28 Gennaio 2022

Acquisti in valuta estera

di Clara PolletSimone Dimitri
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Ai fini della determinazione della base imponibile Iva i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati in euro secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione.

Laddove tale data non sia indicata in fattura, si presume che la data di effettuazione coincida con il giorno di emissione della fattura stessa.

L’articolo 21, comma 2, lettera g-bis, D.P.R. 633/1972 indica tra gli elementi della fattura la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

In assenza del cambio di riferimento, andrà utilizzata la quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva è definita dall’articolo 6 D.P.R. 633/1972, per cui, in caso di acquisto di beni, si considera la consegna o spedizione, il pagamento o l’emissione della fattura se antecedenti la consegna; si considera l’inizio del trasporto/spedizione o l’emissione della fattura se precedente per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell’articolo 39 D.L. 331/1993.

Nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente o del prelievo o alla scadenza del termine pattuito tra le parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento.

L’effettuazione ai fini Iva dei servizi generici acquistati in ambito comunitario o extracomunitario coincide con l’ultimazione del servizio oppure con la data di maturazione del corrispettivo di carattere periodico o continuativo. L’eventuale pagamento anticipa l’effettuazione. Nel caso di prestazioni di servizi nazionali o servizi in deroga l’effettuazione dell’operazione si ha con il pagamento del corrispettivo o con il pagamento se antecedente.

Ai fini contabili l’acquisto di beni e servizi in valuta estera è considerato un’operazione in valuta. Ai sensi dell’articolo 2425bis cod. civ. i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. Il cambio corrente individuato dalla norma è il tasso di cambio a pronti alla data dell’operazione. Il tasso di cambio a pronti indica il rapporto tra l’euro e una valuta estera per le operazioni spot, vale a dire per le operazioni prontamente liquidabili in tempo reale o, di norma, entro la giornata lavorativa successiva.

La data dell’operazione rappresenta il momento in cui l’operazione si qualifica per la rilevazione iniziale, secondo quanto previsto dai singoli principi contabili OIC in base al principio di competenza.

Secondo i principi contabili generali, l’operazione commerciale si conclude normalmente con la consegna del bene o l’ultimazione del servizio, restando quindi ad essa estranea la fase di regolamentazione del credito o del debito, che costituisce l’aspetto finanziario dell’operazione medesima. Infatti, le differenze di cambio esprimono le variazioni nel tempo — ad operazione commerciale conclusa — della valuta prescelta nella negoziazione.

Secondo le disposizioni dell’articolo 2426, comma 8bis, cod. civ., le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. La differenza relativa all’adeguamento del tasso di cambio si imputa a conto economico nella voce C17-bis) “utili e perdite su cambi”.

La variazione diventerà definitiva solo al momento del realizzo dell’operazione; tuttavia, l’aumento e la riduzione, rilevati dalla chiusura dell’esercizio al momento di estinzione dell’obbligazione pecuniaria matureranno nell’esercizio o negli esercizi successivi, che saranno rilevati per competenza.

Dal punto di vista fiscale l’articolo 110, terzo comma, Tuir specifica che non assume rilevanza la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell’esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio.

Nella dichiarazione dei redditi, tra le variazioni in aumento, un rigo specifico (ad esempio rigo RF28 nel Modello SC Redditi 2021) è dedicato alle perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio (articolo 110, comma 3, Tuir).

Il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV, sezione I. In tale rigo va altresì indicato, all’atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel caso di utili su cambi da valutazione al 31 dicembre occorre effettuare una variazione in diminuzione da riportare nel rigo RF45 del Modello SC Redditi 2021. Nello stesso rigo va inserito il minor utile o la maggior perdita all’atto del realizzo.