29 Aprile 2014

Per le imprese la deduzione IMU segue la strumentalità

di Fabio Garrini
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Proseguendo il ragionamento introdotto in un recente contributo, continuiamo le valutazione circa la deducibilità dell’IMU, spostando l’attenzione sui soggetti esercenti attività d’impresa: mentre per i professionisti l’individuazione dell’immobile strumentale non genera troppe apprensioni (occorre infatti sempre riferirsi all’immobile destinato esclusivamente all’attività di lavoro autonomo, la varietà nell’ambito del reddito d’impresa è sicuramente più ampia e merita di essere esaurientemente approfondita, ovviamente in attesa che vengano fornite le necessarie indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’introdurre il diritto alla deduzione (parziale) dell’IMU, la Legge di Stabilità 2014 ha scelto di fare riferimento all’imposta pagata in relazione agli “immobili strumentali”. Per definire il concetto di strumentalità, pare piuttosto evidente che tale principio vada declinato secondo le caratteristiche della fattispecie reddituale nella quale ci si trova.

La “strumentalità nell’ambito del reddito d’impresa

Nessun dubbio si pone in relazione agli immobili strumentali per destinazione, ossia quelli che l’impresa utilizza materialmente nell’ambito della propria attività: sarà quindi deducibile nel limite del 30% l’imposta pagata con riferimento all’immobile utilizzato quale ufficio, magazzino, laboratorio artigianale, ecc. Si badi bene, tale concetto di strumentalità prescinde dalla categoria catastale, per cui la deduzione IMU è ammessa anche in relazione all’imposta pertinente un fabbricato di categoria catastale abitativa, ma utilizzato direttamente dall’impresa per la propria attività (si pensi al caso, neppure troppo remoto, di un fabbricato qualificato A/2 ma utilizzato quale ufficio).

Va da sé che, al contrario, anche alla luce della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate in sede di Telefisco 2014 e commentata nel contributo precedentemente richiamato, l’immobile utilizzato in maniera promiscua (l’appartamento che è contemporaneamente ad abitazione ed ufficio dell’imprenditore) non può beneficiare di tale deduzione.

Malgrado taluno abbia avanzato qualche perplessità al riguardo, viene in generale ammessa la deduzione anche sugli immobili strumentali per natura, in quanto non suscettibili di diversa utilizzazione salvo radicali trasformazioni, immobili che mantengono la qualifica di strumentalità anche se non utilizzati (quindi tenuti a disposizione) ovvero se concessi in locazione o comodato. Rientrano in tale ambito gli immobili classificati in categoria A/10, B, C, D ed E. Per tali immobili la deduzione dell’IMU sarebbe quindi ammessa indipendentemente dall’effettivo utilizzo diretto da parte dell’impresa che li possiede. Tale interpretazione sarebbe peraltro implicitamente avallata anche dalla commentata risposta di Telefisco, ove si fa riferimento all’art. 43 c. 2 TUIR.

Poiché la norma parla di “immobili” e non di “fabbricati” pare lecito affermare che la deduzione sia ammessa anche per le aree scoperte come parcheggi, aree di carico e scarico, ovvero aree di stoccaggio merci; ovviamente quando tali aree non siano pertinenziali, nel qual caso il problema non si porrebbe visto che risulterebbero esonerate da IMU.

Non vi è invece alcuna possibilità di portare in deduzione l’imposta pagata in relazione alle seguenti categorie di immobili:

  • gli immobili patrimonio, non strumentali, di cui all’art. 90 del TUIR, ossia quelli a destinazione abitativa tenuti a disposizione dell’impresa o locati a terzi;
  • gli immobili oggetto dell’attività propria dell’impresa (immobili merce), la cui valutazione avviene secondo le disposizioni contenute nell’art. 92 del TUIR, a prescindere dalla natura degli stessi. Sotto questo profilo si ricorda comunque che i costruttori non hanno versato IMU per i fabbricati destinati alla vendita in relazione al secondo semestre 2013 (ma l’avranno pagata per il primo semestre così come sarà stata corrisposta dai soggetti che pur avendo detti immobili tra le rimanenze non ne rivestono la qualifica di “costruttore”). Non pare convincere la tesi che vorrebbe ammettere la deduzione IMU sugli immobili rientranti nelle rimanenze in virtù dell’equiparazione stabilita ai fini IVA, ove tutti gli immobili sono da intendersi strumentali. Tale conclusione deriva dalla considerazione che, prima di tutto, siccome si sta valutando la deduzione in tema di imposte sui redditi, pare logico utilizzare le regole stabilite in tale ambito; inoltre, va ricordato, anche ai fini IVA il concetto estensivo di strumentalità per gli immobili è relativo alla sola rettifica della detrazione (art. 19-bis2 c. 8 DPR 633/72).