29 Luglio 2021

Ampliata la platea dei contribuenti soggetti ad Ivie e Ivafe

di Ennio Vial
Scarica in PDF

A partire dal 2020 si amplia la platea dei contribuenti soggetti ad Ivie e Ivafe, rispettivamente sugli investimenti esteri immobiliari e sui prodotti finanziari.

Infatti, l’articolo 1, comma 710, lett. b), della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), ha modificato l’articolo 19 D.L. 201/2011 in relazione ai soggetti obbligati al versamento delle imposte patrimoniali estere Ivie e Ivafe.

Fino al 31.12.2019, l’articolo 19, commi 14 (Ivie) e 18 (Ivafe) prevedeva che i soggetti passivi delle imposte erano solo le persone fisiche.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, invece, come dispone il comma 711, è stato modificato l’ambito di applicazione soggettiva estendendo anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche l’obbligo di versamento dell’imposta patrimoniale estera.

Tale circostanza ha comportato una rivisitazione del Quadro RW presente nel Modello Redditi società di persone e nel modello Redditi enti non commerciali, con l’inserimento dei campi relativi al conteggio delle patrimoniali. Invero, il quadro RW degli enti non commerciali era stato integrato già nel modello Redditi 2020 per il 2019.

Tuttavia, ciò era esclusivamente a servizio degli enti non commerciali con un esercizio a cavallo d’anno. Se, ad esempio, un ente non commerciale ha un esercizio dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 avrà compilato il Modello Redditi 2020 in relazione a tale periodo di imposta e avrà liquidato Ivie e Ivafe solo sui sei mesi del 2020.

Inoltre, per uniformare l’Ivafe all’imposta di bollo, l’articolo 134 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha modificato il comma 20 dell’articolo 19, D.L. 201/2011. In particolare, per i soggetti diversi dalle persone fisiche operano le seguenti previsioni:

  • è dovuta l’Ivafe fissa di 100 euro su conti correnti e libretti di risparmio. Rimane ovviamente confermata l’Ivafe al 2 per mille sugli altri prodotti finanziari;
  • è fissato anche per l’ivafe un importo massimo di 14.000 euro, come per l’imposta di bollo italiana. È appena il caso di sottolineare come la soglia massima di 14.000 euro non operi per le persone fisiche.

I codici tributo sono stati aggiornati con la risoluzione AdE 26/E/2020 e sono riportati nella successiva tabella.

4041

“Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – SALDO”;

4042

“Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”;

4044

“Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;

4045

“Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”;

4046

“Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO”;

4043

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – SALDO”;

4047

“Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;

4048

“Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”.

Tra gli enti non commerciali si annoverano anche i trust.

Al riguardo, si ricorda che la liquidazione dell’Ivie e dell’Ivafe:

  • è dovuta solo se il trust è residente in Italia;
  • è dovuta dal trust ma non anche dai titolari effettivi;
  • in caso di trust interposto, è dovuta dai soggetti nei cui confronti si realizza l’interposizione.