8 Febbraio 2017

Il metodo CUP richiede perfetta comparabilità del prodotto

di Marco Bargagli
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La valutazione della congruità dei prezzi di trasferimento, nota come normativa sul transfer price, costituisce notoriamente un tema di grande complessità con conseguenti difficoltà oggettive nell’applicazione della disciplina, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che del contribuente.

Infatti, per stessa ammissione dell’Ocse, il transfer pricing non è una scienza esatta, ma richiede un attento giudizio sia da parte dell’amministrazione fiscale che del contribuente (“OECD transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations,– CHAPTER I: THE ARM’S LENGTH PRINCIPLE – It should also be recalled at this point that transfer pricing is not an exact science but does require the exercise of judgment on the part of both the tax administration and taxpayer”).

Quindi, oltre alle disposizioni specificamente contenute nell’articolo 110, comma 7 Tuir, occorre individuare il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento ritenuto più idoneo tenuto conto che, sulla base della prassi Ocse, non esiste più una stretta gerarchia tra i vari metodi, ma occorre utilizzare il metodo ritenuto più appropriato alle circostanze del caso (c.d. M.A.M. “Most Appropriate Method”).

Sul punto, il capitolo II delle “Transfer Pricing Guidelines” – che descrive i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo – detta le regole che consentono agli operatori economici di scegliere la migliore procedura logico–giuridica idonea a stabilire se le politiche di prezzo adottate nelle relazioni commerciali o finanziarie, intercorse tra imprese associate, siano coerenti con il principio di libera concorrenza.

A tale fine, come suggerito dall’OCSE, nel processo di selezione finalizzato a valutare la congruità dei prezzi di trasferimento infragruppo, andrebbero presi in considerazione: i rispettivi vantaggi e svantaggi dei vari metodi; la coerenza del metodo considerato con la natura della transazione controllata, determinata in particolar modo attraverso l’analisi funzionale; la disponibilità di informazioni affidabili (in particolare sui soggetti indipendenti selezionati come comparabili) necessaria all’applicazione del metodo selezionato e/o degli altri metodi; il grado di comparabilità tra transazioni controllate e transazioni tra imprese indipendenti, compresa l’affidabilità degli aggiustamenti di comparabilità che si rendono necessari per eliminare le differenze significative tra le transazioni.

Tra i metodi di determinazione del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati, spicca il metodo del confronto di prezzo sul libero mercato (CUP – Comparable Uncontrolled Price Method), che da sempre rappresenta il metodo che più fedelmente riflette il principio di libera concorrenza e, secondo l’Amministrazione finanziaria, è il primo da cui partire per rilevare il prezzo di libera concorrenza.

Tale metodo si basa: sulla comparazione tra il prezzo praticato nelle operazioni infragruppo ed il prezzo che sarebbe stato praticato per analoghe o identiche operazioni intercorse tra una società del gruppo ed un soggetto terzo, in un determinato mercato (c.d. confronto di prezzo interno); sulla comparazione tra il prezzo praticato nelle operazioni infragruppo ed il prezzo che sarebbe stato praticato per analoghe/stesse operazioni intercorse tra soggetti terzi, tra loro indipendenti, in un determinato mercato (c.d. confronto di prezzo esterno).

Nell’applicazione del metodo è molto importante tenere conto che: i prodotti oggetto di comparazione devono avere uguali caratteristiche; occorre essere di fronte ad analoghe o similari condizioni contrattuali ed economiche, riguardanti i soggetti scelti a base della comparazione; bisogna procedere con l’effettuazione di eventuali aggiustamenti (in quanto, ad esempio, i soggetti comparati sostengono diversi costi per dilazione di pagamento, costi per differenti termini di consegna, maggiori oneri per insolvenza crediti etc.).

In merito, gli operatori devono prestare attenzione, in particolare, sul grado di comparabilità dei prodotti in quanto, in ottica CUP, sulla base dell’elaborazione giurisprudenziale di riferimento, i prodotti oggetto di analisi devono avere caratteristiche identiche, con particolare riguardo alle loro caratteristiche intrinseche, al grado di commercializzazione, al posizionamento di mercato.

Tale importante concetto, è stato ribadito dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte (sentenza n. 25 del 14 aprile 2010) nella quale il giudice ha posto in evidenza che i prodotti posti a confronto devono appartenere ad una categoria merceologica omogenea, presentando le medesime specifiche tecniche o similari. Sul punto, per dimostrare le differenti caratteristiche dei prodotti posti a base del confronto da parte dei verificatori la società ricorrente produceva in giudizio una relazione tecnica predisposta dal Laboratorio Oli Minerali della Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi di Milano (SSOG), Ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, da cui risultava evidente che i beni oggetto dell’analisi di comparabilità presentavano, nella generalità dei casi, prestazioni specifiche superiori rispetto ai prodotti commercializzati dalla società verificata, giustificando quindi un prezzo di vendita superiore.

Il giudice tributario ha accolto il ricorso presentato dalla società ritenendo fondate, nel merito, le argomentazioni a supporto dell’inapplicabilità del metodo del confronto del prezzo esterno, supportate dalla consulenza tecnica la quale, come detto, aveva dimostrato le differenze qualitative tra i prodotti posti alla base dell’esperita analisi di comparabilità.

In definitiva, qualora si intenda adottare in ambito transfer price il metodo CUP, occorre valutare che sarà richiesto un altissimo grado di comparabilità dei beni, anche sulla base di analisi chimiche e merceologiche che attestino l’assoluta similarità delle caratteristiche dei prodotti.

In caso contrario, il metodo del confronto del prezzo potrebbe essere giudicato non idoneo per valutare il valore normale delle transazioni.

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Il transfer pricing nei rapporti infragruppo: gestione operativa e strategie di difesa