12 Novembre 2013

Anche per il “vecchio” redditometro possibile definire l’invito al contradditorio

di Leonardo PietrobonSergio Pellegrino
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In attesa di conoscere come gli Uffici si comporteranno nella gestione del “nuovo” accertamento sintetico, ancora ai box per i problemi di rispetto della privacy riscontrati dal Garante, va segnalata una nuova prassi attivata da parte degli Uffici nella gestione degli accertamenti effettuati con il previgente art. 38 del D.P.R. 600/1973 ed aventi ad oggetto le annualità fino al 2008.

E’ noto come l’Agenzia delle entrate abbia più volte indicato, da ultimo nella circolare n. 24/E/2013, come non vi debba essere alcuna commistione tra la “nuova” disciplina e gli accertamenti sui periodi di imposta soggetti alla “vecchia” normativa. La posizione, difficilmente difendibile dal punto di vista logico, nasconde il “timore” che si possano indebolire gli atti impositivi fondati sul redditometro fondato sugli indicatori di capacità contributivi individuati dal decreto del 1992.

In realtà la “contaminazione” tra le due procedure è inevitabile, ed il comportamento posto in essere da alcuni Uffici ne è testimonianza evidente.

E’ noto come una delle novità di maggior rilievo della procedura, così come novellata dal D.L. 78/2010, sia rappresentata dall’obbligo da parte dell’Agenzia di attivare il contraddittorio con il contribuente e successivamente l’accertamento con adesione.

Il contradditorio preventivo è infatti alla base della legittimità del nuovo redditometro, in quanto, tale passaggio procedimentale è espressamente statuito dal comma 7 dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui viene stabilito che “l’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire (…) per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento (…)”.

Nel caso in cui a seguito del contraddittorio preventivo continuino a sussistere elementi di incertezza circa le giustificazioni fornite dal contribuente (o quest’ultimo non si presenti affatto in Agenzia per la discussione preventiva), vi è l’obbligo per l’ufficio di attivare il procedimento di accertamento con adesione ex art.5 D.Lgs. n.218/1997.

Il contribuente riceverà allora un nuovo invito al contraddittorio con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell’invito. Secondo quanto stabilito dal citato art. 5 D.Lgs. n. 218/1997, l’avviso di accertamento con adesione dovrà riportare i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior reddito e delle maggiori imposte, facendo peraltro riferimento al risultato emerso nel corso dell’eventuale contradditorio preventivo, richiamando le argomentazioni di entrambe le parti, contribuente ed ufficio.

Come stabilito dal comma 1-bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997, l’invito all’adesione proposta dall’Ufficio può essere oggetto di definizione “agevolata” da parte del contribuente, mediante il versamento delle somme indicate entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, beneficiando così della riduzione alla metà delle sanzioni.

Se invece il contribuente non aderisce ai contenuti dell’invito al contraddittorio, il procedimento ordinario di adesione su iniziativa dell’ufficio prosegue, lasciando comunque inalterata la possibilità per il contribuente di portare ulteriore documentazione e motivazioni a sostegno della propria situazione. Se al termine di questo contradditorio si giunge al perfezionamento dell’adesione, il contribuente può beneficiare delle sanzioni ridotte ad 1/3 del minimo previsto dalla legge. Nel caso in cui, invece, non venga raggiunto il perfezionamento o il contribuente non si presenta al “secondo” contradditorio, l’Agenzia procede con la notifica dell’avviso di accertamento, in cui devono essere riportate, come evidenziato nella C.M. n. 24/E/2013, l’intero iter accertativo, i motivi del mancato accoglimento delle proposte avanzate dal contribuente.

Per gli accertamenti riguardanti gli anni fino al 2008, l’Agenzia delle Entrate inviava invece al contribuente un questionario ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973, al fine di avere evidenza dei beni e servizi a disposizione della persona in un determinato anno o più anni, gli investimenti ed i disinvestimenti realizzati nel periodo d’imposta interessato e nei successivi. Il contribuente veniva, inoltre, avvertito che per fornire le relative risposte aveva a disposizione 15 giorni di tempo. Una volta ottenuta la risposta, l’Ufficio chiedeva eventualmente un’integrazione della documentazione e poi procedeva immediatamente all’invio dell’avviso di accertamento o all’eventuale archiviazione delle posizione, senza comunicare alcun esito al contribuente interessato.

Ora, in questa fase di transizione, alcuni Uffici hanno previsto, in modo innovativo, la possibilità di definizione anche degli “inviti a comparire per l’instaurazione del contradditorio” formulati per le attività di verifica sulle annualità “coperte” dal vecchio redditometro.

Il contribuente riceve l’invito che reca come oggetto la dicitura “Accertamento con adesione per l’anno di imposta 2008” e l’avvertenza che:

  • in caso di adesione ai contenuti dell’invito e versamento delle somme dovute, le sanzioni minime sono ridotte ad un sesto ed il contribuente deve darne comunicazione all’Ufficio entro i 15 giorni antecedenti alla data fissata per il contradditorio;
  • in caso contrario, deve presentarsi in ufficio personalmente o tramite persona munita di procura per attivare il procedimento di accertamento con adesione (le sanzioni minime sono ridotte ad un terzo);
  • nell’invito sono indicati gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’ufficio e gli importi dovuti in caso di definizione agevolata.

Un interessante modo di procedere, quindi, che evidenzia come gli Uffici siano interessati a “stimolare” i contribuenti alla definizione immediata dell’invito, prima ancora che si affermi la pretesa impositiva, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/6, con una possibilità che potrà rivelarsi “interessante” nei casi in cui la difesa non abbia molte frecce al proprio arco.