18 Aprile 2024

Perché la personal holding è opportuna in aggiunta alla holding comune

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Se potessimo trasferire al mondo delle holding le fasi dell’evoluzione umana potremmo ritenere che la creazione della personal holding sopra la holding comune rappresenti la fase dell’homo sapiens. Il punto di partenza di questo teorico percorso evolutivo generalmente prende le mosse dalla detenzione, da parte di soci persone fisiche, di partecipazioni in una miriade di società.

Ipotizziamo, per semplicità, il caso di due soci persone fisiche legati o meno da rapporti di parentela.

Il primo salto evolutivo è sicuramente rappresentato dalla creazione della holding comune attraverso un conferimento di partecipazioni. In questi casi, opererà generalmente il regime del realizzo controllato previsto dall’articolo 177, comma 2, Tuir. La nostra analisi è condotta sul presupposto che tutte le società coinvolte siano società di capitali.

La holding comune offre una serie di vantaggi di non poco conto. Innanzitutto, viene dato un assetto ordinato alla struttura di governance del gruppo. Tutti i disagi o i dissapori connessi al ricambio generazionale, alla morte di un socio avverranno al piano superiore, ossia al livello della holding evitando una eccessiva invasività a livello di società operative. In caso di dissidi, peraltro, i soci potranno anche valutare di nominare un cda della holding costituito da professionisti di fiducia. Il cda entrerà nell’assemblea delle società operative.

Inoltre, in caso di offerte interessanti da parte di terzi il gruppo è già strutturato in modo idoneo a cedere le società operative agli interessati, beneficiando del regime della pex. La pex, inoltre, sarà riconosciuta anche sui dividendi percepiti dalla holding.

Quali sono i limiti della struttura? Possiamo da subito evidenziare come la gestione della liquidità percepita dalla holding debba essere condivisa e ben potrebbe accadere che un socio gradisca la distribuzione di dividendi mentre l’altro socio no.

Inoltre, resistenze potrebbero verificarsi nel caso in cui uno dei due soci gradisca inserire qualche familiare nella compagine sociale. Certamente l’operazione non ridurrà la partecipazione societaria dell’altro socio, ma contribuirebbe ad alimentare il caos in assemblea.

A questo punto soccorre il comma 2 bis, dell’articolo 177, Tuir, che consente, ovviamente nel rispetto di determinate condizioni, di conferire la propria partecipazione, ad esempio del 50%, in una holding personale che deve vedere un unico socio conferente e partecipante. Tale circostanza, in passato, faceva nascere dei dubbi in capo agli operatori in merito al possibile profilo abusivo di una donazione di quote successiva al conferimento a realizzo controllato. Almeno sul decesso del conferente, se l’operazione era posta in essere in condizioni di buona salute, non potevano ravvisarsi profili di abuso. La risposta ad interpello n. 5/2023 ha confermato che la condizione dell’unico conferente deve essere verificata solo al momento del conferimento stesso.

Quali sono i vantaggi della struttura di approdo? Innanzitutto, la holding comune potrà distribuire i dividendi alle personal holding beneficiando della pex, consentendo in questo modo ai due soci di gestire la loro liquidità in modo autonomo o – per dirla con le parole della risoluzione n. 56/E/2023 – di soddisfare “principalmente all’esigenza dello stesso di poter reinvestire i redditi dalla medesima secondo le proprie idee personali”.

Certamente viene meno il controllo sulla compagine sociale, in quanto il socio della personal holding potrebbe inserire i propri familiari, se non addirittura alienare le partecipazioni a terzi, fermo restando che risulterà improbabile un interesse di altri ad acquisire solo il 50% del gruppo.

Ovviamente, l’operazione può essere perseguita anche nella via alternativa di creare prima le personal holding e poi la holding comune.

In questo secondo caso, essendo le personal holding create da privati, si evita di valutare il soddisfacimento del requisito della demoltiplicazione previsto dal comma 2 bis, in caso di conferimento di holding. Tuttavia, in contropartita, la creazione della holding comune, venendo operata dalle due personal holding società commerciali, rientrerà nell’articolo 175, Tuir e dovrà soddisfare la norma antiabuso di cui al comma 2 della citata norma, secondo cui il realizzo controllato è negato in caso di conferimento di partecipazione non pex in una holding che beneficerebbe della pex.