4 Marzo 2019

Beneficiario effettivo: il recente orientamento della Corte di giustizia UE

di Marco Bargagli
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Come noto, nella prassi internazionale-tributaria, il “Treaty shopping” viene definito come una dannosa pratica elusiva, attuata attraverso l’indebito utilizzo delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

In merito, la clausola anti-abuso del “beneficiario effettivo” costituisce un valido strumento di contrasto al fenomeno elusivo in rassegna, che generalmente viene attuato per ottenere un indebito vantaggio fiscale, attraverso l’applicazione di un regime convenzionale non spettante.

Nello specifico, lo schema fraudolento si realizza inserendo uno o più soggetti, meramente interposti (c.d. conduit companies), tra il Paese di origine del reddito (c.d. Paese della fonte) e quello in cui risiede il destinatario finale del medesimo reddito (reale beneficiario dei flussi).

Interessanti considerazioni in tema di beneficiario effettivo sono state recentemente formulate da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea, nelle attese sentenze pubblicate in data 26 febbraio 2019 riguardanti i “casi danesi” (cause riunite C-116/16 e C- 117/16, riferite all’applicazione della direttiva comunitaria “madre-figlia”, e cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16, riguardanti il trattamento fiscale della direttiva “interessi-canoni”).

In particolare, la Corte (Grande Sezione) ha dichiarato che:

  • l’esenzione da qualsiasi tassazione per gli interessi versati prevista dalla direttiva 2003/49/CE (interessi-canoni), è riservata ai soli beneficiari effettivi degli interessi medesimi, ossia alle entità che beneficino effettivamente, sotto il profilo economico, degli interessi percepiti e dispongano, pertanto, del potere di deciderne liberamente la destinazione;
  • il principio generale di diritto dell’Unione, secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme comunitarie, deve essere interpretato nel senso che, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell’esenzione da qualsiasi tassazione degli interessi versati;
  • la prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito dalla normativa medesima non sia stato conseguito; dall’altro, è necessario un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.

Quindi, in netta controtendenza rispetto alle conclusioni dell’Avvocato Generale, i giudici unionali hanno espresso un orientamento marcatamente “antielusivo” nei confronti di quelle strutture societarie di “puro artificio” costituite, in assenza di valide ragioni economiche, al solo scopo di ottenere un indebito risparmio d’imposta.

A tal fine, la costruzione di puro artificio può essere individuata in un gruppo societario che non riflette una reale sostanza economica, ma risulta caratterizzato da una struttura puramente formale avente come obiettivo principale, ovvero uno degli obiettivi principali, il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale in contrasto con normativa tributaria applicabile.

In particolare ciò si verifica quando, grazie all’interposizione di una società all’interno della struttura del gruppo tra la società erogatrice dei flussi reddituali e la società del gruppo che ne è la beneficiaria effettiva, viene evitato il versamento delle imposte dovute.

A tal fine risulta dirimente la circostanza che i redditi erogati nei confronti di un determinato soggetto vengano retrocessi, in rapida scansione temporale, nei confronti di un altro soggetto.

Sullo specifico punto costituisce un preciso “indizio” dell’esistenza di una costruzione artificiosa, volta a beneficiare indebitamente dell’esenzione prevista dalle direttive comunitarie, il fatto che gli interessi o i dividendi vengano ritrasferitiintegralmente o quasi – entro un lasso di tempo molto breve successivo al loro percepimento, dalla società percettrice verso un’entità che non possiede i requisiti per l’applicazione dei benefici previsti dalle stesse direttive comunitarie “interessi-canoni” e “madre-figlia”.

In merito, sotto il profilo oggettivo, per realizzare una pratica abusiva è richiesta l’individuazione di un insieme di circostanze dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito dalla normativa medesima non sia stato conseguito.

Successivamente, occorrerà valutare la rilevanza dell’elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dall’applicazione della normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.

Con particolare riferimento all’onere della prova, giova ricordare che il contribuente (rectius la società che percepisce i flussi reddituali), dovrà dimostrare di esserne il beneficiario effettivo, possedendo i requisiti formali e sostanziali che consentono di ottenere le esenzioni dal prelievo fiscale previste dagli accordi internazionali.

Di contro, le Amministrazioni finanziarie interessate:

  • potranno negare le agevolazioni tributarie, dimostrando tutti gli elementi costitutivi delle pratiche abusive attuate dai soggetti economici interessati alle transazioni reddituali;
  • non avranno l’obbligo di individuare i beneficiari effettivi degli interessi o dei dividendi, ma solo di accertare che il preteso beneficiario non è altro che una “società interposta”, tramite la quale è stato possibile realizzare un abuso.

In definitiva, la Corte di giustizia europea, sulla base di un approccio di natura sostanziale, ha opportunamente valutato la nozione di beneficiario effettivo elaborata a livello internazionale sulla base delle raccomandazioni OCSE, in base alle quali è considerato beneficiario effettivo il percettore dei redditi che gode del semplice diritto di utilizzo dei flussi reddituali (right to use and enjoy) e non sia, conseguentemente, obbligato a retrocedere gli stessi ad altro soggetto, sulla base di obbligazioni contrattuali o legali, desumibili anche in via di fatto (“unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person”).

In buona sostanza, il soggetto che percepisce i redditi deve essere il titolare giuridico dei medesimi flussi, disponendone pienamente, senza avere alcun obbligo di retrocessione degli stessi nei confronti di altri soggetti economici.

La fiscalità internazionale nella dichiarazione dei redditi