4 Gennaio 2014

Società agricole: salva l’opzione per la tassazione su base catastale

di Luigi Scappini
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Il settore agricolo esce dalla legge di Stabilità per il 2014 rinforzato in termini di agevolazioni, infatti viene ripristinata l’agevolazione per la piccola proprietà contadina, ulteriormente ridotto il moltiplicatore per la determinazione della base imponibile ai fini Imu dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP che da 110 passa a 75 e per quanto riguarda i tanto discussi fabbricati rurali a uso strumentale viene prevista l’esenzione Imu e la cosiddetta mini-Tasi per effetto della quale non potrà essere prevista un’aliquota superiore all’1 per mille.

Di contra, viene purtroppo ripristinato l’obbligo, per la cui criticità si rimanda a un precedente intervento, dello spesometro per i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell’articolo 34 D.P.R. n. 633/1972 e, per poter finanziare gli sgravi Imu, viene ridotto il budget originariamente previsto per le agevolazioni per il gasolio agricolo.

Tuttavia, uno degli interventi maggiormente attesi e che probabilmente è stato anche meno “pubblicizzato” è quello con cui è stata ripristinata la possibilità per le società di persone e di capitali, con esclusione di quelle in forma di Spa e Sapa, che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell’articolo 32 TUIR anziché in base al bilancio.

L’intervento avviene a un anno di distanza dall’abrogazione di tale facoltà a mezzo dell’articolo 1, commi 513 e 514 della Legge n.228/2012 (Legge di stabilità per il 2013).

Adesso, come detto, il comma 36 della Legge n.147/2013 prevede che l’opzione per la tassazione possa essere azionata con decorrenza 1° gennaio 2014. In tal modo, sono rimaste escluse dall’opzione le sole società costituitesi nel corso del 2013, infatti, con la circolare n.12/E/2013, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che l’abrogazione della facoltà di opzione decorre(va) dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2013.

A questo punto, tutto bene ciò che finisce bene ma, a nostro parere mancherebbe ancora un tassello per rendere più equilibrata l’agevolazione in oggetto, poiché come prima evidenziato, tale possibilità è esclusa per le società il cui capitale è rappresentato da azioni.

Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1093 della Legge n. 296/06 “Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art.2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, come da ultimo modificato dal co.1096 del presente art., possono optare per l’imposizione dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.

Tale scelta non appare del tutto comprensibile o per meglio dire razionale.

Con la riforma del sistema impositivo, il Legislatore con il D.P.R. n.597/1953 aveva previsto una tassazione su base catastale per le attività agricole, a prescindere dalla forma societaria adottata, dando quindi rilievo al requisito oggettivo e non anche a quello soggettivo.

Nel tempo tale impostazione è stata rimodellata, dapprima con la modifica dell’articolo 51 DPR n.917/1986 con cui è stato previsto che le società di capitali, anche svolgenti attività agricola, producono un reddito di impresa e con il successivo intervento della Legge n.662/96 che ha attratto al reddito di impresa anche le Snc e le Sas.

Questo sistema che poteva essere giustificato in ragione del principio società uguale reddito di impresa, è stato nuovamente modificato con la Finanziaria del 2007 che ha creato una scissione tra le società di capitali, escludendo espressamente dalla possibilità di optare per la tassazione catastale le società il cui capitale è espresso in azioni (S.p.a. e S.a.p.a.).

A questo si aggiunga che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 177/E/2008, ha negato la possibilità per le suddette società di capitali, agricole in quanto svolgenti esclusivamente attività agricole di cui all’articolo 2135 cod. civ., di poter procedere a una più che legittima trasformazione in Srl o società di persone al fine unico di poter fruire per la tassazione su base catastale.

A supporto di tale negazione l’Agenzia delle Entrate in maniera laconica afferma come siffatta trasformazioni non realizza gli effetti voluti dal Legislatore, consistenti nell’incentivazione della forma societaria in agricoltura, ma ha, quale unico scopo, quello di conseguire un indebito risparmio di imposta.

Tale giustificazione, a parere di chi scrive, va in contraddizione con la ratio dell’opzione, in quanto nega, proprio a chi ha creduto in origine all’utilizzo di una forma strutturata l’utilizzo di una forma di tassazione agevolata.

Inoltre, sempre la risoluzione richiamata taccia di elusività una semplice trasformazione societaria, e ciò appare eccessivo, alla luce anche di quanto precedentemente affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 137/E/1997, al punto 15.3, occasione nella quale la trasformazione, a seguito del mutato regime fiscale in materia di imposte dirette per le S.n.c. e le S.a.s. operanti in agricoltura, in società semplice non era stata in alcun modo considerata elusiva.

In conclusione, forse sarebbe stata più giustificabile concedere l’opzione alle sole società di persone, mantenendo nel reddito di impresa esclusivamente le società di capitali, a prescindere dalla forma prescelta.