12 Novembre 2014

Oneri finanziari deducibili nel Lbo se non è provato un intento elusivo

di Fabio Landuzzi
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La
CTR Lombardia con la
sentenza n.4539/14 ha affrontato un interessante caso relativo ad una complessa
operazione di riorganizzazione delle attività di un gruppo imprenditoriale. La lite fiscale era sorta in quanto
l’Amministrazione Finanziaria aveva
contestato che l’intera complessa operazione non sarebbe stata diretta nel concreto a separare alcune attività (distribuzione e logistica) da altre (produzione), bensì fosse in fin dei conti tesa a recare un
vantaggio finanziario alla casa madre; ossia, che l’operazione fosse diretta ad
indebitare la società accertata, gravandola di interessi e oneri finanziari, per fare affluire liquidità alla casa madre.
Di conseguenza, veniva contestata dall’Ufficio delle Entrate l’
omessa rilevazione di ricavi per presunte prestazioni finanziarie rese a favore della casa madre, nell’assunto che l’operazione fosse stata finalizzata a perseguire esigenze non riferibili all’impresa bensì che la stessa fosse funzionale rispetto a strategie della casa madre. In sostanza, si contestava che l’intera operazione di riorganizzazione fosse nei fatti tesa a
dissimulare una prestazione finanziaria
a favore della casa madre, in assenza di un corrispettivo.
Dopo il giudizio di primo grado, negativo per il contribuente, si è quindi giunti alla
decisione del giudice di appello il quale
ha accolto il ricorso riformando la sentenza precedente ed accogliendo quindi le doglianze del ricorrente.
La disamina compiuta dalla CTR Lombardia parte da alcuni
principi già affermati dalla
giurisprudenza di Cassazione (sentenza n.1372/11), osservando peraltro che nel caso di specie l’Amministrazione Finanziaria non aveva contestato la complessiva operazione sotto il profilo di un’eventuale elusività, e neppure per possibili criticità avuto riguardo alla allocazione dei costi od alla loro congruità.
Ne esce un’affermazione di
legittimità dell’operato del contribuente quando si tratti di
riorganizzazioni societarie in cui vi sia la
compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali che non necessariamente devono identificarsi in un’attesa di immediata redditività dell’operazione; infatti, le
ragioni che portano l’impresa ad eseguire un’operazione complessa possono anche essere
di carattere organizzativo, ovvero essere volte
a migliorare la struttura del business ed a renderla più efficiente in una prospettiva economico-aziendale comunque apprezzabile.
In questo contesto, dove l’Amministrazione Finanziaria non mette in discussione la sussistenza di ragioni extrafiscali dell’operazione, la giurisprudenza della Cassazione, ripresa nella sentenza qui in commento, riconosce che
il sindacato dell’Amministrazione stessa
non può spingersi sino ad
imporre all’impresa
la scelta di uno strumento di ristrutturazione diverso fra quelli giuridicamente accessibili, per il solo motivo che detto strumento avrebbe determinato un maggiore carico fiscale.
La scelta del contribuente non può quindi essere considerata abusiva, secondo la giurisprudenza citata, se essa si sostanzia nella fusione di entità legali piuttosto che nella loro conservazione separata, quando la
scelta compiuta non risulti appunto né artificiosa e né tale da generare un potenziale risparmio d’imposta non qualificabile come indebito, tenuto conto delle
ragioni economico-industriali sottostanti all’operazione stessa.
La sentenza qui in commento segna quindi un ulteriore passo verso la
chiarificazione delle complesse operazioni che, a volte con percorsi anche più o meno articolati, sono comunque riconducibili alla casistica tipica del
leveraged buy out.