13 Novembre 2014

Redditometro presunzione semplice, la congruità agli studi stoppa l’accertamento

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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La CTR di Perugia, con la sentenza n. 32/04/14, asserisce in maniera chiara che il redditometro deve essere considerato alla stregua di una presunzione semplice e che dunque onere dell’Amministrazione finanziaria è di tarare il derivante accertamento in funzione della concreta realtà del contribuente, corroborando le risultanze della stima sulla base di ulteriori elementi disponibili. Se ciò non accade, laddove il reddito accertato non sia per nulla in linea con il dettato costituzionale della tassazione in funzione del reale reddito percepito, la presunzione del fisco non può essere condivisa.

Questa in sintesi la posizione della Commissione umbra, che effettua una precisa analisi delle vicende caratterizzanti il contenzioso e giunge ad una motivazione del giudicato davvero convincente. In primo luogo l’organo giudicante sottolinea due aspetti non superabili:

  • la necessità di rispettare il principio di cui all’articolo 53 della Costituzione, asserendo che “la standardizzazione degli indici può però condurre facilmente ad una distorsione del sistema, in violazione del fondamentale principio costituzionale della capacità contributiva, capacità che deve essere posseduta però in concreto ed effettivamente”;
  • l’inquadramento della presunzione utilizzata nell’alveo di quelle “semplici”, non tali dunque da consentire un automatismo nell’emanazione dell’accertamento, in linea con quanto asserito da recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. In tale direzione, in particolare, si sono espresse la sentenza n. 23554 del 20 dicembre 2012, secondo cui “(…) l’accertamento sintetico disciplinato dal d.P.R. n. 600 del 1973 , art. 38, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, convertito in L. n. 122 del 2010, tende a determinare, attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale”, nonché l’ordinanza n. 2806 del 6 febbraio 2013, laddove è affermato che “La determinazione sintetica del reddito si basa su presunzioni semplici in virtù delle quali (articolo 2727 del Codice civile) l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nella specie, l’esborso rilevante di somme di denaro per l’acquisto di quote sociali) e quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva)”.

Effettuate tali due fondamentali premesse, il collegio giudicante sottolinea come già nei documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria (in particolare è richiamata la circolare n. 101 del 1999), viene di fatto sottolineata la necessità di utilizzare con cautela lo strumento del redditometro, prioritariamente finalizzato alla selezione dei contribuenti meritevoli di ulteriori livelli di indagine. Il redditometro, nello specifico, deve essere tarato in funzione della realtà dei contribuenti, dovendosi prescindere dagli standard applicati in presenza di comprovante documentazione resa dalla parte che attesti la sussistenza di spese di entità inferiore rispetto a quelle stimate. Non è dunque rilevante l’estensione dell’immobile o la presenza di un mutuo, ma è necessario effettivamente valutare quali sono i reali costi documentati riguardanti detti elementi di ricchezza. Ed in effetti in relazione al vecchio redditometro proprio l’impatto del mutuo è il più contraddittorio, atteso che il meccanismo di calcolo prevedeva, da un lato, l’incremento del reddito di base riferito all’immobile, aumentato proprio del mutuo pagato e, dall’altro, la semplice riduzione di un’unità del coefficiente di moltiplicazione. Di fatto, se il reddito stimato dell’immobile era di 3 mila euro ed il coefficiente di moltiplicazione pari a 5, con un reddito stimato di 15 mila euro, in presenza di un mutuo di 12 mila euro al mese, secondo il vecchio redditometro era necessario sommare al reddito base (3 mila euro) l’intero mutuo pagato (12 mila euro), per un totale di 15 mila euro da moltiplicare per il coefficiente (5) ridotto di un’unità (dunque coefficiente 4): in pratica, il reddito stimato arrivava addirittura a 60 mila euro. Che si trattasse di un calcolo “eccessivo”, soprattutto se non attualizzato in funzione delle reali condizioni del contribuente, è comprovato proprio dal nuovo redditometro, che invece in relazione al mutuo determina il reddito stimato solo in funzione dell’importo pagato (dunque l’immobile dell’esempio, con il nuovo redditometro, ha un’incidenza di 12 mila euro, oltre alle “spese per elementi certi” abbinate a condominio, luce, gas, etc, che di sicuro complessivamente sono di gran lunga inferiori all’importo di 60 mila euro del vecchio redditometro).

Evidenziata in tal modo l’incongruità della presunzione, i giudici umbri aggiungono l’ultimo interessante tassello, affermando come sia invece significativo, a difesa dei contribuenti, il reddito conseguito dall’attività imprenditoriale svolta, che in forza degli studi di settore è stato determinato senza alcuna contestazione: “appare illogico e contraddittorio l’assunto dell’Ufficio che da una parte sottace i dati emergenti in modo per così dire standardizzato dallo studio di settore e dall’altra intende applicare in modo assoluto, quale presunzione legale, il redditometro, espressione della medesima metodologia di riscontro”. Dal che si ritiene compiutamente formata la prova difensiva del contribuente, con annullamento dell’avviso di accertamento.

Come anticipato, la sentenza appare ben motivata, sottolineando elementi significativi per una costruttiva fase difensiva. La valorizzazione dei principi della giusta tassazione e della portata presuntiva “semplice” sono sicuramente delle ottime basi di partenza; se a questo si aggiunge l’idonea dimostrazione delle reali spese sostenute e si dimostra altresì che ulteriori ricostruzioni presuntive (come gli studi di settore), sono invece favorevoli, le possibilità di vittoria sono notevolmente accresciute.