21 Aprile 2018

Bonus autotrasportatori

di EVOLUTION
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Gli autotrasportatori che intendono fruire dell’agevolazione fiscale relativa ai consumi di gasolio effettuati nel trimestre precedente sono tenuti a presentare, ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Dogane, un’apposita dichiarazione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la misura fiscale agevolativa (credito d’imposta) riconosciuta nei confronti degli autotrasportatori di merci.

L’articolo 6 del D.Lgs. 26/2007 e il D.P.R. 277/2000 prevedono, per gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o per conto terzi), un beneficio sulla spesa di gasolio uso “autotrazione” utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda che, in generale, l’istanza deve essere presentata “entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare“, ossia rispettivamente entro il:

Termine Indicazione
30 aprile consumi relativi al primo trimestre (gennaio – marzo)
31 luglio consumi relativi al secondo trimestre (aprile – giugno)
31 ottobre consumi relativi al terzo trimestre (luglio – settembre)
31 gennaio anno

successivo

consumi relativi al quarto trimestre (ottobre – dicembre)

 

Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti, in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale di cui al testo unico delle accise (articolo 4-ter, comma 1, D.L. 193/2016), si evidenzia che la misura del beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto.

Per accedere al credito d’imposta, gli interessati devono presentare apposita istanza:

  • per le imprese nazionali: all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • per le imprese UE obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
  • per le imprese UE non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: all’Ufficio delle Dogane di Roma I.

 

I contribuenti interessati al beneficio in esame possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.. Questi, sul piano operativo:

  1. devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del suddetto servizio;
  2. per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare, possono:
  • utilizzare il software presente sul sito delle Dogane nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione… trimestre 201…”.

oppure

  • fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito delle Dogane nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione… trimestre 201… – Software gasolio autotrazione… trimestre 201…”.

L’Agenzia delle Dogane ribadisce che il beneficio per usufruire di tale agevolazione spetta per:

  1. l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  1. l’attività di trasporto persone svolta da:
  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 422/1997 ed alle relative leggi regionali di attuazione;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 285/2005;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. 422/1997;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.
  1. l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti “a fune” in servizio pubblico.

La legge di Stabilità 2016 ha ristretto il campo di applicazione di tale beneficio non ammettendo all’agevolazione i consumi di gasolio impiegati dai veicoli:

  • di categoria euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
  • di massa complessiva inferiore a 7,5 t., in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).

 

In merito all’utilizzo in compensazione o al rimborso del credito d’imposta è importante sottolineare che il credito d’imposta, se non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a

rimborso; al riguardo, si osserva che per la compensazione:

  • è opportuno attendere almeno 60 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza da parte delle Dogane, trascorso il quale, se non si riceve il provvedimento di diniego, il credito si intende spettante e potrà essere utilizzato;
  • il modello F24 va compilato indicando l’importo del credito d’imposta nella sezione “Erario” con il codice tributo “6740”-“Credito d’imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”;
  • il credito d’imposta spettante (da evidenziare nell’apposita Sezione del quadro RU del modello Redditi), non operando le limitazioni previste dall’articolo 1, comma 53, della L. 244/2007, può essere utilizzato in compensazione anche laddove superi il limite di € 250.000 (importo massimo compensabile dei crediti esposti nel quadro RU).

 

Per quanto riguarda il rimborso, nel caso si opti per il rimborso del credito d’imposta, i soggetti interessati sono tenuti a presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane competente; a tal fine, occorre:

  • barrare la relativa casella della dichiarazione;
  • indicare il c/c postale o bancario su cui effettuare l’accredito.

Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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