora, svolgendo un’attività in regime forfettario, percepiscano più del 50% dei ricavi o dei compensi dalla società amministrata (o amministrata nei due anni precedenti) o da altri soggetti direttamente o indirettamente riconducibili.

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