27 Giugno 2018

Acconti d’imposta

di EVOLUTION
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In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente, soggetto Irpef o Ires, oltre al versamento del saldo di imposta relativo al periodo precedente, può essere tenuto ad effettuare anche un “anticipo” dell’imposta del periodo in corso, definito appunto come acconto di imposta.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Dichiarazioni”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le regole al quale il contribuente può essere tenuto a rispettare in caso di acconto di imposta.

In riferimento all’acconto d’imposta vengono previste due modalità con le quali è possibile determinare l’acconto Irpef ed Ires, ossia: il metodo storico ed il metodo previsionale.

Con il metodo storico, la misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente e deve essere versato:

in un’unica soluzione entro il 30 novembre se l’importo dovuto è inferiore a € 257,52;

in due rate se l’importo dovuto (rigo “RN34 – differenza” del modello Redditi 2018) è pari o superiore a € 257,52, di cui:

  • la prima, nella misura del 40%, entro il 30 giugno (2 luglio 2018 perché il 30 giugno cade di sabato) ovvero entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • la seconda, nella misura del 60%, entro il 30 novembre.

Tuttavia, l’acconto Irpef non va corrisposto, se l’ammontare del rigo “RN34 – differenza” dell’adempimento dichiarativo inerente al precedente periodo d’imposta risulta di entità non superiore a euro 51,65.

In alternativa al metodo storico, e con le stesse modalità di versamento (unica soluzione o due rate), il contribuente Irpef può utilizzare il metodo previsionale di calcolo dell’acconto.

L’acconto dell’addizionale comunale Irpef deve essere versato in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo Irpef relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, e può essere determinato in due modi:

metodo “storico”: in tal caso l’acconto è pari al 30% dell’addizionale dovuta per l’anno precedente (2017), determinata applicando al relativo reddito imponibile (rigo RV17 colonna 2) l’aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio dell’anno in corso (2018);

metodo “previsionale”: in tal caso l’acconto è pari al 30% dell’addizionale dovuta per l’anno in corso (2018), determinata applicando al reddito imponibile che si prevede di conseguire per il medesimo anno, l’aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio dell’anno in corso (2018).

I contribuenti non titolari di partita Iva che decidono di rateizzare il versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno (2 luglio 2018 perché il 30 giugno cade di sabato) ovvero entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Le rate successive alla prima vanno versate entro fine mese con applicazione degli interessi che, per il modello Reddito 2018, sono così determinati:

Scadenze per non titolari di partita IVA
 RATA SCADENZA VERSAMENTO INTERESSI SCADENZA VERSAMENTO (*) INTERESSI
2 luglio 2018 20 agosto 2018
 

31 luglio 2018

 

0, 31 %

 

31 agosto 2018

 

0,11%

31 agosto 2018 0,64 % 1° ottobre 2018 0,44 %
1° ottobre 2018 0,97% 31 ottobre 2018 0,77%
31 ottobre 2018 1,30%

 

30 novembre 2018 1,10%

I contribuenti titolari di partita Iva che decidono di rateizzare il versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno (2 luglio 2018 perché il 30 giugno cade di sabato) ovvero entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Le rate successive vanno versate entro il giorno 16 di ogni mese con applicazione degli interessi che, con riferimento al modello Redditi 2018, sono indicati nella seguente tabella.

Scadenze per titolari di partita IVA
 RATA SCADENZA VERSAMENTO INTERESSI SCADENZA VERSAMENTO (*) INTERESSI
2 luglio 2018 20 agosto 2018
16 luglio 2018 0,16% 20 agosto 2018 0,00%
20 agosto 2018 0,49% 17 settembre 2018 0,33%
17 settembre 2018 0,82% 16 ottobre 2018 0,66%
16 ottobre 2018 1,15%

 

16 novembre 2018 0,99%

 

16 novembre 2018 1,48%

Sono tenuti al versamento dell’acconto i soggetti Ires che in un determinato periodo di imposta risultano a debito per un importo superiore a € 20,66.

La misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (c.d. metodo storico), quale risulta nel modello Redditi Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” (rigo RN17 nel modello Redditi SC 2018 e rigo RN 28 del modello Redditi ENC 2018), a prescindere dal risultato a debito o a credito della dichiarazione.

I versamenti dell’acconto sono effettuati in due rate determinate nelle seguenti misure:

  • 40% a titolo di primo acconto;
  • 60% a titolo di secondo acconto;

salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi € 103,00, ovvero che il rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” presenti un ammontare inferiore a € 257,52.

Per quanto riguarda, invece, il versamento in acconto dell’Irap deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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