26 Ottobre 2023

Antiriciclaggio: novità presenti e future

di Andrea Onori
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La scheda di FISCOPRATICO

Dallo scorso 15.9.2023 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha riattivato la possibilità, per i propri iscritti, di poter effettuare le Segnalazioni di Operazioni Sospette (mediante canale anonimo), utilizzando la piattaforma ArSOS.

Da pochi giorni, ossia dal 9.10.2023, è stata attestata l’operatività del sistema di comunicazione telematica dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di alcune specifiche categorie di soggetti. La comunicazione in parola deve essere effettuata nel termine perentorio di 60 giorni da tale data (ossia entro il prossimo 11.12.2023), se tali soggetti sono già esistenti alla data del provvedimento di attestazione, ovvero entro 30 giorni dalla costituzione/iscrizione nel registro delle imprese e successivamente entro 30 giorni dalla variazione della titolarità effettiva.

Si sta avvicinando, inoltre, la fine dell’anno 2023 e assieme ad essa si avvicina l’inizio dell’applicazione degli indici di anomalia introdotti dall’UIF con il provvedimento del 12.5.2023, pubblicato sulla G.U. n. 121 del 25.5.2023. Tali rinnovati e revisionati indici di anomalia saranno applicabili a decorrere dal prossimo 1.1.2024, da parte dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio.

Nel corso del 2024 dovrebbe essere recepito anche il cosiddetto “AML package” composto dalla VI Direttiva AML e da un regolamento unitario in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Sempre nel corso del prossimo anno (2024) dovrebbe vedere la luce l’AMLA, ovvero l’Autorità Europea contro il riciclaggio, che con molta probabilità avrà sede in Italia.

Con l’adozione di tale “AML Package” i criteri di individuazione della titolarità effettiva, in base alla proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (COM(2021) 420 final – 2021/0239 (COD)), saranno oggetto di una serie di chiarimenti e ulteriori dettagli, soprattutto con riferimento alla corretta individuazione delle catene di controllo, alle quali il criterio delle quote superiori al 25% dovrà “applicarsi a ogni legame nell’assetto proprietario per ogni livello di controllo”.

Ulteriori indicazioni di merito si avranno nel considerando 66 della proposta di Regolamento UE che prevede: “La determinazione del controllo attraverso una partecipazione è necessaria ma non sufficiente e non esaurisce i controlli necessari per determinare i titolari effettivi. La verifica dell’esercizio del controllo da parte di una persona fisica tramite altri mezzi non è una verifica successiva da effettuare solo quando non è possibile determinare una partecipazione. Le due verifiche, vale a dire quella del controllo attraverso una partecipazione e quella del controllo tramite altri mezzi, dovrebbero essere effettuate in parallelo. Il controllo tramite altri mezzi può includere: il diritto di nominare o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione della società; la capacità di esercitare un’influenza significativa sulle decisioni adottate dalla società; il controllo mediante accordi formali o informali con i proprietari, i soci o le società, nonché attraverso le modalità di voto; i legami con i familiari dei dirigenti o degli amministratori o con coloro che possiedono o controllano la società; il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria”.

Tale ultimo periodo lo si trova trasposto nell’articolo 42, Capo IV, rubricato “Trasparenza della titolarità effettiva”, della proposta di Regolamento UE.

Da tutto quanto sopra rappresentato ed elencato, si può constatare come la normativa antiriciclaggio sia una normativa in continua evoluzione e perfezionamento, essendo una normativa di contrasto di una tipologia di reato che è anch’esso in continua evoluzione e adattamento al sistema economico e finanziario.

Proprio l’evoluzione delle modalità di realizzazione del reato di riciclaggio spinge le organizzazioni nazionali e sovranazionali a porre continui aggiustamenti e rimedi alla struttura principale della normativa in materia.

Ne sono testimonianze i continui aggiornamenti delle liste dei Paesi a rischio di riciclaggio e dei Paesi non collaborativi. Il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) ha di recente aggiornato la lista dei Paesi ad alto rischio di riciclaggio. Tale lista è stata aggiornata a cura del Regolamento UE n. 2023/1219, pubblicato nella G.U.U.E. L 160 del 26.6.2023.

L’elenco comprende oggi: Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Isole Cayman, Repubblica democratica del Congo, Haiti, Gibilterra, Mali, Giordania, Mozambico, Nigeria, Myanmar, Filippine, Panama, Senegal, Sud Sudan, Sud Africa, Tanzania, Uganda, Tobago, Trinidad, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Vanuatu.Sono entrati nella lista Nigeria e Sudafrica e sono state espunte Cambogia e Marocco.

Ulteriore testimonianza sono, inoltre, i continui aggiornamenti dei comportamenti da tenere da parte dei soggetti obbligati con riferimento alle cripto-attività e valute virtuali in genere (Regolamento UE 2023/1113 entrato in vigore il 29.6.2023, la cui applicazione avverrà a decorrere dal 30.12.2024).

Gli strumentia disposizione e le norme AML dei soggetti obbligati cambiano (e si adattano) all’evoluzione della tecnologia e delle metodologie criminali.

La Commissione UE sul finire dell’anno 2022 e precisamente in data 28.10.2022 ha pubblicato la Valutazione sovranazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in tutto il mercato unico. La precedente relazione risaliva al 2019. Tale documento deve essere utilizzato dai soggetti obbligati per la valutazione del rischio dei propri clienti che operano in determinati settori.

Il rapporto illustra le misure di mitigazione – che dovrebbero essere adottate a livello europeo e nazionale – per affrontare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, formulando una serie di raccomandazioni.

Nella valutazione sovranazionale è stato analizzato il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di 42 prodotti e servizi, clusterizzati in 8 categorie in funzione delle tipologie dei soggetti destinatari della normativa AML e dalla valutazione nazionale del rischio di riciclaggio effettuate da tutti i Paesi del mondo.

Le 8 classi individuate sono:

  • prodotti e servizi connessi al denaro contante;
  • settore finanziario;
  • prodotti e servizi non finanziari;
  • settore del gioco d’azzardo;
  • organizzazione senza scopo di lucro;
  • sport professionistici (calcio professionistico);
  • zone franche;
  • programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori.

Il rapporto continua con l’analisi delle singole classi e l’assegnazione ai diversi settori analizzati di un punteggio di rischio.

Tra i settori più rischiosi:

  • Settore immobiliare: score 4;
  • Trasporto di metalli e pietre preziose e beni di alto valore: score 3,60;
  • Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori: score 3,80;
  • Settore non finanziario: Trust score 4,20, Fiduciarie: score 4; Società: score 4;
  • Crypto-assets: score 4;
  • Giochi online: score 4;
  • Zone franche: score 3,60.