7 Gennaio 2014

La mediazione rileva anche ai fini INPS

di Giovanni ValcarenghiMario Agostinelli
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La legge di stabilità 2014 modifica le norme in materia di reclamo/mediazione con estensione degli effetti anche ai fini INPS.

Con riferimento a tale ultima novità, il Legislatore ha normato quanto già affermato dall’Agenzia delle Entrate con circolare 9/E/2012 nell’ambito della quale, al punto 1.4, l’amministrazione ha chiarito che: “la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, in quanto la loro base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi”.

La nuova norma, oltre a stabilire la rilevanza dell’esito della procedura anche ai fini contributivi previdenziali e assistenziali, prevede che sugli eventuali maggiori importi dovuti a tale titolo, in ragione della chiusura, con esito positivo, della procedura amministrativa, non sono in ogni caso dovuti sanzioni e interessi.

Il co. 611 dell’unico articolo della L. 147/2013, modifica il co. 8 dell’art. 17 bis, infatti, introducendo due precisi periodi. Dopo il primo, prevede che: “l’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi”.

Ne deriva che, ai fini contributivi previdenziali e assistenziali, due sono le novità introdotte nella mediazione tributaria:

  1. la rilevanza dell’esito della mediazione ai fini INPS;
  2. la non applicazione sulla maggiore pretesa contributiva di interesse e sanzioni.

Poiché ai sensi del co. 611 (lett. b), le modifiche apportate all’istituto della mediazione si applicano agli atti notificati a decorrere dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di Stabilità, si potrebbe ritenere che la rilevanza dell’esito della mediazione ai fini INPS, abbia effetto a decorrere e con riferimento a tali atti, con esclusione delle mediazioni perfezionate precedentemente e non contemplate, temporalmente, dalle novità introdotte, superando quindi quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 9/E/2012. Probabilmente, invece, l’intento era quello di cristallizzare un comportamento di fatto già applicato nella pratica.

Senza ombra di dubbio, invece, conserva validità l’ulteriore chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate, con il documento di prassi richiamato secondo il quale, in ogni caso, il valore della lite, ai fini della verifica dell’applicazione dell’istituto del Reclamo/Mediazione, deve essere valorizzato senza tener conto dei contributi accertati.

Ne deriva che il contribuente, per verificare la corretta procedura di proposizione del ricorso e per non incorrere nella fattispecie punita con il provvedimento di “non procedibilità” del ricorso, non dovrà tener conto dei maggiori contributi ricalcolati sulla base del reddito imponibile accertato nell’atto stesso ma, nel caso di successo dell’istanza del reclamo o di esito positivo dell’accordo in mediazione, il maggiore reddito imponibili definito, assumerà rilevanza ai fini della pretesa contributiva, che dovrà essere ricalcolata senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Una modifica che avvicina l’istituto del reclamo/mediazione a quello dell’accertamento con adesione che, ai sensi del D.Lgs. 218/1997 art. 2 co. 3 e 5, prevede che “l’accertamento definito con adesione [….] non rileva ai fini dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi”, e “sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi”.

L’accoglimento dell’istanza di reclamo o la conclusione con esito positivo della procedura di mediazione potranno quindi consentire al contribuente di fruire della depenalizzazione delle sanzioni sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali calcolati sul reddito definito, come già avviene nella procedura dell’accertamento con adesione.

Le nuove disposizioni, come già detto, si applicano agli atti notificati a decorrere dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014. Si tratterà ora di comprendere quale sarà il trattamento da riservare agli atti precedenti.