21 Dicembre 2019

Auto aziendali con detrazione Iva limitata al 40 fino al 31/12/2022

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138 del consiglio del 5 dicembre 2019, pubblicata nella GU dell’Unione europea del 13 dicembre 2019, il Consiglio dell’UE autorizza l’Italia a mantenere, fino al 31 dicembre 2022, il limite del 40% posto al diritto di detrarre l’Iva nel caso di spese relative a veicoli stradali a motore, non utilizzati esclusivamente per scopi professionali.

Ricordiamo che, essendo l’Iva un’imposta armonizzata al livello unionale, la detrazione Iva limitata al 40% per le spese di acquisto e gestione delle autovetture aziendali o ad uso professionale non esclusivo, richiede il benestare delle istituzioni comunitarie.

In una lettera del 9 ottobre 2006, l’Italia ha chiesto per la prima volta l’autorizzazione ad introdurre misure di deroga alle disposizioni della Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (sostituita in seguito dalla Direttiva 2006/112/CE), in relazione al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.

L’articolo 168 Direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l’Iva applicata su beni e i servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette ad Iva. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a),della stessa Direttiva contiene l’obbligo di contabilizzare, ai fini dell’Iva, un bene professionale destinato a uso privato.

Secondo quanto riportato nella prima Decisione del consiglio del 18 giugno 2007 “l’uso privato dei veicoli è difficile da stabilire accuratamente e, anche quando ciò è possibile, il meccanismo necessario è spesso oneroso. In base alle misure richieste, l’importo dell’Iva sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione ai veicoli che non sono interamente utilizzati a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, le autorità italiane ritengono che una percentuale del 40% sia giustificabile. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’Iva l’uso privato di un veicolo dovrebbe essere sospeso quando è soggetto a questa restrizione. Tali misure possono essere giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per l’imposizione dell’Iva e di evitare l’evasione mediante contabilizzazione scorretta”.

Unitamente alla domanda di proroga fino al 31 dicembre 2022 della misura restrittiva, l’Italia ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 6, comma 2, Decisione 2007/441/CE, una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’Iva.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la nostra Amministrazione ritiene che la percentuale del 40% continui a essere giustificata.

La Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138, al pari di quella del 2007, conclude ricordando che “tale misura di deroga dovrebbe essere limitata al tempo necessario per consentire di valutare l’efficacia delle stesse e l’adeguatezza della percentuale. È pertanto opportuno autorizzare l’Italia a continuare ad applicare le misure di deroga fino al 31 dicembre 2022”. Si ricorda che la Decisione 2007/441/CE, prorogata a più riprese, scadeva il 31 dicembre 2019.

Sul versante delle disposizioni interne, tali limitazioni vengono regolate dall’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972, che dispone regole e limiti all’esercizio della detrazione Iva sull’acquisto e la gestione di determinate categorie di veicoli stradali, secondo l’uso degli stessi da parte del soggetto passivo d’imposta.

Le spese relative ai veicoli in questione comprendono l’acquisto del veicolo, il leasing o il noleggio, l’acquisto intracomunitario, l’importazione, la riparazione e manutenzione, nonché le spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli ed al loro uso, compresi lubrificanti e carburante.

L’anzidetto articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 prevede, nello specifico, che l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40%, salvo i casi in cui tali veicoli siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non trova applicazione, inoltre, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Ricordiamo, infine, che per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

La riconducibilità nella tipologia di veicoli stradali a motore, individuata dal terzo periodo della lett. c) dell’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972, prescinde dalla loro classificazione in sede di immatricolazione, come chiarito dalla risoluzione 6/DPF del 20/02/2008.

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